stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 7 febbraio 2003, n. 90

Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni.

nascondi
Testo in vigore dal: 9-5-2003
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA

  Visto l'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e  successive modificazioni, che prevede la ripartizione di una somma
non  superiore  all'1,5 percento dell'importo posto a base di gara di
un'opera o di un lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e
gli incaricati della redazione del progetto del piano della sicurezza
della   direzione  dei  lavori,  del  collaudo  nonche'  tra  i  loro
collaboratori;
  Visto in particolare l'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio
1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni  il  quale  prevede che
l'Amministrazione  della  difesa  in  considerazione  della struttura
gerarchica   dei   propri   organi  tecnici  in  luogo  di  un  unico
responsabile  del  procedimento  puo'  nominare  un  responsabile del
procedimento  per  ogni  singola  fase  di  svolgimento  del processo
attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione;
  Visto  il  regio  decreto  17  marzo  1932,  n. 365, concernente il
regolamento per i lavori del genio militare;
  Vista  la  legge  2  marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni
recante  approvazione  della tariffa professionale degli ingegneri ed
architetti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n. 494, recante
l'attuazione  della  direttiva  92/57  CE concernente le prescrizioni
minime  di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  il verbale dell'accordo raggiunto il 24 ottobre 2001 in sede
di  contrattazione  decentrata  di  amministrazione con il quale sono
stati  stabiliti  le  modalita'  ed  i  criteri  di  ripartizione del
predetto fondo;
  Considerato che il Consiglio centrale della rappresentanza militare
non  ha espresso il proprio parere nel termine previsto dall'articolo
38  del  decreto  del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n.
691;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 15 luglio 2002;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3, della citata legge 23 agosto
1988,  n.  400  (nota  protocollo n. 8/59907/D.VIII6 dell'11 dicembre
2002);
                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
    a) responsabile del procedimento o responsabili dei procedimenti,
ai  sensi  dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.
109,  gli  ufficiali del genio nominati ai sensi della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni.  Il  responsabile  del
procedimento  della  fase di affidamento puo' essere un ufficiale, un
dirigente   o   un  funzionario  civile  appartenente  alla  carriera
direttiva amministrativa.
  I  responsabili  del procedimento per la fase di progettazione e di
esecuzione   sono   anche,   nell'ambito   delle   rispettive   fasi,
responsabili  dei  lavori  ai sensi del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e successive modificazioni;
    b) coordinatori   per   la  sicurezza  i  soggetti  nominati  dal
responsabile  del  procedimento  ai  sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;
    c) progettisti   i   soggetti   nominati   dal  responsabile  del
procedimento, appartenenti ai ruoli tecnici ed in possesso del titolo
di  studio  adeguato  alla tipologia dell'intervento da progettare ed
all'incarico singolarmente assegnato;
    d) direttore  dei  lavori  e  assistenti, i soggetti designati ai
sensi  dell'articolo  27,  comma  1, della legge 11 febbraio 1994, n.
109,  dell'articolo  1  e dell'articolo 56 del regio decreto 17 marzo
1932,  n.  365,  regolamento  per  i  lavori  del  genio  militare, e
successive modificazioni;
    e) collaudatori  i  soggetti  nominati ai sensi dell'articolo 28,
comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e dell'articolo 81 del
regio  decreto  17  marzo  1932, n. 365, regolamento per i lavori del
genio  militare,  e successive modificazioni, nonche' dell'articolo 1
della legge 26 giugno 1965, n. 812.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          criteri    del   Presidente   della   Republica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvata  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  in  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 18, comma 1, della
          legge  11  febbraio 1994, n. 109, recante: "Legge quadro in
          materia  di  lavori  pubblici",  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale del 19 febbraio 1994, n. 41:
              "1.   Una   somma   non  superiore  all'1,5  per  cento
          dell'importo  posto  a  base  di  gara  di un'opera o di un
          lavoro,  a  valere  direttamente  sugli stanziamenti di cui
          all'art.  16, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera
          o lavoro, con le modalita' ed i criteri previsti in sede di
          contrattazione  decentrata  ed  assunti  in  un regolamento
          adottato  dall'amministrazione,  tra  il responsabile unico
          del  procedimento  e  gli  incaricati  della  redazione del
          progetto,  del  piano  della sicurezza, della direzione dei
          lavori,  del  collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La
          percentuale  effettiva,  nel  limite  massimo  dell'1,5 per
          cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita'
          e   alla   complessita'   dell'opera   da   realizzare.  La
          ripartizione     tiene    conto    delle    responsabilita'
          professionali   connesse  alle  specifiche  prestazioni  da
          svolgere.    Le    quote   parti   della   predetta   somma
          corrispondenti  a  prestazioni  che  non  sono  svolte  dai
          predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
          all'organico  dell'amministrazione  medesima, costituiscono
          economie.   I  commi  quarto  e  quinto  dell'art.  62  del
          regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n.
          2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
          lettera  b),  possono  adottare  con  proprio provvedimento
          analoghi criteri.".
          Note alle premesse:
              - Il  testo  dell'art.  18,  comma  1,  della  legge 11
          febbraio 1994, n. 109, e' richiamato nella nota al titolo.
              - Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 7, della
          legge 11 febbraio 1994, n. 109:
              "2.  Il  regolamento  determina  l'importo massimo e la
          tipologia  dei  lavori  per  i  quali  il  responsabile del
          procedimento  puo'  coincidere  con il progettista o con il
          direttore  dei  lavori. Fino alla data di entrata in vigore
          del  regolamento  tale  facolta' puo' essere esercitata per
          lavori  di qualsiasi importo o tipologia. L'amministrazione
          della  difesa, in considerazione della struttura gerarchica
          dei   propri   organi   tecnici,   in  luogo  di  un  unico
          responsabile del procedimento puo' nominare un responsabile
          del  procedimento  per ogni singola fase di svolgimento del
          processo    attuativo:    progettazione,   affidamento   ed
          esecuzione.".
              - Il   regio  decreto  17  marzo  1932,  n.  365,  reca
          "Regolamento per i lavori del Genio militare.".
              - La   legge   2  marzo  1949,  n.  143,  e  successive
          modificazioni    reca:    "Approvazione    della    tariffa
          professionale   degli   ingegneri   ed  architetti"  ed  e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1949, n.
          90.
              - Il  decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, reca:
          "Attuazione   della   direttiva  92/57/CEE  concernente  le
          prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
          cantieri  temporanei o mobili" e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 23 settembre 1996, n. 223.
              - La  legge  23  agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri" ed e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214.".
              - Si trascrivono i commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge
          23 agosto 1988, n. 400:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte dei conti e pubblicati Gazzetta
          Ufficiale.".
          Note all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art.  7,  comma  2,  della  legge  11
          febbraio  1994,  n.  109,  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse.
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso  ai  documenti amministrativi", e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
              - Il  decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, reca:
          "Attuazione   della   direttiva  92/57/CEE  concernente  le
          prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
          cantieri temporanei o mobili"; e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 23 settembre 1996, n. 223.
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 27, comma 1, della
          legge 11 febbraio 1994, n. 109:
              "1.  Per  l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della
          presente  legge  affidati  in  appalto,  le amministrazioni
          aggiudicatrici  sono  obbligate  ad istituire un ufficio di
          direzione  dei lavori costituito da un direttore dei lavori
          ed eventualmente da assistenti.".
              - Si  trascrive  il  testo degli artt. 1 e 56 del regio
          decreto  17  marzo 1932, n. 365, richiamato nelle note alle
          premesse:
              "Art.  1.  -  E'  approvato  e  reso  esecutivo l'unito
          regolamento  sui  lavori del Genio militare visto, d'ordine
          Nostro, dal Ministro segretario di Stato per la guerra.".
              "Art. 56. (Funzionari incaricati della contabilita' dei
          lavori  ad impresa). - Di regola la contabilita' dei lavori
          ad  impresa viene affidata ai ragionieri geometri del Genio
          militare.  In  via  eccezionale puo' affidarsi ad ufficiali
          del  Genio  o  ad  altri  funzionari, dal capo dell'ufficio
          esecutivo,  in  seguito  ad autorizzazione motivata scritta
          del  competente  comando  del  Genio  da allegarsi poi alla
          contabilita'.".
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 28, comma 4, della
          legge  11  febbraio 1994, n. 109, riportata nelle note alle
          premesse:
              "4.  Per  le operazioni di collaudo, le amministrazioni
          aggiudicatrici  nominano  da uno a tre tecnici di elevata e
          specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori,
          alla  loro  complessita'  e  all'importo  degli  stessi.  I
          tecnici   sono   nominati  dalle  predette  amministrazioni
          nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi
          di   carenza   di  organico  accertata  e  certificata  dal
          responsabile  del  procedimento.  Possono  fare parte delle
          commissioni   di   collaudo,   limitatamente   ad  un  solo
          componente,   i   funzionari   amministrativi  che  abbiano
          prestato   servizio   per  almeno  cinque  anni  in  uffici
          pubblici.  E'  abrogata ogni diversa disposizione, anche di
          natura regolamentare.".
              - Si  trascrive il testo dell'art. 81 del regio decreto
          17 marzo 1932, n. 365, riportato nelle note alle premesse:
              "Art.  81.  [A  chi  e' dovoluto il collaudo dei lavori
          (vedi  art.  1 del D.P.R. in data 3 settembre 1949, n. 383,
          pag.  162)].  -  Ai  comandanti  del  genio  e' dovoluto il
          collaudo   di   tutti  i  lavori  del  genio  militare  nel
          territorio di loro competenza, tanto se eseguiti ad impresa
          quanto  se  eseguiti  ad  economia  (in  amministrazione, a
          cottimo o con le truppe).
              La  designazione  del  collaudatore e' fatta invece dal
          Ministero della guerra:
                a) nei  casi di prolungata assenza del comandante del
          genio  titolare;  ed  in  questi  casi la designazione deve
          essere  provocata  in  tempo  utile  da  chi fa le veci del
          titolare;
                b) nei casi speciali in cui, a giudizio del Ministero
          stesso,   il  comandante  del  genio  abbia  avuto  diretta
          ingerenza nella condotta dei lavori.
              Ciascun  comando  del  genio,  per i lavori del proprio
          territorio, puo' pero' delegare lo stesso capo dell'ufficio
          esecutivo   a  compiere  il  collaudo  od  autorizzarlo  ad
          ometterlo  quando  si  tratti  di  lavori  di  mantenimento
          eseguiti  ad economia (in amministrazione). Puo' provvedere
          personalmente o delegare ufficiali dipendenti (di grado non
          inferiore  a  quello  del capo dell'ufficio esecutivo a cui
          furono  affidati  i  lavori  e  che  non  abbiano  avuto la
          sorveglianza  o  la  direzione dei medesimi) al collaudo di
          lavori ad impresa di importo complessivo non superiore a L.
          40.000;  se  l'importo dei lavori non supera le 10.000 lire
          puo' autorizzare l'omissione del collaudo.
              Quando,  ai  sensi  del  comma  precedente, il collaudo
          venga  omesso,  il  conto  finale  sara'  munito  dal  capo
          dell'ufficio   esecutivo  di  una  dichiarazione  di  buona
          esecuzione conforme al Mod. 33.".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  1 della legge 26
          giugno  1965,  n.  812,  recante:  "Indennita'  agli uffici
          generale  ed  ai colonnelli dell'ausiliaria e della riserva
          incaricati  del collaudo di lavori del Genio militare e del
          Genio  aeronautico" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          20  luglio  1965,  n.  180:      "Art.  1.  - Gli ufficiali
          generali   dell'ausiliaria   e  della  riserva  provenienti
          dall'Arma dei genio, i colonnelli del Genio dell'ausiliaria
          e  della riserva, i generali e i colonnelli dell'ausiliaria
          e  della  riserva  del  Corpo  del genio aeronautico, ruolo
          ingegneri  (categoria  edili)  possono  essere  incaricati,
          nella  posizione  di  congedo,  del  collaudo di lavori del
          Genio militare e del Genio aeronautico.
              Ai    predetti    ufficiali    e'    corrisposto,   per
          l'espletamento  di  ogni  incarico, un numero di regola non
          superiore   ad   otto  di  compensi  unitari  nella  misura
          stabilita  al successivo art. 2. Tale numero e' determinato
          dal  Ministero,  su  parere  del  capo  del servizio che ha
          conferito   l'incarico   stesso  tenendo  conto  del  tempo
          impiegato  nel  lavoro  da tavolo per la compilazione delle
          relazioni   sui  rilievi  eseguiti  e  dei  certificati  di
          collaudo,  per  la  revisione  contabile  e  per  gli altri
          incombenti.
              Qualora  gli incarichi di collaudo dovessero richiedere
          un eccezionale lavoro di tavolo per la mole delle verifiche
          contabili,  per la quantita' e complessita' delle riserve o
          per  altre  cause  accertate,  puo'  essere  attribuito  al
          collaudatore,  in via eccezionale e su parere del direttore
          generale del Genio, o del Genio per i lavori militari della
          marina  o  del  Demanio  aeronautico, un numero maggiore di
          compensi unitari.
              Nel  caso  che in dipendenza degli incarichi suindicati
          debbano   recarsi   fuori   del  comune  di  loro  abituale
          residenza,  gli  ufficiali  predetti,  oltre al trattamento
          economico  di missine previsto per i pari grado in servizio
          permanente, hanno diritto ad un compenso unitario di cui al
          successivo  art.  2  per  ogni  giorno o frazione di giorno
          trascorsi   fuori  dalla  residenza  abituale  strettamente
          indispensabili all'espletamento dell'incarico.
              Il  numero  complessivo  dei  compensi  che puo' essere
          attribuito  mensilmente a ciascun collaudatore non superare
          le sessanta unita'.".