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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2002, n. 303

Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 7-2-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  legislativo  29  ottobre  1999, n. 419, recante
riordinamento  del  sistema  degli  enti  pubblici  nazionali,  ed in
particolare  l'articolo  9  che prevede l'adozione di regolamenti per
l'organizzazione  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  e l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
619;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 597;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
441;
  Visto   il  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 ottobre 2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 novembre 2002;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con i
Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                      Configurazione giuridica
  1.  L'Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e la sicurezza del
lavoro  -  ISPESL,  di seguito denominato: "ISPESL" o: "Istituto", e'
ente  di  diritto  pubblico,  nel  settore  della  ricerca, dotato di
autonomia  scientifica,  organizzativa,  patrimoniale,  gestionale  e
tecnica.
  2.  L'ISPESL  e'  organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario
nazionale, del quale il Ministero della salute, le regioni e, tramite
queste,  le  Aziende  sanitarie  locali  e  le aziende ospedaliere si
avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa
vigente.  L'ISPESL  e'  sottoposto  alla vigilanza del Ministro della
salute.
  3.  L'ISPESL  esercita  funzioni e compiti tecnico-scientifici e di
coordinamento tecnico; in particolare, svolge funzioni di ricerca, di
sperimentazione,  di  controllo,  di formazione e di informazione per
quanto  concerne  la  prevenzione  degli  infortuni, la sicurezza sul
lavoro e la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro.
  4.  L'ISPESL  svolge  gli  altri  compiti  e  funzioni che gli sono
attribuiti da apposite fonti normative.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  della  legge
          23 agosto    1988,   n.   400,   concernente:   "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri":
              "Art.  17  (Regolamenti).  - Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (lettera soppressa).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              - La   legge   23 dicembre   1978,   n.  833,  concerne
          l'istituzione del Servizio sanitario nazionale.
              - La  legge 12 agosto 1982, n. 597, reca la conversione
          in  legge,  con  modificazioni  del decreto-legge 30 giugno
          1982,  n.  390  "Disciplina  delle funzioni prevenzionali e
          omologative delle Unita' sanitarie locali e dell'ISPESL".
              - Il   decreto  legislativo  30 giugno  1993,  n.  268,
          concerne  il  "Riordinamento dell'Istituto superiore per la
          prevenzione  e  la  sicurezza  del lavoro - ISPESL, a norma
          dell'art.  1,  comma  1, lettera h), della legge 23 ottobre
          1992, n. 421".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
          1994,    n.    441,    reca:    "Regolamento    concernente
          l'organizzazione,  il  funzionamento  e la disciplina delle
          attivita'  relative  ai  compiti dell'ISPESL, in attuazione
          dell'art.  2,  comma  2,  del decreto legislativo 30 giugno
          1993, n. 268".
              - Il  decreto  legislativo  19 settembre  1994, n. 626,
          reca:  "Attuazione  delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
          90/679/CEE,  93/88/CEE,  95/63/CE,  97/42,  98/24  e  99/38
          riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
          dei lavoratori durante il lavoro".
              - Il  decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, reca:
          "Attuazione  della direttiva 96/82/CE relativa al controllo
          dei   pericoli   di   incidenti   rilevanti   connessi  con
          determinate sostanze pericolose".