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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2003, n. 136

Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

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vigente al 06/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-7-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed
integrazioni,  recante  delega  al  Governo  per  il  conferimento di
funzioni  e  compiti alle regioni ed enti locali, per la rifoma della
pubblica  amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed
in particolare gli articoli 3 e 7;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  introdotto dall'articolo 13 della citata legge n. 59 del 1997 e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
come  modificato  dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 443;
  Visto  l'articolo  10,  comma  6, del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  303,  recante  norme sull'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
177,  recante  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti;
  Visto l'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166;
  Vista,  altresi',  la  normativa  che  disciplina le competenze del
soppresso Servizio tecnico nazionale;
  Vista  la  legge  18 maggio  1989,  n.  183,  recante  norme per il
riassetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959,
n. 1363;
  Visto  il  regolamento  per la riorganizzazione ed il potenziamento
dei  Servizi  tecnici  nazionali,  emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n.
106, recante norme modificative ed integrative al regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;
  Visto  il  decreto-legge  8 agosto  1994,  n.  507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720;
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri,
adottate  nelle riunioni del 2 agosto 2002, del 31 ottobre 2002 e del
7 marzo 2003;
  Vista  l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 24 ottobre 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2002;
  Acquisito  il  parere  delle  organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in data 16 gennaio 2003;
  Acquisito   il   parere   della  Commissione  parlamentare  di  cui
all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  l'intesa definitiva espressa dalla Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano nella seduta del 13 marzo 2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 marzo 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
               Istituzione del Registro italiano dighe
  1.  Il Registro italiano dighe - RID, di seguito denominato: «RID»,
istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n.  112,  e'  ente pubblico non economico, dotato di
autonomia  organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e
contabile, con sede in Roma.
  2.  Il  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti esercita la
vigilanza sull'ente di cui al comma 1.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  Il  testo  degli articoli 3 e 7 della legge 15 marzo
          1997,   n.   59,   recante:   «Delega  al  Governo  per  il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la   semplificazione   amministrativa»,   pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, S.O., e' il seguente:
              «Art. 3. - 1. Con i decreto legislativi di cui all'art.
          1 sono:
                a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti
          da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi
          e nei limiti di cui all'art. 1;
                b)  indicati,  nell'ambito  di  ciascuna  materia, le
          funzioni  e  i  compiti  da conferire alle regioni anche ai
          fini di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
          osservando  il  principio di sussidiarieta' di cui all'art.
          4,   comma 3,  lettera  a),  della  presente  legge,  o  da
          conferire  agli  enti  locali  territoriali o funzionali ai
          sensi   degli  articoli  128  e  118,  primo  comma,  della
          Costituzione,   nonche'   i   criteri   di   conseguente  e
          contestuale  attribuzione  e ripartizione tra le regioni, e
          tra  queste  e  gli  enti  locali, dei beni e delle risorse
          finanziarie,   umane,   strumentali   e  organizzative;  il
          conferimento  avviene  gradualmente  ed  entro  il  periodo
          massimo  di  tre  anni,  assicurando  l'effettivo esercizio
          delle funzioni conferite;
                c)  individuati  le  procedure  e  gli  strumenti  di
          raccordo,  anche  permanente, con eventuale modificazione o
          nuova  costituzione  di forme di cooperazione strutturali e
          funzionali,  che  consentano  la  collaborazione e l'azione
          coordinata  tra  enti  locali,  tra regioni e tra i diversi
          livelli di geverno e di amministrazione anche con evenutali
          interventi  sostitutivi  nel  caso  di  inadempienza  delle
          regioni  e  degli enti locali nell'esercizio delle funzioni
          amministrative  ad  essi  conferite,  nonche' la presenza e
          l'intervento,  anche  unitario,  di rappresentanti statali,
          regionali  e locali nelle diverse strutture, necessarie per
          l'esercizio   delle   funzioni   di   raccordo,  indirizzo,
          coordinamento e controllo;
                d)  soppresse,  trasformate  o accorpate le strutture
          centrali  e  periferiche  interessate  dal  conferimento di
          funzioni  e  compiti  con le modalita' e nei termini di cui
          all'art.   7,   comma 3,   salvaguardando  l'integrita'  di
          ciascuna  regione  e  l'accesso delle comunita' locali alle
          strutture sovraregionali;
                e)  individuate  le  modalita'  e le procedure per il
          trasferimento  del personale statale senza oneri aggiuntivi
          per la finanza pubblica;
                f) previste le modalita' e le condizioni con le quali
          l'amministrazione  dello  Stato puo' avvalersi, per la cura
          di  interessi  nazionali,  di  uffici  regionali  e locali,
          d'intesa  con  gli  enti  interessati  o  con gli organismi
          rappresentativi degli stessi;
                g)  individuate  le  modalita' e le condizioni per il
          conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e
          compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio
          esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;
                h)   previste   le  modalita'  e  le  condizioni  per
          l'accessibilita'    da    parte   del   singolo   cittadino
          temporaneamente   dimorante   al  di  fuori  della  propria
          residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
              2.   Speciale   normativa  e'  emanata  con  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'art.  1 per il comune di Campione
          d'Italia,   in   considerazione   della   sua  collocazione
          territoriale separata e della conseguente peculiare realta'
          istituzionale,   socio-economica,   doganale,   fiscale   e
          finanziaria».
              «Art.  7.  -  1.  Ai  fini della attuazione dei decreti
          legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
          temporali  e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
          individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          strumentali   e  organizzative  da  trasferire,  alla  loro
          ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
          ai  conseguenti  trasferimenti  si provvede con decreto del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
          interessati  e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
          beni  e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
          alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
          parallela     soppressione     o    il    ridimensionamento
          dell'amministrazione  statale  periferica,  in  rapporto ad
          eventuali compiti residui.
              2.  Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
          acquisito  il  parere  della commissione di cui all'art. 5,
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e
          della  Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata
          ai  rappresentanti  delle  comunita' montane. Sugli schemi,
          inoltre,  sono  sentiti gli organismi rappresentativi degli
          enti  locali  funzionali  ed e' assicurata la consultazione
          delle       organizzazioni      sindacali      maggiormente
          rappresentative.  I  pareri  devono  essere  espressi entro
          trenta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso inutilmente tale
          termine i decreti possono comunque essere emanati.
              3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma
          1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di
          cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  introdotto  dall'art. 13, comma 1, della presente
          legge,  entro  novanta  giorni  dalla  adozione  di ciascun
          decreto  di  attuazione  di  cui  al  comma  1 del presente
          articolo.  Per  i  regolamenti  di  riordino, il parere del
          Consiglio  di  Stato  e'  richiesto  entro  cinquantacinque
          giorni  ed  e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
          ogni  caso,  trascorso  inutilmente  il  termine di novanta
          giorni,  il regolamento adottato su proposta del Presidente
          del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli
          schemi  di  regolamento  sono  trasmessi  alla  Camera  dei
          deputati  e  al  Senato della Repubblica perche' su di essi
          sia espresso il parere della commissione di cui all'art. 5,
          entro  trenta  giorni  dalla  data della loro trasmissione.
          Decorso  tale termine i regolamenti possono essere comunque
          emanati.
              3-bis.  Il  Governo  e'  delegato a emanare, sentito il
          parere  delle competenti commissioni parlamentari, entro il
          30 settembre  1998,  un  decreto legislativo che istituisce
          un'addizionale  comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
          e  i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
              -  Il  testo  dell'art.  17,  comma  4-bis  della legge
          23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O., e' il seguente:
              «4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina negli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con  i Ministri e i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    negli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali».
              -   Il  testo  dell'art.  91  del  decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e
          compiti  amministrativi  dello  Stato  alle regioni ed agli
          enti  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
          1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile
          1998, n. 92, S.O., e' il seguente:
              «Art. 91 (Registro italiano dighe - RID). - 1. Ai sensi
          dell'art.  3,  lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          il  Servizio  nazionale  dighe  e' soppresso quale Servizio
          tecnico  nazionale e trasformato in Registro italiano dighe
          -  RID,  che  provvede, ai fini della tutela della pubblica
          incolumita',  all'approvazione tecnica dei progetti ed alla
          vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo
          spettanti  ai  concessionari sulle dighe di ritenuta aventi
          le  caratteristiche  indicate  all'art.  1,  comma  1,  del
          decreto-legge   8 agosto  1994,  n.  507,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
              2.  Le  regioni e le province autonome possono delegare
          al  RID  l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di
          loro   competenza   e  richiedere  altresi'  consulenza  ed
          assistenza  anche relativamente ad altre opere tecnicamente
          assimilabili  alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad
          esse assegnati.
              3. Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta
          del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza
          Stato-regioni,   sono   definiti   l'organizzazione,  anche
          territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei
          suoi   organi,  all'interno  dei  quali  dovra'  prevedersi
          adeguata rappresentanza regionale».
              -   Il   testo  dell'art.  10,  comma  6,  del  decreto
          legislativo  30 luglio  1999, n. 303, recante: «Ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
          dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, S.O.,
          e' il seguente:
              «6.  A  decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla
          diversa  data  indicata  in sede di riordino dei Ministeri,
          sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse  finanziarie,
          materiali   ed   umane,   all'Agenzia   per  la  protezione
          dell'ambiente  e  per i servizi tecnici, di cui all'art. 38
          del   decreto   legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
          successive  modificazioni, le funzioni del Dipartimento per
          i  servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio
          sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art.
          91  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  e
          successive   modificazioni.   Sono   escluse  dal  suddetto
          trasferimento  le  funzioni gia' attribuite all'Ufficio per
          il  sistema  informativo  unico, che restano assegnate alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e sono affidate al
          Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie».
              - L'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante:
          «Disposizioni  in  materia  di infrastrutture e trasporti»,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 181 del 3 agosto
          2002 - S.O. n. 158, e' il seguente:
              «Art.  6  (Disposizioni  relative  al Registro italiano
          dighe).  -  1.  Nei  trenta  giorni successivi alla data di
          entrata  in vigore del provvedimento attuativo del Registro
          italiano  dighe  (RID)  di  cui  all'art.  91  del  decreto
          legislativo   31 marzo   1998,   n.   112,   e   successive
          modificazioni,  i concessionari delle dighe di cui all'art.
          1  del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  21 ottobre 1994, n. 584, sono
          tenuti  ad  iscriversi al RID e a corrispondere al medesimo
          un  contributo  annuo  per  le  attivita'  di  vigilanza  e
          controllo  svolte  dallo stesso. Nel caso in cui i soggetti
          concessionari  di  cui al primo periodo non ottemperino nei
          termini  prescritti  all'obbligo  d'iscrizione  al RID e al
          versamento  del  contributo, nei loro confronti e applicata
          una   sanzione   amministrativa  pari  a  cinque  volte  il
          contributo in questione. Se non ottemperano alla iscrizione
          e  contestualmente  al  versamento  del  contributo e della
          sanzione,   decadono   dalla   concessione.  Per  le  altre
          attivita'  che  il RID e' tenuto ad espletare nelle fasi di
          progettazione   e  costruzione  delle  predette  dighe,  e'
          stabilito altresi', a carico dei richiedenti, un diritto di
          istruttoria.
              2.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  unificata  di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          si  provvede  alla disciplina dei criteri di determinazione
          del  contributo  e del diritto previsti al comma 1, nonche'
          delle  modalita'  di riscossione degli stessi, nel rispetto
          del principio di copertura dei costi sostenuti dal RID.
              3.  Con  il decreto di cui al comma 2, in sede di prima
          applicazione   della   presente   legge,   l'ammontare  del
          contributo  e  del diritto di cui al comma 1 e' commisurato
          in   modo   da  assicurare  la  copertura  delle  spese  di
          funzionamento  del  RID  nonche'  una  quota  aggiuntiva da
          destinare  ad  investimenti  e  potenziamento, nella misura
          compresa  tra  il  50  e  il  70  per  conto  dei  costi di
          funzionamento.
              4.  Il  presente  articolo si applica anche ai soggetti
          intestatari  a  qualunque  titolo  di  condotte forzate con
          dighe a monte».
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          1° novembre   1959,   n.   1363,  reca:  «Approvazione  del
          regolamento   per   la   compilazione   dei   progetti,  la
          costruzione  e  l'esercizio delle dighe di ritenuta», ed e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1960, n. 72.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
          1991,    n.   85,   reca:   «Regolamento   concernente   la
          riorganizzazione  ed  il  potenziamento dei Servizi tecnici
          nazionali  geologico, idrografico e mareografico, sismico e
          dighe   nell'ambito  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,  ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989,
          n. 183», ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo
          1991, n. 65.
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
          1993,   n.   106,   reca:   «Regolamento   concernente   la
          riorganizzazione  ed  il  potenziamento dei Servizi tecnici
          nazionali  nell'ambito  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989,
          n.  183»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 10 aprile
          1993, n. 84.
              -  Il  decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  21 ottobre 1994, n. 584,
          reca:   «Misure   urgenti  in  materia  di  dighe»,  ed  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1994, n. 195.
              -  Il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche»,  ed e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
              -  La  legge  5 agosto  1978, n. 468, reca: «Riforma di
          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia  di  bilancio»,  ed  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233.
              -  La legge 29 ottobre 1984, n. 720, reca: «Istituzione
          del  sistema  di  tesoreria  unica  per  enti  ed organismi
          pubblici»,   ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          29 ottobre 1984, n. 298.
              - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, reca:
          «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
          norma  degli  articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n
          59»,  ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre
          1999, n. 268.
          Nota all'art. 1:
              -  Per  il  testo  dell'art.  91,  comma 1, del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi note alle premesse.