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DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2003, n. 181

Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonchè la relativa pubblicità.

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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  5-8-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 27 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;
Vista la direttiva 2001/101/CE della Commissione, del 26 novembre 2001, con la quale viene modificata la direttiva 2000/13/CE, per quanto riguarda la definizione di carne;
Vista la direttiva 2002/67/CE della Commissione, del 18 luglio 2002, relativa all'etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della salute, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione
1. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:
«1. L'etichettatura dei prodotti alimentari, destinati alla vendita al consumatore nell'ambito del mercato nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 17, nonché la loro presentazione e la relativa pubblicità sono disciplinate dal presente decreto.».
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001». L'art. 27, così recita:
«Art. 27 (Attuazione della direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicita). - 1.
L'attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, sarà informata al principio e criterio direttivo della introduzione, accanto al sistema di etichettatura obbligatorio, di un sistema di etichettatura volontario aggiuntivo, certificato da organismi di controllo riconosciuti dalla Comunità europea, che consenta di evidenziare le caratteristiche qualitative e di tipicità del prodotto commercializzato.».
- La direttiva 2000/13/CE è pubblicata in GUCE L. n. 109 del 6 maggio 2000.
- La direttiva 2001/101/CE è pubblicata in GUCE L. n. 310 del 28 novembre 2001.
- La direttiva 2002/67/CE è pubblicata in GUCE L. n. 191 del 19 luglio 2002.
Nota all'art. 1:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca: «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.» Il testo dell'art. 1, così come modificato dal decreto decreto qui pubblicato, così recita:
«Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. L'etichettatura dei prodotti a alimentari, destinati alla vendita al consumatore nell'ambito del mercato nazionale, salvo quanto previsto al successivo art. 17, nonché la loro presentazione e la relativa pubblicità sono disciplinate dal presente decreto.
2. Si intende per:
a) etichettatura l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza, in conformità a quanto stabilito negli articoli 14, 16 e 17, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare;
b) prodotto alimentare preconfezionato l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata;
c) presentazione dei prodotti alimentari:
1) la forma o l'aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla loro confezione;
2) il materiale utilizzato per il loro confezionamento;
3) il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita;
4) l'ambiente nel quale sono esposti;
d) prodotto alimentare preincartato l'unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall'involucro nel quale è stato posto o avvolto negli esercizi di vendita;
e) consumatore il consumatore finale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe denominate in seguito "collettività".
3. Non sono considerati preconfezionati i prodotti alimentari non avvolti da alcun involucro nonché quelli di grossa pezzatura anche se posti in involucro protettivo, generalmente venduti previo frazionamento; le fascette e le legature anche se piombate, non sono considerate involucro o imballaggio.».