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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 12 giugno 2003, n. 185

Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

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Testo in vigore dal: 7-8-2003
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
            E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con 
          I MINISTRI DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, 
              DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n.  152,  recante
disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento
delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE, e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'articolo 26, comma 2, del  citato  decreto
legislativo che prevede la  definizione  di  norme  tecniche  per  il
riutilizzo delle acque reflue; 
  Vista l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano,  resa
nella riunione del 25 luglio 2002; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
effettuata con nota UL/2003/1465 del 20 febbraio 2003; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                        Principi e finalita' 
  1. Il presente regolamento stabilisce, ai  sensi  dell'articolo  6,
comma  1,  della  legge  5  gennaio  1994,  n.  36,  come  sostituito
dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 
152, e successive modifiche ed integrazioni, le norme tecniche per il
riutilizzo delle  acque  reflue  domestiche,  urbane  ed  industriali
attraverso  la  regolamentazione  delle  destinazioni  d'uso  e   dei
relativi requisiti di qualita', ai fini della  tutela  qualitativa  e
quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque
superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto  degli  scarichi  sui
corpi idrici recettori  e  favorendo  il  risparmio  idrico  mediante
l'utilizzo multiplo delle acque reflue. 
  2.  Il  riutilizzo  deve  avvenire  in  condizioni   di   sicurezza
ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al  suolo  ed  alle
colture, nonche' rischi igienico-sanitari per la popolazione  esposta
e comunque nel rispetto delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
sanita' e sicurezza e delle regole  di  buona  prassi  industriale  e
agricola. 
  3. Il presente regolamento non disciplina il  riutilizzo  di  acque
reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le
ha prodotte. 
  4. Nel rispetto delle norme tecniche di cui al presente regolamento
le regioni adottano le norme e le misure  previste  dall'articolo  6,
comma 2, della legge n.  36  del  1994  per  il  conseguimento  degli
obiettivi di qualita' di cui al decreto legislativo n. 152 del  1999,
con particolare riferimento alle aree sensibili di  cui  all'articolo
18 del suddetto decreto legislativo, anche al fine di far  fronte  in
modo strutturale a situazioni permanenti di scarsita'  della  risorsa
idrica. Tali norme e misure costituiscono parte integrante dei  piani
di tutela di cui al capo I del titolo IV del decreto  legislativo  n.
152  del  1999  e  sono  inserite  nei  predetti   piani   ai   sensi
dell'allegato 4 del citato decreto legislativo. 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
            E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con 
          I MINISTRI DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, 
              DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n.  152,  recante
disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento
delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE, e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'articolo 26, comma 2, del  citato  decreto
legislativo che prevede la  definizione  di  norme  tecniche  per  il
riutilizzo delle acque reflue; 
  Vista l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano,  resa
nella riunione del 25 luglio 2002; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
effettuata con nota UL/2003/1465 del 20 febbraio 2003; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                        Principi e finalita' 
  1. Il presente regolamento stabilisce, ai  sensi  dell'articolo  6,
comma  1,  della  legge  5  gennaio  1994,  n.  36,  come  sostituito
dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 
152, e successive modifiche ed integrazioni, le norme tecniche per il
riutilizzo delle  acque  reflue  domestiche,  urbane  ed  industriali
attraverso  la  regolamentazione  delle  destinazioni  d'uso  e   dei
relativi requisiti di qualita', ai fini della  tutela  qualitativa  e
quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque
superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto  degli  scarichi  sui
corpi idrici recettori  e  favorendo  il  risparmio  idrico  mediante
l'utilizzo multiplo delle acque reflue. 
  2.  Il  riutilizzo  deve  avvenire  in  condizioni   di   sicurezza
ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al  suolo  ed  alle
colture, nonche' rischi igienico-sanitari per la popolazione  esposta
e comunque nel rispetto delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
sanita' e sicurezza e delle regole  di  buona  prassi  industriale  e
agricola. 
  3. Il presente regolamento non disciplina il  riutilizzo  di  acque
reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le
ha prodotte. 
  4. Nel rispetto delle norme tecniche di cui al presente regolamento
le regioni adottano le norme e le misure  previste  dall'articolo  6,
comma 2, della legge n.  36  del  1994  per  il  conseguimento  degli
obiettivi di qualita' di cui al decreto legislativo n. 152 del  1999,
con particolare riferimento alle aree sensibili di  cui  all'articolo
18 del suddetto decreto legislativo, anche al fine di far  fronte  in
modo strutturale a situazioni permanenti di scarsita'  della  risorsa
idrica. Tali norme e misure costituiscono parte integrante dei  piani
di tutela di cui al capo I del titolo IV del decreto  legislativo  n.
152  del  1999  e  sono  inserite  nei  predetti   piani   ai   sensi
dell'allegato 4 del citato decreto legislativo.