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LEGGE 20 marzo 2003, n. 77

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

Testo in vigore dal: 19-4-2003
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e' autorizzato a ratificare la
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a
Strasburgo il 25 gennaio 1996.