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DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151

Modifiche ed integrazioni al codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-6-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214 (in SO n.133, relativo alla G.U. 12/08/2003, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/2016)
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Testo in vigore dal: 13-8-2003
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  15  gennaio  2002,  n.  9, recante
disposizioni  integrative e correttive del Nuovo codice della strada,
a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85;
  Visto  il  decreto-legge  20  giugno  2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di integrare le
norme  del  decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, in vista della
sua  entrata  in  vigore,  con  l'obiettivo  di  pervenire ad un piu'
elevato   livello   di  sicurezza  gia'  nei  prossimi  esodi  estivi
caratterizzati  da  un  massiccio incremento della circolazione nelle
strade;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con i
Ministri dell'interno e della giustizia;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
       Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei
      servizi di polizia stradale, le norme per la costruzione
       ((e la tutela)) delle strade ((, le norme sui veicoli))
              e le norme di equipaggiamento dei veicoli

  1.  Al  comma  1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
    a) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis) ai Corpi e
ai  servizi  di  polizia  provinciale,  nell'ambito del territorio di
competenza (( . . . ))";
    b)  dopo  la lettera f) e' aggiunta la seguente: "f-bis) al Corpo
di  polizia  penitenziaria  e  al  Corpo  forestale  dello  Stato, in
relazione ai compiti di istituto.".
  ((1-bis.  Dopo  il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo
30  aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
    "3-bis.  I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione,
nonche'  i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui
all'articolo  11,  comma  1,  lettere c) e d), possono inoltre essere
effettuati  da  personale  abilitato  a  svolgere  scorte tecniche ai
veicoli  eccezionali  e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
limitatamente   ai   percorsi   autorizzati  con  il  rispetto  delle
prescrizioni   imposte   dagli  enti  proprietari  delle  strade  nei
provvedimenti  di  autorizzazione  o  di quelle richieste dagli altri
organi di polizia stradale di cui al comma 1";
  1-ter.  Al  comma  5  dell'articolo  12  del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "nel
presente  articolo"  sono  inserite le seguenti: ", eccetto quelli di
cui al comma 3-bis,".))
  2.  Al  comma  2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
    a)  le  parole:  "solo  per  le strade esistenti" sono sostituite
dalle seguenti: "solo per specifiche situazioni";
    b) le parole: "l'adeguamento" sono sostituite dalle seguenti: "il
rispetto".
  ((2-bis.  Al  comma 13-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo
30  aprile  1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine,  il  seguente periodo: "Chiunque viola le prescrizioni indicate
al   presente   comma   e  al  comma  7  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 4.000 a euro
16.000;  nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della
violazione,  alla  stessa  sanzione  amministrativa  e'  soggetto chi
utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione".
  2-ter.  Dopo il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, e' inserito il
seguente:
    "2-bis.  Gli  enti  di  cui  al  comma  1 possono utilizzare, nei
segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue
regionali  o  idiomi  locali  presenti  nella zona di riferimento, in
aggiunta alla denominazione nella lingua italiana".
  2-quater.  Il  comma  4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
    "4.  Rientrano  nella  categoria dei motoveicoli e autoveicoli di
interesse  storico  e  collezionistico  tutti  quelli  di cui risulti
l'iscrizione  in  uno  dei  seguenti  registri:  ASI, Storico Lancia,
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI".
  2-quinquies. Al comma 5 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "ai sensi
del comma 4" sono soppresse".))
  3.  All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e  successive  modificazioni,  dopo  il  comma  2  ((sono  inseriti i
seguenti)):
    "2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i
semirimorchi  adibiti  al  trasporto di cose nonche' classificati per
uso speciale o per trasporti specifici, ((immatricolati in Italia e))
con  massa  complessiva  a  pieno  carico  superiore  a 3,5 t, devono
altresi'  essere  equipaggiati  con  strisce  posteriori  e  laterali
retroriflettenti.  ((Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono
definite  con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,   in   ottemperanza  a  quanto  previsto  dal  regolamento
internazionale ECE/ONU n. 104.))";
    ((2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i
semirimorchi  adibiti  al  trasporto  di cose o di persone, con massa
complessiva a pieno carico superiore a 7t, devono essere equipaggiati
con  dispositivi  atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso
di precipitazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2005, chiunque viola le
disposizioni  di  cui  al  presente  comma  e' punito con la sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 68,25 a euro
275,10.
  3-bis.   Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  sono  individuati e omologati dispositivi di rilevamento a
distanza  di  situazioni  di  rischio  o  di emergenza di cui possono
essere dotati gli autoveicoli.
  3-ter.  I  trenini  turistici classificati quali veicoli atipici ai
sensi  dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto
disposto  dall'articolo  2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo
2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi. ))