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LEGGE 27 febbraio 2003, n. 33

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate.

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Testo in vigore dal: 22-3-2003
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                (Disposizioni a favore delle vittime
                   del disastro aereo di Linate).
    1. E' assegnata al prefetto di Milano la somma di 12.500.000 euro
per  un'equa  elargizione  a  favore dei componenti le famiglie delle
vittime  del  disastro  aereo  di  Linate dell'8 ottobre 2001, tenuto
conto  anche  dello  stato  di  effettiva  necessita', nonche' per il
finanziamento  di  altre  iniziative proposte dal "Comitato 8 ottobre
per non dimenticare ", costituito dai familiari delle vittime.
    2.  Il prefetto di Milano adotta i provvedimenti di elargizione e
finanziamento sentito il parere del Comitato di cui al comma 1.
    3.  Le  elargizioni ed i finanziamenti di cui alla presente legge
sono  esenti  da ogni imposta o tassa. Le elargizioni sono attribuite
in  aggiunta  a  qualsiasi  altra  somma  cui  i soggetti beneficiari
abbiano diritto a qualsiasi titolo secondo la normativa italiana.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.