stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 31 gennaio 2003, n. 29

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche alle tabelle organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari in provincia di Bolzano.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-3-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/03/2003)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-3-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n.  670,  che  approva  il  testo  unico  delle  leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
    Sentita  la  Commissione  paritetica  per  le norme di attuazione
prevista  dall'articolo  107,  secondo  comma, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 2002;
    Sulla  proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli affari regionali, di concerto con i Ministri della
giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
    1.  La tabella organica 3, relativa al ruolo locale del personale
amministrativo  degli  uffici  giudiziari in provincia di Bolzano, di
cui  all'articolo 3  del decreto legislativo 1 marzo 2001, n. 113, e'
sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.
    2. Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri che modifica le
dotazioni organiche complessive dell'amministrazione giudiziaria.
    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
      Dato a Roma, addi' 31 gennaio 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma  quinto,  della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1972,  n. 670, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 novembre 1972, n. 301.
              - Il testo del comma secondo dell'art. 107, del decreto
          del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
          il seguente:
              "In seno alla commissione di cui al precedente comma e'
          istituita   una   speciale  commissione  per  le  norme  di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della  Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
          tre  in  rappresentanza  dello Stato e tre della Provincia.
          Uno   dei   membri   in  rappresentanza  dello  Stato  deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza  della  Provincia deve appartenere al gruppo
          linguistico italiano.".
          Nota all'art. 1:
              - Il decreto legislativo 1 marzo 2001, n. 113 (Norme di
          attuazione    dello    statuto   speciale   della   regione
          Trentino-Alto  Adige,  recanti  istituzione  e modifiche di
          tabelle   organiche   del   Ministero  della  giustizia  in
          provincia  di Bolzano, nonche' il trasferimento di funzioni
          statali  alle  camere  di  commercio),  e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2002.