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LEGGE 20 giugno 2003, n. 140

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonchè in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato.

note: Entrata in vigore della legge: 22-6-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2007)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 25-1-2004
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1

1.  Non  possono  essere  sottoposti a processi penali, per qualsiasi
reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o
della  funzione,  fino  alla cessazione delle medesime: il Presidente
della  Repubblica,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  90  della
Costituzione,   il   Presidente   del  Senato  della  Repubblica,  il
Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei
ministri,  salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione,
il Presidente della Corte costituzionale. ((1))
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi,
nei  confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto
dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso
in  ogni  fase,  stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante
fatti  antecedenti  l'assunzione  della carica o della funzione, fino
alla cessazione delle medesime. ((1))
3.  Nelle  ipotesi  di  cui  ai  commi  precedenti  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 159 del codice penale. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La Corte costituzionale, con sentenza 13-20 gennaio 2004, n. 24 (in
G.U.  1a  s.s.  24/1/2004  ediz.str.)  ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.