stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n. 178

Attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/01/2012)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-8-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  28  della  legge  1°  marzo 2002, n. 39, recante
delega  al  Governo  per  l'attuazione della direttiva 2000/36/CE del
Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai
prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 marzo 2003;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 maggio 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli
affari  esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della
salute e delle politiche agricole e forestali;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

                        Campo di applicazione

  1.  Il  presente decreto disciplina le denominazioni di vendita, le
relative  definizioni  e le caratteristiche di fabbricazione, nonche'
l'etichettatura  dei  prodotti  di  cacao  e  di cioccolato destinati
all'alimentazione umana, definiti all'allegato I.
  2.  Il  presente  decreto non si applica al ripieno dei prodotti di
cui all'allegato I punti 7 e 10 qualora esso sia diverso dai prodotti
di cacao e di cioccolato.
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    della    legge,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:

              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              -   L'art.   87  della  costituzione,  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - La  legge  1°  marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2001.». L'art. 28, cosi' recita:
              «Art.   28   (Attuazione  della  direttiva  2000/36/CE,
          relativa  ai  prodotti  di  cacao e di cioccolato destinati
          all'alimentazione umana). - 1. L'attuazione della direttiva
          2000/36/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
          giugno  2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato
          destinati   all'alimentazione  umana,  sara'  informata  ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a) garantire  che  l'etichettatura  dei  prodotti  di
          cacao  e di cioccolato, oltre ad assicurare la trasparenza,
          rechi  una  distinta  indicazione a seconda che il bene sia
          prodotto  con aggiunta di grassi vegetali diversi dal burro
          di  cacao  o  che  sia  prodotto utilizzando esclusivamente
          burro di cacao; nel primo caso l'etichetta dovra' contenere
          la  dizione  "cioccolato"  mentre  nel  secondo caso potra'
          essere utilizzata la dizione "cioccolato puro";
                b) individuare   meccanismi   di   certificazione  di
          qualita'    per    i   prodotti   tipici   che   utilizzano
          esclusivamente   burro   di  cacao  per  la  produzione  di
          cioccolato.».
              - La  direttiva  2000/36/CE  e'  pubblicata  in GUCE n.
          L 197 del 3 agosto 2000.