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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2002, n. 307

Modifiche al regolamento recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 21-2-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  6  giugno 1974, n. 298, cosi' come modificata dal
decreto-legge  6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;
  Visto l'articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994,
n. 681;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002,
n. 254;
  Sentito  il parere del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle
persone  fisiche  e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
per conto di terzi;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 dicembre 2002;
  Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  i Ministri della giustizia e dell'economia e delle
finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7
                        novembre 1994, n. 681

  1.  Il  comma  2  dell'articolo  8 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, e' sostituito dal seguente:
  "2.  I  pagamenti  sono  effettuati  a  mezzo di ordinativo diretto
firmato  dal  presidente del Comitato centrale e di ordinativi tratti
sugli  ordini  di  accreditamento firmati dal presidente del Comitato
provinciale.  I  pagamenti  relativi  alle spese di funzionamento del
Comitato  centrale  sono  effettuati  anche  a  mezzo  di  ordine  di
accreditamento,   firmato   dal   presidente  dello  stesso  Comitato
centrale,  emesso a favore del proprio cassiere, da nominare ai sensi
del  regolamento  concernente  le  gestioni  dei  consegnatari  e dei
cassieri delle amministrazioni dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2002

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 57
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulare le leggi ed emanare i decreti aventi di legge e i
          regolamenti.
              - L'art.  17,  comma  1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;".
              - La legge 6 giugno 1974, n. 298, recante: "Istituzione
          dell'albo  nazionale  degli  autotrasportatori  di cose per
          conto  di  terzi,  disciplina degli autotrasporti di cose e
          istituzione  di  un  sistema  di  tariffe  a forcella per i
          trasporti di merci su strada", e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 1974, n. 200.
              - Il  decreto-legge  6 febbraio  1987,  n. 16, recante:
          "Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e
          di   sicurezza   stradale",   convertito   in   legge,  con
          modificazioni,   dall'art.  1,  comma  primo,  della  legge
          30 marzo   1987,  n.  132,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1987.
              - L'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, recante:
          "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore
          dell'autotrasporto  di  cose  per  conto terzi", pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  28 maggio  1993,  n. 123, cosi'
          recita:
              "Art.  2.  -  1.  Con  regolamento da emanare, ai sensi
          dell'art.  17  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400, con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del
          Ministro  dei  trasporti,  di  concerto  con il Ministro di
          grazia  e  giustizia,  entro  novanta  giorni dalla data di
          pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  presente
          legge,  sara'  disciplinato  il  sistema  di gestione delle
          spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per
          l'Albo  nazionale  degli autotrasportatori e delle relative
          spese sostenute per i comitati provinciali.
              2.  Il  regolamento  di cui al comma 1 dovra' prevedere
          che   le  somme  versate  dagli  autotrasportatori  saranno
          utilizzate   esclusivamente   per   la  tenuta  degli  albi
          provinciali,  nonche'  la  misura  delle quote dovute dagli
          autotrasportatori  in  rapporto  al  numero, al tipo e alla
          portata dei veicoli.
              3.  Nel  regolamento di cui al comma 1 saranno altresi'
          disciplinate  le  modalita' di pagamento delle quote di cui
          al  comma  2  e della rendicontazione delle spese sostenute
          dai comitati provinciali per l'Albo.
              4. La composizione del comitato centrale e dei comitati
          provinciali  sara'  rideterminata  con decreto del Ministro
          dei  trasporti,  da emanare entro novanta giorni dalla data
          di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della presente
          legge,   assicurando   la maggioranza   dei  componenti  ai
          rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori e
          delle  associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza
          e   tutela  del  movimento  cooperativo,  riconosciute  dal
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale.".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre
          1994,  n.  681,  recante:  "Regolamento  recante  norme sul
          sistema   delle   spese  derivanti  dal  funzionamento  del
          Comitato  centrale  per  l'Albo  degli autotrasportatori di
          cose   per   conto  terzi"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 dicembre 1994, n. 291.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          4 settembre 2002, n. 254, recante: "Regolamento concernente
          le   gestioni   dei   consegnatari  e  dei  cassieri  delle
          amministrazioni" e' pubblicato nel supplemento ordinario n.
          209, alla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2002, n. 266.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n. 681/1994, come modificato
          dal presente regolamento:
              "Art.  8.  -  1.  I  Comitati  centrale  e provinciali,
          nell'ambito  delle attribuzioni loro demandate, autorizzano
          l'impiego  delle  somme ed ordinano le spese nei limiti dei
          fondi  loro  assegnati  e  trasferiti ai sensi dell'art. 6,
          comma   2,   del  presente  regolamento  sulla  base  della
          normativa  contabile  di attuazione, approvata con delibera
          del  Comitato  centrale  d'intesa con la Direzione generale
          della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
              2.  I  pagamenti  sono effettuati a mezzo di ordinativo
          diretto  firmato  dal presidente del Comitato centrale e di
          ordinativi  tratti  sugli  ordini di accreditamento firmati
          dal   presidente  del  Comitato  provinciale.  I  pagamenti
          relativi  alle spese di funzionamento del comitato centrale
          sono  effettuati anche a mezzo di ordine di accreditamento,
          firmato  dal  presidente  dello  stesso  Comitato centrale,
          emesso  a favore del proprio cassiere, da nominare ai sensi
          del  regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e
          dei  cassieri  dell'amministrazioni  dello Stato, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 4 settembre
          2002, n. 254.".