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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2002, n. 308

Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991.

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Testo in vigore dal: 22-2-2003
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           su proposta del
            MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                                e del
                        MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  l'articolo  36,  comma  3  del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, il quale prevede, per la tutela dei lavoratori contro i
rischi  connessi  all'esposizione  all'amianto  durante il lavoro, la
determinazione  del  modello e delle modalita' di tenuta del registro
dei  casi  di  mesotelioma asbesto-correlati, nonche' le modalita' di
trasmissione  della documentazione clinica all'Istituto superiore per
la  prevenzione  e  la sicurezza del lavoro da parte degli organi del
Servizio   sanitario   nazionale   e   degli  Istituti  previdenziali
assicurativi pubblici e privati;
  Visto  l'articolo  17,  commi  3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 21 maggio 1998;
  Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
  Sentito  il  parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 maggio 2000;
  Sulla  proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e
della salute;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
    Registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati

  1. E' istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza  del  lavoro  (ISPESL)  il  registro  nazionale dei casi di
mesotelioma  asbesto-correlati. L'ISPESL e' autorizzato alla raccolta
ed  al  trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 22 della legge 31
dicembre  1996,  n.  675,  cosi'  come modificato dall'articolo 5 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.
  2.  Nel  registro  e'  raccolta  l'informazione relativa ai casi di
mesotelioma  della  pleura,  del  peritoneo,  del  pericardio e della
tunica  vaginale del testicolo, diagnosticati in Italia, con lo scopo
di:
    a) stimare l'incidenza dei casi di mesotelioma in Italia;
    b) raccogliere   informazioni   sulla  pregressa  esposizione  ad
amianto dei casi registrati;
    c) contribuire  alla valutazione degli effetti, dell'avvenuto uso
industriale,   dell'amianto  ed  al  riconoscimento  delle  fonti  di
contaminazione;
    d) promuovere    progetti   di   ricerca   per   la   valutazione
dell'associazione tra casi di mesotelioma ed esposizione ad amianto.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  comma  3  dell'art. 36 del decreto legislativo 15
          agosto   1991,   n.  277,  concernente:  "Attuazione  delle
          direttive  n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n.
          86/188/CEE  e  n.  88/642/CEE, in materia di protezione dei
          lavoratori  contro  i  rischi  derivanti  da esposizione ad
          agenti  chimici,  fisici  e  biologici durante il lavoro, a
          norma  dell'art.  7  della  legge  30  luglio 1990, n. 212"
          (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto
          1991, supplemento ordinario), reca:
              "Art. 36 (Registro dei tumori). - 1. - 2. Omissis.
              3.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  dei  Ministri  del  lavoro e della
          previdenza  sociale  e  della  sanita', sono determinati il
          modello  e  le modalita' di tenuta del registro, nonche' le
          modalita'  di  trasmissione  della documentazione di cui al
          comma 2.".
              - I  commi  3  e  4  dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  concernente: "Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri"  (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
          12 settembre 1988, supplemento ordinario), recano:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. Omissis.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".
          Nota all'art. 1, comma 1:
              - Il  testo  dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1996,
          n.  675  (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
          al  trattamento  dei dati personali), cosi' come modificato
          dall'art.  5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135
          (disposizioni  integrative della legge 31 dicembre 1996, n.
          675,  sul  trattamento  dei  dati  sensibili  da  parte dei
          soggetti  pubblici)  e  dal decreto legislativo 28 dicembre
          2001,  n. 467 (Disposizioni correttive ed integrative della
          normativa  in  materia  di protezione dei dati personali, a
          norma dell'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127), e' il
          seguente:
              "Art. 22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei
          a  rivelare  l'origine  razziale  ed etnica, le convinzioni
          religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere,  le opinioni
          politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
          organizzazioni  a carattere religioso, filosofico, politico
          o  sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
          stato  di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto
          di    trattamento    solo    con    il   consenso   scritto
          dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
              1-bis.  Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli
          aderenti  alle  confessioni religiose i cui rapporti con lo
          Stato  siano  regolati  da  accordi o intese ai sensi degli
          articoli  7  e  8  della  Costituzione, nonche' relativi ai
          soggetti   che   con  riferimento  a  finalita'  di  natura
          esclusivamente  religiosa  hanno  contatti  regolari con le
          medesime  confessioni,  che  siano  trattati  dai  relativi
          organi  o  enti  civilmente riconosciuti, sempre che i dati
          non   siano  comunicati  o  diffusi  fuori  delle  medesime
          confessioni.  Queste  ultime  determinano  idonee  garanzie
          relativamente ai trattamenti effettuati.
              1-ter.  Il  comma  1  non si applica, altresi', ai dati
          riguardanti  l'adesione di associazioni od organizzazioni a
          carattere  sindacale  o di categoria ad altre associazioni,
          organizzazioni  o confederazioni a carattere sindacale o di
          categoria.
              2.  Il  Garante  comunica  la  decisione adottata sulla
          richiesta  di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i
          quali  la  mancata  pronuncia  equivale  a  rigetto. Con il
          provvedimento  di  autorizzazione,  ovvero successivamente,
          anche  sulla  base  di eventuali verifiche, il Garante puo'
          prescrivere    misure    e    accorgimenti    a    garanzia
          dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto
          ad adottare.
              3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte
          di  soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
          e'  consentito solo se autorizzato da espressa disposizione
          di  legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che
          possono  essere  trattati,  le  operazioni  eseguibili e le
          rilevanti  finalita'  di  interesse pubblico perseguite. In
          mancanza  di  espressa  disposizione  di legge, e fuori dai
          casi  previsti  dai decreti legislativi di modificazione ed
          integrazione  della  presente  legge, emanati in attuazione
          della  legge  31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici
          possono   richiedere   al   Garante,   nelle   more   della
          specificazione    legislativa,    l'individuazione    delle
          attivita',  tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla
          legge,  che  perseguono  rilevanti  finalita'  di interesse
          pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai
          sensi  del  comma  2,  il  trattamento dei dati indicati al
          comma 1.
              3-bis.  Nei  casi  in  cui  e' specificata, a norma del
          comma  3,  la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma
          non  sono  specificati  i  tipi  di  dati  e  le operazioni
          eseguibili,  i soggetti pubblici, in applicazione di quanto
          previsto  dalla presente legge e dai decreti legislativi di
          attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia
          di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo
          i  rispettivi  ordinamenti,  i tipi di dati e di operazioni
          strettamente  pertinenti  e  necessari  in  relazione  alle
          finalita'  perseguite  nei  singoli  casi, aggiornando tale
          identificazione periodicamente.
              4.  I dati personali indicati al comma 1 possono essere
          oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante:
                a) qualora   il   trattamento   sia   effettuato   da
          associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche
          non   riconosciuti,   a   carattere  politico,  filosofico,
          religioso  o  sindacale,  ivi  compresi partiti e movimenti
          politici,   confessioni   e  comunita'  religiose,  per  il
          perseguimento  di  finalita'  lecite, relativamente ai dati
          personali  degli aderenti o dei soggetti che in relazione a
          tali  finalita' hanno contatti regolari con l'associazione,
          ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati o
          diffusi  fuori del relativo ambito e l'ente, l'associazione
          o  l'organismo determinino idonee garanzie relativamente ai
          trattamenti effettuati;
                b) qualora  il  trattamento  sia  necessario  per  la
          salvaguardia   della   vita   o   dell'incolumita'   fisica
          dell'interessato   o   di   un   terzo,  nel  caso  in  cui
          l'interessato  non  puo'  prestare  il proprio consenso per
          impossibilita'  fisica,  per  incapacita'  di  agire  o per
          incapacita' d'intendere o di volere;
                c) qualora  il  trattamento  sia  necessario  ai fini
          dello  svolgimento  delle  investigazioni  difensive di cui
          alla  legge  7 dicembre  2000,  n. 397 o, comunque, per far
          valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango
          pari a quello dell'interessato quando i dati siano idonei a
          rivelare  lo stato di salute e la vita sessuale, sempre che
          i  dati  siano trattati esclusivamente per tali finalita' e
          per    il   periodo   strettamente   necessario   al   loro
          perseguimento.   Il  Garante  prescrive  le  misure  e  gli
          accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione
          di  un  apposito  codice di deontologia e di buona condotta
          secondo  le  modalita' di cui all'art. 31, comma 1, lettera
          h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2.".