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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 71

Attuazione delle direttive 2000/37/CE e 2001/82/CE concernenti medicinali veterinari.

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-4-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
    Vista  la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'art. 1,
commi 1, 2 e 5, l'articolo 23 e l'allegato A;
    Vista  la  direttiva  2000/37/CE  della Commissione, del 5 giugno
2000,  che  modifica  il  capitolo  VI-bis - Farmacovigilanza - della
direttiva  81/851/CEE  del  Consiglio,  del 28 settembre 1981, per il
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri relative ai
medicinali veterinari;
  Vista   la  direttiva  2001/82/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo
ai medicinali veterinari;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, e successive
modificazioni;
  Visto  il Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio
1993,  che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e
la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e  veterinario e che
istituisce un'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 marzo 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari
esteri,   della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,  delle
attivita' produttive e per gli affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1

   1.  Dopo  il  Capo  IV del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
119, e' inserito il seguente:

                            "Capo IV-bis

           Commissione consultiva del farmaco veterinario

                             Art. 17-bis

   1.  La  Commissione  consultiva del farmaco veterinario, di cui al
decreto  del  Ministro  della  sanita'  20  aprile  1990 e successive
modifiche, opera, presso la Direzione generale della sanita' pubblica
veterinaria,  degli  alimenti  e della nutrizione del Ministero della
salute;  detta  Commissione svolge compiti di cui al suddetto decreto
20 aprile 1990.".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e 1'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La  legge  1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2001.». L'art. 1 cosi' recita:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B  nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  regionale e provinciale entrano in vigore, per
          le  regioni  e province autonome nelle quali non sia ancora
          in  vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
          scadenza  del  termine  stabilito  per  l'attuazione  della
          rispettiva   normativa   comunitaria   e  perdono  comunque
          efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          normativa  di  attuazione  di  ciascuna regione e provincia
          autonoma».
              -  La  direttiva  2000/37/CE  e'  pubblicata in GUCE 10
          giugno 2000, n. L 139.
              -   La  direttiva  2001/82/CE  pubblicata  in  GUCE  28
          novembre 2001, n. L 311.
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, reca:
          «Attuazione   delle   direttive   81/851/CEE,   81/852/CEE,
          87/20/CEE e 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari.».
          Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 18 febbraio 1992, n.
          40».
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, reca:
          «Attuazione   delle  direttive  93/40/CEE  e  93/41/CEE  in
          materia   di   medicinali   veterinari.».   Pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1997,
          n. 54.
              -  Il  regolamento  (CEE) 2309/93 e' pubblicato in GUCE
          24 agosto 1993, n. L 214.
          Note all'art. 1:
              -  Per  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119,
          vedi note alle premesse.