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DECRETO-LEGGE 24 giugno 2003, n. 143

Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-7-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 212 (in SO n.131, relativo alla G.U. 11/08/2003, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2003)
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Testo in vigore dal: 25-7-2003
al: 11-8-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire in
materia  di  versamento  e  riscossione  di  tributi,  di  Fondazioni
bancarie, nonche' di gare indette dalla Consip S.p.a.;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 giugno 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
             Nuovi termini delle definizioni e modifiche
                 alla legge 27 dicembre 2002, n. 289

  1.  I contribuenti che, nel periodo tra il 17 aprile 2003 e la data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  hanno  effettuato i
versamenti  utili  per  la  definizione  degli  adempimenti  e  degli
obblighi  tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge
27  dicembre  2002,  n.  289, come modificata dall'articolo 5-bis del
decreto-legge   24   dicembre   2002,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, possono inoltrare
in  via telematica all'Agenzia delle entrate, fino al 30 giugno 2003,
le  relative  dichiarazioni.  Nell'articolo 16, comma 6, della citata
legge  n.  289  del  2002,  le  parole:  "30  giugno  2003",  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2003".
  2. I contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data
di  entrata  in  vigore del presente decreto, versamenti utili per la
definizione  degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli
articoli  8,  9,  9-bis,  11, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre
2002,  n.  289, come modificata dall'articolo 5-bis del decreto-legge
24  dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27, nonche' di cui agli articoli 5 e 5-quinquies
del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002, possono provvedervi entro
il 16 ottobre 2003. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10 della
citata  legge  n.  289  del  2002.  Gli  ulteriori  termini connessi,
contenuti  nelle  predette  disposizioni,  nonche' quelli per la mera
trasmissione  in  via  telematica  delle  dichiarazioni relative alle
suddette     definizioni,    sono    rideterminati    con    decreti,
rispettivamente,  del  Ministero  dell'economia e delle finanze e del
direttore dell'Agenzia delle entrate.