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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 marzo 2003, n. 106

Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

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Testo in vigore dal: 29-5-2003
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le  norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  30 luglio  1999,  n. 300 e in
particolare  l'articolo 3 in base al quale, tra l'altro, il Ministero
per  le politiche agricole assume la denominazione di Ministero delle
politiche agricole e forestali;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  450 del
28 marzo  2000  concernente  il  Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole e forestali;
  Visto  l'articolo 7,  comma  3  del  decreto  legislativo  n.  155:
«Riordino  delle  carriere  del  personale  direttivo e dirigente del
Corpo  Forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della
legge 31 marzo 2000, n. 78»;
  Visto  l'articolo 18, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
come  modificato  dal comma 4, dell'articolo 13 della legge 17 maggio
1999, n. 144;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 agosto  1996,  n.  494, recante
l'attuazione  della  direttiva  92/57/CEE concernente le prescrizioni
minime  di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e
mobili;
  Visti  i  verbali degli accordi raggiunti in data 15 ottobre 2002 e
in  data  18 febbraio 2003 in sede di contrattazione decentrata con i
quali  sono stati stabilite le modalita' ed i criteri di ripartizione
del predetto incentivo economico;
  Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 gennaio 2003;
  Vista la comunicazione effettuata con nota n. 4566 in data 13 marzo
2003   alla   Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

  1.  La  somma  di  cui  al  comma  1,  dell'articolo 18 della legge
11 febbraio  1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, e'
ripartita   dal  dirigente  dell'ufficio  attuatore  dell'intervento,
previa  individuazione,  in  sede di contrattazione decentrata, delle
percentuali   definitive,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti  dal
presente   regolamento,  tenuto  conto  delle  responsabilita'  delle
singole  figure  professionali  e  del  carico di lavoro dei soggetti
aventi diritto.
  2.  Il  personale  destinatario  della  somma  di cui al comma 1 e'
individuato,  in  base all'articolo 13, comma 4, punto 1) della legge
17 maggio  1999,  n. 144, tra il responsabile unico del procedimento,
gli   incaricati  della  redazione  del  progetto,  del  piano  della
sicurezza,  della  direzione dei lavori e del collaudo, nonche' tra i
loro  collaboratori. La somma di cui al comma 1 e' calcolata sommando
le aliquote di cui ai seguenti punti a) e b):
    a) aliquota    percentuale   relativa   all'entita'   dell'opera,
determinata come di seguito:
      1) 0,75% per progetti di importo fino a euro 150.000;
      2)  0,70%  per  progetti di importo compreso tra euro 150.000 e
euro 750.000;
      3)  0,65%  per  progetti di importo compreso tra euro 750.000 e
euro 5.000.000;
      4)  0,60% per progetti di importo compreso tra euro 5.000.000 e
euro 25.000.000;
      5) 0,50% per progetti di importo superiore a euro 25.000.000;
    b) aliquota  percentuale  relativa  alla  complessita' dell'opera
determinata come di seguito:
      1)    0,75%    per    progetti    riguardanti    nuove   opere,
ristrutturazioni;
      2) 0,65% per progetti di manutenzione straordinaria, restauri e
risanamento conservativo;
      3) 0,50% per progetti di manutenzione ordinaria.
  3.  Allorquando  il  progetto  e'  costituito da piu' sottoprogetti
specialistici  o  la progettazione avviene per stralci funzionali, le
aliquote  percentuali  di cui alle precedenti lettere a) e b) saranno
riferite  all'importo  del sottoprogetto o dello stralcio funzionale,
fermo  restando  che  gli incentivi saranno erogati in relazione alle
parti del progetto effettivamente realizzate .
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Nota al titolo:

              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  18, comma 1, della
          legge  11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di
          lavori  pubblici), come modificato dal comma 4 dell'art. 13
          della legge 17 maggio 1999, n. 144:
              «1.   Una   somma   non  superiore  all'1,5  per  cento
          dell'importo  posto  a  base  di  gara  di un'opera o di un
          lavoro,  a  valere  direttamente  sugli stanziamenti di cui
          all'art.  16, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera
          o lavoro, con le modalita' ed i criteri previsti in sede di
          contrattazione  decentrata  ed  assunti  in  un regolamento
          adottato  dall'amministrazione,  tra  il responsabile unico
          del  procedimento  e  gli  incaricati  della  redazione del
          progetto,  del  piano  della sicurezza, della direzione dei
          lavori,  del  collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La
          percentuale  effettiva,  nel  limite  massimo  dell'1,5 per
          cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita'
          e   alla   complessita'   dell'opera   da   realizzare.  La
          ripartizione     tiene    conto    delle    responsabilita'
          professionali   connesse  alle  specifiche  prestazioni  da
          svolgere.    Le    quote   parti   della   predetta   somma
          corrispondenti  a  prestazioni  che  non  sono  svolte  dai
          predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
          all'organico  dell'amministrazione  medesima, costituiscono
          economie.   I  commi  quarto  e  quinto  dell'art.  62  del
          regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n.
          2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
          lettera  b),  possono  adottare  con  proprio provvedimento
          analoghi criteri.».

          Note alle premesse:

              -  Il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle pubbliche amministrazioni».
              -  L'art.  3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300  «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
          dell'art.  11  della  legge  15 marzo  1997, n. 59» reca la
          nuova denominazione del «Ministero delle politiche agricole
          e forestali.
              -  L'art.  7,  comma 3 del decreto legislativo 3 aprile
          2001,  n.  155:  «Riordino  delle  carriere  del  personale
          direttivo  e  dirigente  del Corpo Forestale dello Stato, a
          norma  dell'art.  3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
          78» e' il seguente:
              «3.   La  individuazione  dell'unita'  dirigenziale  di
          livello  generale  del  Corpo  Forestale  dello  Stato, che
          presiede  anche all'amministrazione del relativo personale,
          e, nell'ambito della stessa, quella degli uffici di livello
          dirigenziale non generale centrali e periferici, nonche' la
          definizione  dei relativi compiti e funzioni sono stabiliti
          per  la  prima  con  regolamento e per le altre con decreti
          ministeriali   di   natura   non  regolamentare,  ai  sensi
          dell'art.  17,  comma  4-bis,  rispettivamente lettera b) e
          lettera   e),   della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e
          successive  modificazioni.  Fino  all'adozione dei predetti
          provvedimenti,  da  emanare entro dodici mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente decreto, le funzioni e i
          compiti  attuali  restano  attribuiti  alla responsabilita'
          degli  uffici  di livello dirigenziale gia' operanti per il
          Corpo Forestale dello Stato».
              -  Per  il  testo  dell'art. 18 della legge 11 febbraio
          1994,  n.  109,  come  modificato  dal comma 4 dell'art. 13
          della  legge  17 maggio  1999,  n.  144,  vedasi in nota al
          titolo.
              -  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri)  e'  il
          seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
              I  regolamenti  ministeriali  ed  interministeriali non
          possono  dettare  norme  contrarie a quelle dei regolamenti
          emanati  dal  Governo.  Essi  debbono  essere comunicati al
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  prima della loro
          emanazione».
              -  Si riporta il testo del comma 25, dell'art. 17 della
          legge  15 maggio  1997, n. 127: (Snellimento dell'attivita'
          amministrativa   e  dei  procedimenti  di  decisione  e  di
          controllo):
              «25.  Il  parere del Consiglio di Stato e' richiesto in
          via obbligatoria:
                a) per  l'emanazione degli atti normativi del Governo
          e  dei  singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988, n. 400, nonche' per l'emanazione, di testi
          unici;
                b) per  la  decisione  dei  ricorsi  straordinari  al
          Presidente della Repubblica;
                c) sugli  schemi generali di contratti-tipo accordi e
          convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri».
          Note all'art. 1:
              -   Il   testo  dell'art.  18,  comma  1,  della  legge
          11 febbraio  1994,  n.  109,  e'  riportato  nella  nota al
          titolo.
              - L'art.  13,  comma  4, della legge 17 maggio 1999, n.
          144  (Misure  in materia di investimenti, delega al Governo
          per  il  riordino  degli  incentivi all'occupazione e della
          normativa  che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
          il  riordino  degli enti previdenziali) sostituisce i commi
          1,  1-bis  e 2 all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n.
          109.