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DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 2002, n. 309

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente l'esercizio del diritto di voto per le elezioni dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano, nonchè per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano, a seguito della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

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vigente al 28/04/2024
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  • Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto
    per il Consiglio provinciale di Trento
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  • Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto
    nella provincia di Bolzano
  • 5
  • Disposizioni comuni e finali
  • 6
  • 7
Testo in vigore dal: 23-2-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti  lo  statuto  speciale  per  il Trentino-Alto Adige, come
modificato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973,
n. 49;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973,
n. 50;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista  dall'articolo  107,  primo  comma,  del  citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 dicembre 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con il Ministro
dell'interno;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. L'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 1
febbraio 1973, n. 50, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  1  (Requisiti  per l'esercizio del diritto elettorale attivo
per  l'elezione  del  Consiglio  provinciale  di  Trento).  - 1. Sono
elettori  del  Consiglio  provinciale di Trento i cittadini che hanno
compiuto  il  diciottesimo anno di eta' entro il giorno stabilito per
l'elezione,  che  non  si trovano in alcuna delle condizioni previste
nell'articolo  2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967,  n.  223,  recante  testo  unico  delle leggi per la disciplina
dell'elettorato  attivo  e  per  la tenuta e la revisione delle liste
elettorali,  e  che  alla  data  di  pubblicazione  del  manifesto di
convocazione  dei  comizi elettorali si trovano in una delle seguenti
condizioni:
    a) risiedono  nella  provincia  di  Trento  ininterrottamente  da
almeno un anno;
    b) risiedono    nella    regione   Trentino-Alto   Adige/Südtirol
ininterrottamente da almeno quattro anni dei quali piu' di due, anche
non continuativi, nella provincia di Trento;
    c) risiedono  nella  provincia  di  Trento e ininterrottamente da
almeno  quattro  anni  nella  regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol,
avendo  risieduto per un periodo di due anni, anche non continuativi,
nella provincia di Trento;
    d) dopo aver risieduto ininterrottamente per almeno un anno nella
provincia  di  Trento  hanno  di  qui trasferito la propria residenza
nella provincia di Bolzano, senza avervi maturato il diritto di voto;
    e) risiedono  nella  regione  Valle  d'Aosta/Vallee d'Aoste senza
avervi  maturato  il diritto di voto avendovi trasferito la residenza
dalla  provincia  di  Trento dove hanno maturato uno dei requisiti di
cui alle lettere a), b), c) e d);
    f) risiedono  nella  provincia  di  Trento,  avendovi  nuovamente
trasferito  la  residenza dalla regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste,
senza  aver  ivi  acquisito  il  diritto  elettorale  attivo  per  il
Consiglio  regionale  e  prima del trasferimento avevano maturato uno
dei requisiti previsti alle lettere a), b), c) e d);
    g) sono  elettori  residenti  all'estero, secondo quanto previsto
dall'articolo 4.
  2. I cittadini cancellati dall'anagrafe della popolazione residente
per  irreperibilita'  accertata  ai  sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera  c),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989,  n.  223,  sono  elettori  del  Consiglio provinciale di Trento
purche'  si  rendano  nuovamente reperibili e siano stati in possesso
dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo di cui al
comma l alla data della cancellazione.".
          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -   La  legge  costituzionale  31 gennaio  2001,  n.  2
          (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti
          delle  regioni a statuto speciale e delle province autonome
          di Trento e di Bolzano), e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2001.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma  quinto,  della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1972,  n.  670 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 novembre 1972, n. 301.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio
          1973, n. 49 (Norme di attuazione dello statuto speciale per
          il  Trentino-Alto  Adige:  organi  della  regione  e  delle
          province  di  Trento e di Bolzano e funzioni regionali), e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1973, n.
          84.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio
          1973,  n. 50 (Esercizio del diritto di voto per le elezioni
          del  consiglio  regionale  del Trentino-Alto Adige, nonche'
          per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano
          in  attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971,
          n.  1),  e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
          (S.O.) del 31 marzo 1973.
              -  Il  testo  del primo comma dell'art. 107 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
          il seguente:
              "Con  decreti  legislativi  saranno emanate le norme di
          attuazione  del  presente  statuto, sentita una commissione
          paritetica   composta  di  dodici  membri  di  cui  sei  in
          rappresentanza  dello  Stato,  due del consiglio regionale,
          due  del consiglio provinciale di Trento e due di quello di
          Bolzano.
              Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico
          tedesco.".
          Note all'art. 1:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio
          1973, n. 50, e' citato nelle note alle premesse.
              - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
          Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' il seguente:
              "Art. 2. - 1. Non sono elettori:
                a) coloro che sono dichiarati falliti finche' dura lo
          stato  di  fallimento,  ma non oltre cinque anni dalla data
          della sentenza dichiarativa del fallimento;
                b) coloro   che   sono   sottoposti,   in   forza  di
          provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui
          all'art.  3  della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da
          ultimo modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1988, n.
          327, finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
                c) coloro   che   sono   sottoposti,   in   forza  di
          provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o
          alla  liberta'  vigilata o al divieto di soggiorno in uno o
          piu' comuni o in una o piu' province, a norma dell'art. 215
          del   codice   penale,   finche'  durano  gli  effetti  dei
          provvedimenti stessi;
                d) i  condannati  a  pena che importa la interdizione
          perpetua dai pubblici uffici;
                e) coloro   che   sono   sottoposti  all'interdizione
          temporanea  dai  pubblici  uffici, per tutto il tempo della
          sua durata.
              2. Le  sentenze penali producono la perdita del diritto
          elettorale  solo  quando  sono  passate  in  giudicato.  La
          sospensione  condizionale della pena non ha effetto ai fini
          della privazione del diritto di elettorato.".
              -  Si  riporta  il testo della lettera c), del comma 1,
          dell'art.  11  del  decreto del Presidente della Repubblica
          30 maggio 1989, n. 223:
              "1.  - La cancellazione dell'anagrafe della popolazione
          residente viene effettuata:
                a) - b) Omissis;
                c)  per  irreperibilita'  accertata  a  seguito delle
          risultanze  delle  operazioni del censimento generale della
          popolazione,   ovvero,   quando,   a  seguito  di  ripetuti
          accertamenti,  opportunamente  intervallati, la persona sia
          risultata irreperibile, nonche', per i cittadini stranieri,
          per  irreperibilita'  accertata,  ovvero  per  effetto  del
          mancato  rinnovo  della  dichiarazione  di  cui all'art. 7,
          comma  3,  trascorso un anno dalla scadenza del permesso di
          soggiorno  o  della  carta  di  soggiorno, previo avviso da
          parte  dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi
          trenta giorni.".