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LEGGE 15 luglio 2003, n. 189

Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2017)
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Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
  Contributo straordinario alla Federazione italiana sport disabili 
 
  1. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e
agonistica delle persone disabili e' autorizzata la concessione  alla
Federazione  italiana  sport  disabili  (FISD)   di   un   contributo
straordinario di 500.000 euro per ciascuno degli anni  2003,  2004  e
2005. ((2)) 
  2. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente  articolo  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2003-2005,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  «Fondo  speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
190) che "Per il  finanziamento  delle  attivita'  istituzionali  del
Comitato paralimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1,  della
legge 15 luglio 2003, n. 189, e' autorizzata la spesa di 7 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2015".