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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 9 maggio 2003, n. 171

Regolamento recante la nuova modulistica per la presentazione e la verbalizzazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli e marchi nazionali.

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Testo in vigore dal: 27-7-2003
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

    Vista  la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  l'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n.  540,  recante  semplificazione dei procedimenti amministrativi in
materia  di  brevetti  per  invenzioni  industriali,  per  modelli di
utilita', modelli e disegni ornamentali e in materia di registrazioni
di marchi d'impresa, ed in particolare l'articolo 13;
    Visto  il  proprio decreto in data 22 febbraio 1973, con il quale
e'  stato approvato il regolamento di esecuzione del suddetto decreto
del Presidente della Repubblica, cosi' come modificato dal decreto in
data   20 febbraio 1980   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
4 aprile  1980,  n.  94, e dal decreto 19 luglio 1989, n. 320, con il
quale sono state previste disposizioni per la redazione delle domande
di  brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilita', disegni
e  modelli  ornamentali  e delle domande per marchi d'impresa nonche'
per  la  compilazione  dei  relativi  verbali  di deposito attraverso
appositi moduli ed in conformita' di dettagliate istruzioni;
    Considerata  la  necessita' di semplificare la predetta normativa
allo scopo di rispondere maggiormente alle esigenze dell'utenza circa
il  facile  reperimento  dei  moduli stessi, di adeguarla ai principi
normativi  recentemente emanati che prevedono sempre piu' l'uso delle
moderne  tecnologie per la comunicazione e la trasmissione degli atti
nonche' di assicurare una piu' attenta tutela dei dati personali;
    Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, relativa alla tutela dei
dati personali;
    Vista  la  legge  15 maggio 1997, n. 127, e successivi decreti di
attuazione,   relativi   alla  semplificazione  delle  certificazioni
amministrative;
    Visti   la   legge  17 dicembre  1997,  n.  433,  ed  il  decreto
legislativo   24 giugno   1998,  n.  213,  relativi  all'introduzione
dell'euro nell'ordinamento nazionale;
    Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali;
    Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 ottobre 2002;
    Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata  a  norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.
400 del 1988, con nota n. 18313/R3C/90 del 22 gennaio 2003;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.  Le  domande di brevetto nazionale per invenzioni industriali,
modelli  di utilita' e disegni e modelli nonche' per la registrazione
dei  marchi  nazionali sono redatte in conformita' ai moduli allegati
al presente decreto, disponibili presso l'Ufficio italiano brevetti e
marchi  e  presso  le  Camere  di commercio, industria, artigianato e
agricoltura,  subentrate agli Uffici provinciali industria, commercio
e  artigianato,  dopo  l'entrata in vigore del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri in data 26 maggio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2000, n. 183, attuativo dell'articolo
20  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Detti moduli sono
altresi' disponibili sulla rete Internet, al sito del Ministero delle
attivita' produttive.
    2.  Le  domande  sono  depositate sugli appositi moduli cartacei,
compilati   a   macchina,   leggibili  anche  da  apparecchiature  di
scansione.
          Avvertenza:
              Le    note    qui   pubblicate   sono   state   redatte
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              -  Il  testo  dell'art.  17,  commi  3 e 4, della legge
          23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          12 settembre    1988,   n.   214),   recante:   «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei ministri», e' il seguente:
              «3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4. I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
              - Il  testo  dell'art.  13  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  30 giugno 1972, n. 540 (pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 1972, n. 249), recante:
          «Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia
          di  brevetti  per  invenzioni  industriali,  per modelli di
          utilita',  modelli  e  disegni  ornamentali e in materia di
          registrazione di marchi d'impresa», e' il seguente:
              «Art.  13. - Il regolamento di esecuzione sara' emanato
          con  decreto  del  Ministro  dell'industria, il commercio e
          l'artigianato  entro  sei  mesi  dall'entrata in vigore del
          presente decreto.».
              - Il  decreto  del  Ministro dell'industria 22 febbraio
          1973,  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del 15 marzo
          1973,  n. 69), reca: «Regolamento di esecuzione del decreto
          del  Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, in
          materia  di  brevetti  per  invenzioni,  modelli e marchi»,
          modificato   dal  decreto  ministeriale  20 febbraio  1980,
          (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1980, n.
          94).
              - Il  decreto  del  Ministro  dell'industria  19 luglio
          1989,  n.  320,  (pubbicato  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  del  20 settembre 1989, n. 220), reca:
          «Regolamento    concernente    modificazioni   al   decreto
          ministeriale  22 febbraio  1973, relativo alle modalita' di
          presentazione e verbalizzazione delle domande per invezioni
          industriali,  modelli  di  utilita' e disegni industriali e
          ornamentali e marchi nazionali.».
              - Il   decreto   legislativo   30 marzo  2001,  n.  165
          (pubblicato   nel   supplemento   ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106), reca: «Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche».
              - La  legge  31 dicembre  2001,  n. 675 (pubblicata nel
          supplemento     ordinario     alla    Gazzetta    Ufficiale
          dell'8 gennaio  1997,  n. 5), reca: «Tutela delle persone e
          di   altri   soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
          personali».
              - La  legge  15 maggio  1997,  n.  127  (pubblicata nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio
          1997,  n.  113),  reca:  «Misure urgenti per lo snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione e di controllo.».
              - La  legge  17 dicembre 1997, n. 443 (pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1997, n. 295), reca: «Delega
          al Governo per l'introduzione dell'EURO».
              - Il   decreto   legislativo  24 giugno  1998,  n.  213
          (pubblicato   nel   supplemento   ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale  dell'8 luglio 1998, n. 157), reca: «Disposizioni
          per  l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a
          norma  dell'art.  1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997,
          n. 433».
              - Il   decreto   legislativo   31 marzo  1998,  n.  112
          (pubblicato   nel   supplemento   ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale  21 aprile  1998,  n. 92), reca: «Conferimento di
          funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
          ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della legge
          15 marzo 1997, n. 59».

          Note all'art. 1:
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          26 maggio  2000  (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del
          7 agosto 2000, n. 183), reca: «Individuazione delle risorse
          umane,   finanziarie,  strumentali  e  organizzative  degli
          uffici   provinciali   del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) da trasferire
          alle  Camere di commercio per l'esercizio delle funzioni ad
          esse   attribuite   ai   sensi  dell'art.  20  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112».
              - Il   testo   dell'art.  20  del  decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 112 (pubblicato nel supplemento ordinario
          alla   Gazzetta  Ufficiale  del  21 aprile  1998,  n.  92),
          recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
          dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
          del  capo I  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59»,  e' il
          seguente:
              «Art.   20   (Funzioni   delle   camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuite
          alle   Camere   di   commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura  le  funzioni  esercitate  dagli uffici metrici
          provinciali  e dagli uffici provinciali per l'industria, il
          commercio  e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai
          brevetti e alla tutela della proprieta' industriale.
              2. Presso    le   Camere   di   commercio,   industria,
          artigianato  e  agricoltura  e' individuato un responsabile
          delle  attivita'  finalizzate alla tutela del consumatore e
          della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti
          in  materia  di  controllo  di  conformita'  dei prodotti e
          strumenti  di  misura  gia'  svolti  dagli uffici di cui al
          comma 1.».