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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2002, n. 310

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, concernente gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 27-2-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'articolo 14, comma 2;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
 Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni,  ed  in  particolare l'articolo 45 che ha istituito il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
176,  recante  il  regolamento  di  organizzazione  del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n.
297, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro del lavoro;
  Ritenuta la necessita' di apportare modifiche al citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 297 del 2001;
  Sentite le organizzazioni sindacali;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002;
  Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 novembre 2002;
  Sulla  proposta  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica;
                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  2  del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 2001, n. 297, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. Sono uffici di diretta collaborazione con il Ministro:
    a) l'Ufficio di Gabinetto;
    b) la Segreteria del Ministro;
    c) la Segreteria tecnica del Ministro;
    d) l'Ufficio legislativo;
    e) il Servizio di controllo interno;
    f) l'Ufficio stampa;
    g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.".
  2.  All'articolo  2  del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 2001, n. 297, al comma 2, la lettera: "e)" e' sostituita dalla
seguente: "f)".
  3.  L'articolo  3  del  decreto  del Presidente della Repubblica 17
maggio 2001, n. 297, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  3  (Funzioni  degli  uffici di diretta collaborazione). - 1.
L'Ufficio  di  Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nell'attivita'
di  collaborazione  con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni
di indirizzo politico-amministrativo.
    2.  Nell'ambito  dell'Ufficio  di  Gabinetto opera il Consigliere
diplomatico,  che  assiste  il  Ministro  nelle  iniziative  in campo
internazionale  e comunitario. Il Consigliere diplomatico e' nominato
dal  Ministro,  d'intesa  con  il  Ministro  degli affari esteri, tra
funzionari appartenenti alla carriera diplomatica.
    3.  La  Segreteria  del  Ministro  e'  composta  dal  Capo  della
Segreteria  e  dal  Segretario  particolare. Il Capo della Segreteria
sovrintende  alla  cura  degli  uffici  di  segreteria  del Ministro,
provvede  al  coordinamento  degli impegni e alla predisposizione dei
materiali  per gli interventi del Ministro. Il Segretario particolare
cura  l'agenda  e  la corrispondenza del Ministro, nonche' i rapporti
personali  dello  stesso  con  altri  soggetti  pubblici e privati in
ragione del suo incarico istituzionale.
    4.  La  Segreteria  tecnica  del  Ministro  svolge  attivita'  di
supporto  tecnico  all'attivita'  istituzionale  del  Ministro, anche
attraverso   l'elaborazione   di   documenti,  indagini  e  rapporti,
l'organizzazione  e  la  partecipazione  a momenti di approfondimento
scientifico.
    5.   L'Ufficio  legislativo  cura  le  iniziative  legislative  e
regolamentari   del   Ministero,   segue   l'andamento   dei   lavori
parlamentari,  le  concertazioni  e le intese necessarie con le altre
amministrazioni,  i  rapporti  con  il  Parlamento  e  le istituzioni
comunitarie.  Provvede,  altresi',  allo  studio e alla progettazione
normativa,  alla  consulenza giuridica e legislativa degli uffici del
Ministero   e   cura,  inoltre,  avvalendosi  dei  competenti  uffici
dirigenziali  generali,  il contenzioso internazionale, comunitario e
costituzionale, l'organizzazione del settore giuridico-legislativo in
modo  da  assicurare il raccordo permanente con l'attivita' normativa
del   Parlamento,  l'elaborazione  di  testi  normativi  del  Governo
garantendo  la  valutazione  dei costi della regolazione, la qualita'
del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento  e la semplificazione della normativa, i rapporti con gli
altri  organi  costituzionali, con le autorita' indipendenti e con il
Consiglio di Stato.
    6.  L'ufficio stampa svolge compiti di diretta collaborazione con
il  Ministro,  curando,  tra l'altro, i rapporti con il sistema e gli
organi  di  informazione  nazionali  ed  internazionali;  effettua il
monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, promuove, anche in
raccordo  con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed
iniziative editoriali di informazione istituzionale.
    7.  Le  Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato curano
la  corrispondenza  del Sottosegretario ed i rapporti personali dello
stesso  con  altri  soggetti  pubblici  e privati, nonche' ogni altro
compito   da   questi   affidato   in   ragione   del   suo  incarico
istituzionale.".
  4.  All'articolo  5  del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio  2001,  n. 297, al comma 1, le parole: "lettere d) ed f)" sono
sostituite dalle seguenti: "lettere e) e g)".
  5.  All'articolo  5  del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio  2001,  n.  297,  al  comma 3, dopo le parole: "dal Capo della
Segreteria   del   Ministro,"   sono   inserite   le  seguenti:  "dal
responsabile della Segreteria tecnica del Ministro,".
  6.  All'articolo  6  del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio  2001,  n.  297, al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "Il Capo dell'Ufficio legislativo si avvale di un Vice Capo
dell'Ufficio con funzioni vicarie.".
  7.  All'articolo  6  del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio  2001,  n.  297,  al  comma  4, dopo le parole: "Il Capo della
Segreteria particolare" sono inserite le seguenti: ", il responsabile
della Segreteria tecnica".
  8.  All'articolo  7  del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio  2001, n. 297, al comma 1, lettera b), dopo le parole: "per il
capo  dell'ufficio  legislativo" sono inserite le seguenti: ", per il
responsabile della Segreteria tecnica".
  9.  All'articolo  11 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 2001, n. 297, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
  "2-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di
invarianza  della  spesa,  l'eventuale maggiore onere derivante dalla
previsione dei trattamenti economici di cui all'articolo 7, commi 1 e
2, e' compensato considerando indisponibile un numero di incarichi di
funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 11 dicembre 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2003
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 25
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R. 28 dicembre  1985,  n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
          17 maggio 2001, n. 297 (Regolamento di organizzazione degli
          uffici  di diretta collaborazione del Ministro del lavoro),
          e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2001,
          n. 167.
          Note al preambolo:
              -   Il   testo   dell'art.   87,  quinto  comma,  della
          Costituzione e' il seguente:
              "Promulga  le leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti".
              -  Il  testo  dell'art.  17,  comma  4-bis, della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              "4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
              -   Il   testo  dell'art.  14,  comma  2,  del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
              "2.  Per  l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
          il  Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato  ai  sensi  dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
          23 agosto  1988,  n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
          limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e  continuativa.  Per  i  dipendenti pubblici si applica la
          disposizione  di  cui  all'art.  17,  comma 14, della legge
          15 maggio  1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento si
          provvede  al  riordino  delle  segretarie  particolari  dei
          Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
          dall'autorita'  di  Governo  competente, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,
          comma l, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
          aggravi  di  spesa  e,  per  il  personale disciplinato dai
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.
          Tale  trattamento,  consiste  in  un  unico  emolumento, e'
          sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
          prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
          del  regolamento  di cui al presente comma sono abrogate le
          norme  del  regio  decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed ogni altra
          norma  riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina dei
          gabinetti  dei  Ministri e delle segretarie particolari dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato".
              -  Il  testo della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante:
          "Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e
          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
          Pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          17 marzo 1997, n. 63, S.O.
              -  Il  testo  dell'art.  17,  comma  14, della legge 15
          maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti per lo snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione e di controllo), e' il seguente:
              "14.   Nel   caso   in  cui  disposizioni  di  legge  o
          regolamentari    dispongano   l'utilizzazione   presso   le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione  di  fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori  ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni dalla
          richiesta.".
              -  Il  testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          286,  recante:  "Riordino  e potenziamento dei meccanismi e
          strumenti  di  monitoraggio  e  valutazione  dei costi, dei
          rendimenti    e   dei   risultati   dell'attivita'   svolta
          dall'amministrazioni  pubbliche, a norma dell'art. 11 della
          legge  15  marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 18 agosto 1999 n. 193.
              -   Il  testo  dell'art.  45  del  decreto  legislativo
          30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma dell'organizzazione del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59), e' il seguente:
              "Art. 45 (Istituzione del Ministero e attribuzioni.). -
          1.  E'  istituito il Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali.
              2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato in materia di politiche sociali, con
          particolare  riferimento alla prevenzione e riduzione delle
          condizioni   di  bisogno  e  disagio  delle  persone  delle
          famiglie,    di    politica    del    lavoro   e   sviluppo
          dell'occupazione,  di  tutela del lavoro e dell'adeguatezza
          del sistema previdenziale.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni  del  Ministero  del  lavoro e della
          previdenza  sociale,  nonche'  le funzioni del Dipartimento
          per  gli  affari sociali, operante presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri, ivi compresa quelle in materia di
          immigrazione,   eccettuate  quelle  attribuite,  anche  dal
          presente  decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in
          ogni  caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli
          1,  comma  2,  e  3,  comma 1, lettere a) e b), della legge
          15 marzo  1997,  n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
          legislazione  alle regioni e agli enti locali. Il Ministero
          esercita  le  funzioni  di  vigilanza  sull'Agenzia  per il
          servizio  civile,  di  cui all'art. 10, commi 7 e seguenti,
          del   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  303.  Il
          Ministero   esercita  altresi'  le  funzioni  di  vigilanza
          spettanti  al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,   a   norma  dell'art.  88,  sull'Agenzia  per  la
          formazione e istruzione professionale.
              4.  Al  Ministero  sono  altresi'  trasferite,  con  le
          inerenti  risorse,  le  funzioni  che, da parte di apposite
          strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1,
          sono  esercitate:  dal  Ministero  degli  affari esteri, in
          materia  di  tutela  previdenziale dei lavoratori emigrati;
          dal Ministero dei trasporti e della navigazione, in materia
          di   vigilanza   sul   trattamento   giuridico,  economico,
          previdenziale  ed assistenziale del personale delle aziende
          autoferrotranviarie  e  delle gestioni governative, nonche'
          in  materia  di organizzazione, assistenza e previdenza del
          lavoro  marittimo,  portuale  e  della  pesca; dallo stesso
          Ministero  dei  trasporti e della navigazione in materia di
          previdenza  e  assistenza dei lavoratori addetti ai servizi
          di  trasporto  aereo;  dal  Ministero  dell'industria,  del
          commercio   e  dell'artigianato,  in  materia  di  servizio
          ispettivo   per  la  sicurezza  mineraria  e  di  vigilanza
          sull'applicazione  della legislazione attinente alla salute
          sui   luoghi   di   lavoro;   dal  Ministero  dell'interno,
          iniziative  di  cooperazione  internazionale e attivita' di
          prevenzione   e   studio  sulle  emergenze  sociali.  [Sono
          altresi'  trasferiti  al  Ministero  i  compiti  svolti  in
          materia   di   tutela   contro   gli  infortuni  de  lavoro
          dall'Istituto  superiore  per la prevenzione e la sicurezza
          del lavoro (ISPESL)].".
              -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
          26 marzo   2001,   n.   176,   recante:   "Regolamento   di
          organizzazione  del  Ministero  del  lavoro, della salute e
          delle  politiche  sociali",  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale del 18 maggio 2001, n. 114, S.O.
              - Per il citato decreto del Presidente della Repubblica
          n. 297 del 2001, si veda la nota al titolo.
          Note all'art. 1:
              -   Il   testo  dell'art.  2  del  citato  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   n.  297  del  2001,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  2  (Uffici di diretta collaborazione). - 1. Sono
          Uffici di diretta collaborazione con il Ministro:
                a) l'Ufficio di Gabinetto;
                b) la Segreteria del Ministro;
                c) la Segreteria tecnica del Ministro;
                d) l'Ufficio legislativo;
                e) il Servizio di controllo interno;
                f) l'Ufficio stampa;
                g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
              2.  I  titolari degli uffici di cui al comma 1, lettere
          da a) ad f) sono nominati dal Ministro con proprio decreto.
              3.  La  Segreteria  del  Ministro  e  l'Ufficio  stampa
          operano alle dirette dipendenze del Ministro. Le Segreterie
          dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze
          dei  rispettivi  Sottosegretari.  Il  Servizio di controllo
          interno   opera  in  posizione  di  autonomia  operativa  e
          riferisce al Ministro.
              4.  Il  Capo  di  Gabinetto,  salvo quanto previsto dal
          comma  3,  coordina  l'attivita'  degli  uffici  di diretta
          collaborazione,   i  quali,  ai  fini  di  cui  al  decreto
          legislativo  7 agosto  1997. n. 279, costituiscono un unico
          centro di responsabilita'.".
              -   Il  testo  dell'art.  5,  del  citato  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   n.  297  del  2001,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato e' il seguente:
              "Art.    5   (Personale   degli   uffici   di   diretta
          collaborazione).  -  1.  Il  contingente di personale degli
          uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di
          cui  all'art.  2,  comma  1,  lettere e) e g), e' stabilito
          complessivamente  in  cento  unita'.  In  tale  contingente
          possono  essere  assegnati  dipendenti del Ministero ovvero
          altri   dipendenti   pubblici,   anche   in   posizione  di
          aspettativa,  fuori  ruolo,  comando  o  in  altre analoghe
          posizioni  previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  nonche'
          collaboratori  estranei  alla  pubblica  amministrazione in
          possesso di specifici titoli di studio e professionali, fra
          cui  esperti e consulenti, da assumere previo provvedimento
          motivato  con  contratto  a tempo determinato di durata non
          superiore  alla  scadenza  del  mandato  del  Ministro, nel
          rispetto  del  criterio  dell'invarianza della spesa di cui
          all'art.  14,  comma  2,  del decreto legislativo n. 29 del
          1993,  il  cui  numero non puo' superare il venti per cento
          del contingente sopraindicato.
              2.  Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, sono
          individuati,  presso  gli uffici di diretta collaborazione,
          per  lo  svolgimento  di  funzioni  attinenti ai compiti di
          diretta  collaborazione, specifici incarichi di funzione di
          livello dirigenziale non generale in numero non superiore a
          otto,  ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma
          10,  del  decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli incarichi
          di cui al presente comma concorrono a determinare il limite
          degli  incarichi  conferibili  dall'amministrazione a norma
          dell'art.  5,  commi  6,  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  26  febbraio  1999.  n.  150, e sono attribuiti
          anche   ai   sensi  dell'art.  19,  comma  6,  del  decreto
          legislativo n. 29 del 1993.
              3.  Le posizioni relative ai responsabili degli uffici,
          costituite  dal  Capo  di  Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio
          legislativo,  dal  Capo  della Segreteria del Ministro, dal
          responsabile  della  Segreteria  tecnica  del Ministro, dal
          Capo  dell'Ufficio  stampa  del  Ministro  e dai Capi delle
          Segreterie   dei  Sottosegretari  di  Stato,  si  intendono
          aggiuntive  rispetto  al  contingente  di cui al comma 1. I
          predetti  soggetti, qualora dirigenti del ruolo unico, sono
          incaricati ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n.
          29 del 1993.
              4.   L'attribuzione   degli   incarichi  ad  esperti  e
          consulenti  estranei  all'amministrazione,  di cui al primo
          comma,  e'  subordinata alla carenza o all'indisponibilita'
          delle  necessarie  professionalita'  interne ed e' disposta
          previa  verifica  di  adeguata  competenza,  desumibile  da
          specifici  e analitici requisiti culturali e professionali,
          coerenti all'incarico da conferire.".
              -   Il   testo  dell'art.  6  del  citato  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   n.  297  del  2001,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato e' il seguente:
              "Art.   6   (Responsabili   degli   uffici  di  diretta
          collaborazione).-  1.  Il Capo di Gabinetto e' nominato fra
          persone,  anche  estranee alla pubblica amministrazione, in
          possesso  di  capacita' adeguate alle funzioni da svolgere,
          avuto   riguardo   ai  titoli  professionali,  culturali  e
          scientifici ed alle esperienze maturate.
              2.  Il  Capo dell'Ufficio legislativo e' nominato fra i
          magistrati  ordinari,  amministrativi e contabili, avvocati
          dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle
          pubbliche     amministrazioni,    nonche'    fra    docenti
          universitari, avvocati ed altri operatori professionali del
          diritto,  anche  estranei alla pubblica amministrazione, in
          possesso  di  adeguata  capacita'  ed  esperienza nel campo
          della   consulenza   giuridica   e   legislativa   e  della
          progettazione  e produzione normativa. Il Capo dell'Ufficio
          legislativo  si  avvale  di  un  Vice capo dell'ufficio con
          funzioni vicarie.
              3. Il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e' nominato
          fra   operatori   del  settore  dell'informazione  iscritti
          nell'albo   dei   giornalisti,   o   fra   persone,   anche
          appartenenti  alle  pubbliche amministrazioni, iscritte nel
          medesimo  albo  ed  in  possesso  di specifica capacita' ed
          esperienza  nel  campo  dei  mezzi  e  degli  strumenti  di
          comunicazione,  ivi  compresa quella istituzionale, nonche'
          dell'editoria  e  della  comunicazione informatica. Ai fini
          della  costituzione dell'ufficio stampa si applica la legge
          7 giugno 2000, n 150.
              4.   Il   Capo   della   Segreteria   particolare,   il
          responsabile  della  Segreteria  tecnica  ed  il Segretario
          particolare  del  Ministro, nonche' i capi delle segreterie
          dei  Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone anche
          estranee  alla  pubblica  amministrazione, sulla base di un
          rapporto  fiduciario con il Ministro o con i Sottosegretari
          interessati.
              5. I capi degli uffici di cui al presente articolo sono
          nominati  dal  Ministro, per la durata massima del relativo
          mandato   governativo.   I   capi   delle   segreterie  dei
          Sottosegretari  di  Stato  ed  i segretari particolari sono
          nominati su designazione dei Sottosegretari interessati. Al
          decreto  di  nomina dei responsabili degli uffici di cui ai
          commi 1, 2 e 3 e' allegata una scheda relativa ai titoli ed
          alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
              6.   Gli   incarichi  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
          incompatibili  con  lo  svolgimento  di qualsiasi attivita'
          professionale,  a carattere continuativo. Dello svolgimento
          di altri incarichi o di attivita' professionali a carattere
          non continuativo e' informato il Ministro, che ne valuta la
          compatibilita'  con  le  funzioni  svolte. Per i dipendenti
          pubblici  rientranti  fra  le  categorie  di cui al secondo
          comma   si   provvede   in   armonia   con   i  regolamenti
          dell'amministrazione di appartenenza.".
              -   Il  testo  dell'art.  7,  del  citato  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   n.  297  del  2001,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  7  (Trattamento  economico).  -  1.  Al  Capo di
          Gabinetto  e  al  capo  dell'Ufficio  legislativo spetta un
          trattamento  economico  omnicomprensivo, determinato con la
          modalita'   di  cui  all'art.  14,  comma  2,  del  decreto
          legislativo n. 29 del 1993, ed articolato:
                a) per  il  Capo di Gabinetto in una voce retributiva
          di  importo  non superiore a quello massimo del trattamento
          economico  fondamentale  dei  dirigenti preposti ad ufficio
          dirigenziale  generale,  incaricati  ai sensi dell'art. 19,
          comma  3,  del  decreto legislativo n. 29 del 1993 ed in un
          emolumento   accessorio   da  fissare  in  un  importo  non
          superiore  alla  misura  massima del trattamento accessorio
          spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero;
                b)  per  il  Capo  dell'ufficio  legislativo,  per il
          responsabile della Segreteria tecnica e per il responsabile
          del  servizio di controllo interno, in una voce retributiva
          di  importo  non superiore a quello massimo del trattamento
          economico  fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di
          livello  dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai
          sensi  dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29
          del  1993,  ed  un  emolumento  accessorio da fissare in un
          importo  non  superiore alla misura massima del trattamento
          accessorio  spettante  ai  dirigenti di uffici dirigenziali
          generali  dello  stesso  Ministero.  Ai  capi  dei predetti
          uffici,   dipendenti   da   pubbliche  amministrazioni,  in
          aggiunta   al   trattamento   economico  in  godimento,  e'
          corrisposto  un  emolumento  accessorio  fino  alla  misura
          massima     del     trattamento    accessorio    spettante,
          rispettivamente,  ai Capi dei dipartimenti del Ministero ed
          ai  dirigenti  degli  uffici  dirigenziali  generali  dello
          stesso Ministero
              2.   Al   Capo   della  Segreteria  particolare  ed  al
          Segretario   particolare   del   Ministro,  ai  capi  delle
          Segreterie  dei  Sottosegretari  di Stato, qualora nominati
          fra  estranei  alle  pubbliche  amministrazioni,  spetta un
          trattamento   economico   omnicomprensivo  determinato  con
          apposito  contratto  individuale,  articolato  in  una voce
          retributiva  rapportata alla misura massima del trattamento
          economico  fondamentale  dei  dirigenti preposti ad ufficio
          dirigenziale   di   livello   non   generale,   esclusa  la
          retribuzione  di  posizione,  e in un emolumento accessorio
          determinato in un importo non superiore alla misura massima
          del  trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari
          di  uffici dirigenziali non generali del Ministero. Al Capo
          dell'Ufficio   stampa   del   Ministro  e'  corrisposto  un
          trattamento   economico  conforme  a  quello  previsto  dal
          contratto  collettivo  nazionale  per  i giornalisti con la
          qualifica di redattore capo. Ai capi degli uffici di cui al
          presente comma, dipendenti da pubbliche amministrazioni, in
          aggiunta   al   trattamento   economico   in  godimento  e'
          corrisposto  un  emolumento  accessorio  fino  alla  misura
          massima  del  trattamento accessorio spettante ai dirigenti
          di uffici dirigenziali non generali dell'amministrazione.
              3.  Ai  dirigenti della seconda fascia del ruolo unico,
          assegnati   agli   uffici  di  diretta  collaborazione,  e'
          corrisposta   una   retribuzione  di  posizione  in  misura
          equivalente  ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai
          dirigenti   della  stessa  fascia  del  Ministero  nonche',
          sentite   le   organizzazioni  sindacali  e  in  attesa  di
          specifica    disposizione    contrattuale,    un'indennita'
          sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata ai
          sensi  dell'art.  14, comma 2 del decreto legislativo n. 29
          del  1993  di  importo non superiore al cinquanta per cento
          della   retribuzione   di   posizione,   a   fronte   delle
          responsabilita'  connesse  all'incarico  attribuito,  della
          specifica  qualificazione  professionale  posseduta,  della
          disponibilita'  ad  orari  disagevoli, della qualita' della
          prestazione individuale.
              4. Il trattamento economico del personale con contratto
          a   tempo   determinato   e   di  quello  con  rapporto  di
          collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal
          Ministro   all'atto   del  conferimento  dell'incarico.  Il
          relativo   onere   grava   sugli  stanziamenti  dell'unita'
          previsionale   di   base  Gabinetto  e  uffici  di  diretta
          collaborazione   all'opera  del  Ministro  dello  stato  di
          previsione della spesa del Ministero.
              5.  Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici
          di  diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita',
          degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di disponibilita' ad
          orari   disagevoli   eccedenti   quelli  stabiliti  in  via
          ordinaria   dalle   disposizioni   vigenti,  nonche'  dalle
          conseguenti    ulteriori    prestazioni    richieste    dai
          responsabili  degli uffici, spetta un'indennita' accessoria
          di diretta collaborazione. Tale trattamento, consistente in
          un  emolumento da corrispondere mensilmente, e' sostitutivo
          degli istituti retributivi per il lavoro straordinario, per
          l'incentivazione alla produttivita' e per la qualita' della
          prestazione  individuale,  Il  personale beneficiario della
          predetta  indennita'  e' determinato dal Capo di Gabinetto,
          sentiti  i  responsabili  degli  uffici  di cui all'art. 2,
          comma  2.  In attesa di specifica disposizione contrattuale
          la misura dell'indennita' e' determinata ai sensi dell'art.
          14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
              6.   Il   personale   dipendente   da  altre  pubbliche
          amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali
          assegnato  agli  uffici di diretta collaborazione, e' posto
          in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo.".
              -   Il  testo  dell'art.  11  del  citato  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   n.  297  del  2001,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  11  (Norme  transitorie  e  finali).  -  1.  Gli
          incarichi  di  funzione  di  livello  dirigenziale previsti
          dall'art.   4,  comma  2,  e  dall'art.  5,  comma  2,  non
          comportano  aumento  dell'attuale  dotazione  organica  del
          Ministero.
              2. Dall'attuazione del presente regolamento non possono
          derivare effetti di aumento della spesa.
              2-bis.  Al  fine di assicurare l'effettivo rispetto del
          principio  di  invarianza della spesa, l'eventuale maggiore
          onere  derivante dalla previsione dei trattamenti economici
          di  cui all'art. 7, commi 1 e 2, e' compensato considerando
          indisponibile   un   numero   di   incarichi   di  funzione
          dirigenziale equivalente sul piano finanziario.".