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LEGGE 5 giugno 2003, n. 131

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

note: Entrata in vigore della legge: 11-6-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2016)
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vigente al 31/01/2021
Testo in vigore dal: 28-12-2004
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              promulga 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
Attuazione  dell'articolo   117,   primo   e   terzo   comma,   della
         Costituzione, in materia di legislazione regionale 
 
  1. Costituiscono vincoli alla potesta' legislativa  dello  Stato  e
delle  Regioni,  ai  sensi  dell'articolo  117,  primo  comma,  della
Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto  internazionale
generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione,
da  accordi  di  reciproca  limitazione  della  sovranita',  di   cui
all'articolo 11 della Costituzione,  dall'ordinamento  comunitario  e
dai trattati internazionali. 
  2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data  di  entrata
in vigore  della  presente  legge  nelle  materie  appartenenti  alla
legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione,
fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni  regionali  in
materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di
eventuali  pronunce  della  Corte  costituzionale.  Le   disposizioni
normative regionali vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva
statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in  vigore
delle disposizioni statali in materia, fatti  salvi  gli  effetti  di
eventuali pronunce della Corte costituzionale. 
  3. Nelle materie appartenenti  alla  legislazione  concorrente,  le
Regioni esercitano la potesta' legislativa nell'ambito  dei  principi
fondamentali espressamente determinati dallo  Stato  o,  in  difetto,
quali desumibili dalle leggi statali vigenti. 
  4. In  sede  di  prima  applicazione,  per  orientare  l'iniziativa
legislativa dello Stato e delle Regioni fino  all'entrata  in  vigore
delle leggi con le quali il Parlamento  definira'  i  nuovi  principi
fondamentali, il Governo e' delegato ad adottare, entro ((tre  anni))
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri  di  concerto  con  i  Ministri
interessati, uno o piu' decreti legislativi meramente ricognitivi dei
principi fondamentali che si  traggono  dalle  leggi  vigenti,  nelle
materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della  Costituzione,
attenendosi ai principi della esclusivita',  adeguatezza,  chiarezza,
proporzionalita' ed omogeneita' ((e indicando,  in  ciascun  decreto,
gli ambiti normativi che non  vi  sono  compresi)).  Gli  schemi  dei
decreti, dopo l'acquisizione del parere della  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento   e   di   Bolzano,   di   seguito   denominata:   "Conferenza
Stato-Regioni", sono trasmessi alle  Camere  per  l'acquisizione  del
parere da parte delle competenti Commissioni  parlamentari,  compreso
quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali,  da
rendersi entro sessanta  giorni  dall'assegnazione  alle  Commissioni
medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi,  con
le proprie  osservazioni  e  con  le  eventuali  modificazioni,  alla
Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo,  da
rendersi, rispettivamente,  entro  trenta  e  sessanta  giorni  dalla
trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo e'
reso dalla Commissione parlamentare per le questioni  regionali.  Gli
schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non
siano indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero  se  vi  siano
disposizioni  che  abbiano  un  contenuto  innovativo  dei   principi
fondamentali, e non  meramente  ricognitivo  ai  sensi  del  presente
comma, ovvero si riferiscano a  norme  vigenti  che  non  abbiano  la
natura di  principio  fondamentale.  In  tal  caso  il  Governo  puo'
omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le  puo'
modificare in conformita' alle indicazioni contenute  nel  parere  o,
altrimenti,  deve  trasmettere  ai  Presidenti  delle  Camere  e   al
Presidente della Commissione parlamentare per le questioni  regionali
una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni  di
difformita' dal parere parlamentare. 
  5. Nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre  a  titolo  di
mera ricognizione, possono essere  individuate  le  disposizioni  che
riguardano le  stesse  materie  ma  che  rientrano  nella  competenza
esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, della
Costituzione. (3) 
  6. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4,
il Governo si attiene ai seguenti criteri direttivi: 
    a) individuazione dei principi fondamentali per settori  organici
della materia in base a criteri oggettivi  desumibili  dal  complesso
delle  funzioni  e  da  quelle  affini,  presupposte,  strumentali  e
complementari, e in modo da  salvaguardare  la  potesta'  legislativa
riconosciuta alle Regioni ai sensi dell'articolo  117,  terzo  comma,
della Costituzione; 
    b) considerazione prioritaria, ai  fini  dell'individuazione  dei
principi  fondamentali,  delle  disposizioni  statali  rilevanti  per
garantire l'unita' giuridica ed  economica,  la  tutela  dei  livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e  sociali,
il rispetto  delle  norme  e  dei  trattati  internazionali  e  della
normativa comunitaria, la tutela dell'incolumita' e  della  sicurezza
pubblica, nonche' il rispetto dei principi  generali  in  materia  di
procedimenti amministrativi e di atti concessori o autorizzatori; 
    c) considerazione  prioritaria  del  nuovo  sistema  di  rapporti
istituzionali  derivante  dagli  articoli  114,  117  e   118   della
Costituzione; 
    d) considerazione prioritaria degli obiettivi generali  assegnati
dall'articolo 51, primo comma, e dall'articolo  117,  settimo  comma,
della Costituzione, alla legislazione regionale; 
    e) coordinamento formale delle disposizioni di principio  e  loro
eventuale semplificazione. (3) 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 luglio 2004, n. 280 (in
G.U.  1a  s.s.  4/8/2004,  n.  30)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dei commi 5 e 6 dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003,
n.  131  (Disposizioni  per  l'adeguamento   dell'ordinamento   della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)".