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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2002, n. 308

Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991.

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Testo in vigore dal: 22-2-2003
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           su proposta del
            MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                                e del
                        MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  l'articolo  36,  comma  3  del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, il quale prevede, per la tutela dei lavoratori contro i
rischi  connessi  all'esposizione  all'amianto  durante il lavoro, la
determinazione  del  modello e delle modalita' di tenuta del registro
dei  casi  di  mesotelioma asbesto-correlati, nonche' le modalita' di
trasmissione  della documentazione clinica all'Istituto superiore per
la  prevenzione  e  la sicurezza del lavoro da parte degli organi del
Servizio   sanitario   nazionale   e   degli  Istituti  previdenziali
assicurativi pubblici e privati;
  Visto  l'articolo  17,  commi  3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 21 maggio 1998;
  Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
  Sentito  il  parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 maggio 2000;
  Sulla  proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e
della salute;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
    Registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati

  1. E' istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza  del  lavoro  (ISPESL)  il  registro  nazionale dei casi di
mesotelioma  asbesto-correlati. L'ISPESL e' autorizzato alla raccolta
ed  al  trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 22 della legge 31
dicembre  1996,  n.  675,  cosi'  come modificato dall'articolo 5 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.
  2.  Nel  registro  e'  raccolta  l'informazione relativa ai casi di
mesotelioma  della  pleura,  del  peritoneo,  del  pericardio e della
tunica  vaginale del testicolo, diagnosticati in Italia, con lo scopo
di:
    a) stimare l'incidenza dei casi di mesotelioma in Italia;
    b) raccogliere   informazioni   sulla  pregressa  esposizione  ad
amianto dei casi registrati;
    c) contribuire  alla valutazione degli effetti, dell'avvenuto uso
industriale,   dell'amianto  ed  al  riconoscimento  delle  fonti  di
contaminazione;
    d) promuovere    progetti   di   ricerca   per   la   valutazione
dell'associazione tra casi di mesotelioma ed esposizione ad amianto.
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           su proposta del
            MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                                e del
                        MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  l'articolo  36,  comma  3  del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, il quale prevede, per la tutela dei lavoratori contro i
rischi  connessi  all'esposizione  all'amianto  durante il lavoro, la
determinazione  del  modello e delle modalita' di tenuta del registro
dei  casi  di  mesotelioma asbesto-correlati, nonche' le modalita' di
trasmissione  della documentazione clinica all'Istituto superiore per
la  prevenzione  e  la sicurezza del lavoro da parte degli organi del
Servizio   sanitario   nazionale   e   degli  Istituti  previdenziali
assicurativi pubblici e privati;
  Visto  l'articolo  17,  commi  3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 21 maggio 1998;
  Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
  Sentito  il  parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 maggio 2000;
  Sulla  proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e
della salute;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
    Registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati

  1. E' istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza  del  lavoro  (ISPESL)  il  registro  nazionale dei casi di
mesotelioma  asbesto-correlati. L'ISPESL e' autorizzato alla raccolta
ed  al  trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 22 della legge 31
dicembre  1996,  n.  675,  cosi'  come modificato dall'articolo 5 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.
  2.  Nel  registro  e'  raccolta  l'informazione relativa ai casi di
mesotelioma  della  pleura,  del  peritoneo,  del  pericardio e della
tunica  vaginale del testicolo, diagnosticati in Italia, con lo scopo
di:
    a) stimare l'incidenza dei casi di mesotelioma in Italia;
    b) raccogliere   informazioni   sulla  pregressa  esposizione  ad
amianto dei casi registrati;
    c) contribuire  alla valutazione degli effetti, dell'avvenuto uso
industriale,   dell'amianto  ed  al  riconoscimento  delle  fonti  di
contaminazione;
    d) promuovere    progetti   di   ricerca   per   la   valutazione
dell'associazione tra casi di mesotelioma ed esposizione ad amianto.