stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 68

Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-4-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2005)
nascondi
vigente al 08/05/2024
Testo in vigore dal: 29-4-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
    Vista la  direttiva  2001/29/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 22 maggio 2001, relativa all'armonizzazione  di  taluni
aspetti del diritto d'autore e dei diritti  connessi  nella  societa'
dell'informazione; 
    Vista la legge 1° marzo  2002,  n.  39,  ed  in  particolare  gli
articoli 1, 2, 30 e l'allegato B, che detta i criteri  di  delega  al
Governo per il recepimento della citata direttiva 2001/29/CE; 
    Vista la legge 22 aprile 1941, n.  633,  recante  protezione  del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; 
    Vista la legge 20  giugno  1978,  n.  399,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione  delle  opere
letterarie ed artistiche; 
    Vista la legge 22 novembre 1973,  n.  866,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione di Roma relativa alla  protezione  degli
artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e  degli
organismi di radiodiffusione; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93,  concernente  le  norme  a
favore delle imprese fonografiche ed i compensi per  le  riproduzioni
private senza scopo di lucro; 
    Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998,  n.  368,  relativo
alla istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
    Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,
relativi al trasferimento al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali  delle   competenze   esercitate   dal   Dipartimento   per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta'
letteraria; 
    Visto il  decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  419,  sul
riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali; 
    Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante  nuove  norme  sul
diritto d'autore; 
    Vista la preliminare deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 20 dicembre 2002; 
    Acquisiti  i  pareri  della  VII  Commissione  della  Camera  dei
deputati in data 25 febbraio 2003, della Commissione XIV della Camera
dei deputati in data 19 febbraio 2003  e  della  Commissione  2ª  del
Senato della Repubblica in data 27 febbraio 2003; 
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2003; 
    Sulla proposta del Ministro per le politiche  comunitarie  e  del
Ministro per i beni e le  attivita'  culturali,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle
finanze; 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
   1. L'articolo 13 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente: 
 
   "Art. 13 - 1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la
moltiplicazione  in  copie  diretta   o   indiretta,   temporanea   o
permanente, in tutto o in  parte  dell'opera,  in  qualunque  modo  o
forma,  come  la  copiatura  a  mano,  la  stampa,   la   litografia,
l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed  ogni
altro procedimento di riproduzione.". 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
    Vista la  direttiva  2001/29/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 22 maggio 2001, relativa all'armonizzazione  di  taluni
aspetti del diritto d'autore e dei diritti  connessi  nella  societa'
dell'informazione; 
    Vista la legge 1° marzo  2002,  n.  39,  ed  in  particolare  gli
articoli 1, 2, 30 e l'allegato B, che detta i criteri  di  delega  al
Governo per il recepimento della citata direttiva 2001/29/CE; 
    Vista la legge 22 aprile 1941, n.  633,  recante  protezione  del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; 
    Vista la legge 20  giugno  1978,  n.  399,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione  delle  opere
letterarie ed artistiche; 
    Vista la legge 22 novembre 1973,  n.  866,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione di Roma relativa alla  protezione  degli
artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e  degli
organismi di radiodiffusione; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93,  concernente  le  norme  a
favore delle imprese fonografiche ed i compensi per  le  riproduzioni
private senza scopo di lucro; 
    Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998,  n.  368,  relativo
alla istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
    Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,
relativi al trasferimento al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali  delle   competenze   esercitate   dal   Dipartimento   per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta'
letteraria; 
    Visto il  decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  419,  sul
riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali; 
    Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante  nuove  norme  sul
diritto d'autore; 
    Vista la preliminare deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 20 dicembre 2002; 
    Acquisiti  i  pareri  della  VII  Commissione  della  Camera  dei
deputati in data 25 febbraio 2003, della Commissione XIV della Camera
dei deputati in data 19 febbraio 2003  e  della  Commissione  2ª  del
Senato della Repubblica in data 27 febbraio 2003; 
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2003; 
    Sulla proposta del Ministro per le politiche  comunitarie  e  del
Ministro per i beni e le  attivita'  culturali,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle
finanze; 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
   1. L'articolo 13 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente: 
 
   "Art. 13 - 1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la
moltiplicazione  in  copie  diretta   o   indiretta,   temporanea   o
permanente, in tutto o in  parte  dell'opera,  in  qualunque  modo  o
forma,  come  la  copiatura  a  mano,  la  stampa,   la   litografia,
l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed  ogni
altro procedimento di riproduzione.".