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DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2002, n. 306

Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2010)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 15-2-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge
comunitaria  2001),  recante  delega  al  Governo  per  la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;
  Visto  il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre
1996,  concernente  l'organizzazione  comune  dei mercati nel settore
degli ortofrutticoli, e successive modifiche;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1148/2001, della Commissione, del
12 giugno  2001, concernente i controlli di conformita' alle norme di
commercializzazione  applicabili  nel  settore  degli  ortofrutticoli
freschi, e successive modifiche;
  Vista  la  legge  24 novembre  1981,  n.  689, recante modifiche al
sistema penale;
  Visto  il  decreto  legislativo  1  febbraio  2000,  n. 57, recante
disciplina  sanzionatoria  relativa  ai  controlli sulla qualita' dei
prodotti   ortofrutticoli,   a  norma  del-l'articolo 8  della  legge
24 aprile 1998, n. 128;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
in  data  28 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana n. 54 del 5 marzo 2002, concernente disposizioni
nazionali  di  attuazione  del  regolamento  (CE)  n. 1148/2001 della
Commissione,   del   12 giugno  2001,  in  materia  di  controlli  di
conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore
degli ortofrutticoli freschi;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 maggio 2002;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del 25 luglio 2002;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 novembre 2002;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle  finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari
regionali:
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  le  sanzioni  applicabili in
materia  di  commercializzazione all'interno dell'Unione europea e di
interscambio  con  i Paesi terzi dei prodotti ortofrutticoli freschi,
oggetto    di    norme   di   commercializzazione   stabilite   dalla
regolamentazione comunitaria.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dell'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3  del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La legge 1 marzo 2002, n. 39, reca: "Disposizioni per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  Legge comunitaria
          2001.". L'art. 3, comma 1, cosi' recita:
              "Art.   3 (Delega   al   Governo   per   la  disciplina
          sanzionatoria     di     violazioni     di     disposizioni
          comunitarie). - 1.   Al   fine   di   assicurare  la  piena
          integrazione   delle   norme  comunitarie  nell'ordinamento
          nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti,
          e'  delegato  ad  emanare,  entro  due  anni  dalla data di
          entrata   in  vigore  della  presente  legge,  disposizioni
          recanti  sanzioni penali o amministrative per le violazioni
          di  direttive  comunitarie  attuate  in via regolamentare o
          amministrativa  ai  sensi  della legge 22 febbraio 1994, n.
          146,  della  legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente
          legge,  e  di  regolamenti  comunitari vigenti alla data di
          entrata  in  vigore  della  presente legge, per i quali non
          siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
              - Il  regolamento  (CE)  n.  2200/96 del Consiglio, del
          28 ottobre 1996, reca:
              "Organizzazione  comune  dei  mercati nel settore degli
          ortofrutticoli".
              - Il regolamento (CE) n. 1148/01, della Commissione del
          12 giugno  2001, reca: "Controlli di conformita' alle norme
          di   commercializzazione   applicabili  nel  settore  degli
          ortofrutticoli freschi".
              - La  legge  24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche
          al sistema penale".
              - Il  decreto legislativo 1 febbraio 2000, n. 57, reca:
          "Disciplina   sanzionatoria  relativa  ai  controlli  sulla
          qualita'  dei  prodotti ortofrutticoli, a norma dell'art. 8
          della legge 24 aprile 1998, n. 128".
              - La  legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
          dell'Italia  alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995
          - 1997)". L'art. 8 cosi' recita:
              "Art.   8   (Delega   al   Governo  per  la  disciplina
          sanzionatoria     di     violazioni     di     disposizioni
          comunitarie). - 1. Al   fine   di   assicurare   la   piena
          integrazione   delle   norme  comunitarie  nell'ordinamento
          nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti,
          e'  delegato  ad  emanare,  entro  due  anni  dalla data di
          entrata   in  vigore  della  presente  legge,  disposizioni
          recanti  sanzioni penali o amministrative per le violazioni
          di   direttive  delle  Comunita'  europee  attuate  in  via
          regolamentate   o   amministrativa  ai  sensi  della  legge
          22 febbraio  1994,  n. 146, della legge 6 febbraio 1996, n.
          52,  nonche'  della  presente  legge e per le violazioni di
          regolamenti  comunitari  vigenti  alla  data  di entrata in
          vigore della presente legge.
              2.  La  delega  e'  esercitata  con decreti legislativi
          adottati  a  norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  o  del  Ministro competente per il coordinamento
          delle  politiche  comunitarie,  e  del Ministro di grazia e
          giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per
          materia;  i decreti legislativi si informeranno ai principi
          e  criteri  direttivi  di  cui all'art. 2, comma 1, lettera
          c).".
              - Il  decreto  del  Ministro delle politiche agricole e
          forestali   del   28 dicembre   2001,  reca:  "Disposizioni
          nazionali  di  attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001
          della   Commissione   CE,   in   materia  di  controlli  di
          conformita'  alle  norme di commercializzazione applicabili
          nel settore degli ortofrutticoli freschi".