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DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 2002, n. 297

Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-1-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
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Testo in vigore dal: 30-1-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  117  della  Costituzione,  cosi' come sostituito
dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo
45,  comma  1,  lettera  a),  numeri  1  e  2,  cosi' come modificato
dall'articolo 78, comma 26, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
prescrive  di procedere alla revisione dei criteri per l'accertamento
dei  requisiti  individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse
categorie,  allo  scopo di renderli piu' adeguati alla valutazione ed
al  controllo  della effettiva situazione di disagio, con revisione e
razionalizzazione  del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto
previsto  dal  decreto  legislativo  23  dicembre  1997,  n.  469, in
funzione  del  miglioramento  dell'incontro tra domanda ed offerta di
lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;
  Vista   la  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  ed  in  particolare
l'articolo 45, comma 5;
  Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
  Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n.
442;
  Visti  i  decreti ministeriali in data 30 maggio 2001 in materia di
elenco anagrafico e di scheda professionale;
  Visto  il  confronto  con  le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale  dei  datori  di  lavoro e dei
lavoratori, in data 13 e 20 febbraio 2002;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;
  Visto  il  parere  della  Conferenza  Unificata, istituita ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 ottobre 2002;
  Sulla  proposta  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  1  (Finalita' e definizioni). - 1. Le disposizioni contenute
nel presente decreto stabiliscono:
    a) i   principi   fondamentali  per  l'esercizio  della  potesta'
legislativa  delle  regioni  e delle province autonome di Trento e di
Bolzano  in  materia di revisione e razionalizzazione delle procedure
di   collocamento,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo  23 dicembre  1997, n. 469, in funzione del miglioramento
dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione
degli strumenti di informatizzazione;
    b) i   principi  per  l'individuazione  dei  soggetti  potenziali
destinatari  di  misure di promozione all'inserimento nel mercato del
lavoro,  definendone  le  condizioni  di  disoccupazione  secondo gli
indirizzi  comunitari  intesi a promuovere strategie preventive della
disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.
  2. Ad ogni effetto si intendono per:
    a) "adolescenti  ,  i  minori  di  eta' compresa fra i quindici e
diciotto anni, che non siano piu' soggetti all'obbligo scolastico;
    b) "giovani , i soggetti di eta' superiore a diciotto anni e fino
a  venticinque  anni  compiuti  o,  se  in  possesso  di  un  diploma
universitario  di  laurea,  fino a ventinove anni compiuti, ovvero la
diversa   superiore  eta'  definita  in  conformita'  agli  indirizzi
dell'Unione europea;
    c) "stato di disoccupazione , la condizione del soggetto privo di
lavoro,  che  sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla
ricerca  di una attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i
servizi competenti;
    d) "disoccupati  di lunga durata , coloro che, dopo aver perso un
posto di lavoro o cessato un'attivita' di lavoro autonomo, siano alla
ricerca  di una nuova occupazione da piu' di dodici mesi o da piu' di
sei mesi se giovani;
    e) "inoccupati   di   lunga  durata  ,  coloro  che,  senza  aver
precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, siano alla ricerca di
un'occupazione  da  piu'  di  dodici  mesi  o  da piu' di sei mesi se
giovani;
    f) "donne   in   reinserimento  lavorativo  ,  quelle  che,  gia'
precedentemente  occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro
dopo almeno due anni di inattivita';
    g) "servizi   competenti   ,   i  centri  per  l'impiego  di  cui
all'articolo  4,  comma  1,  lettera  e)  del  decreto legislativo 23
dicembre   1997,   n.  469,  e  gli  altri  organismi  autorizzati  o
accreditati  a  svolgere  le  previste funzioni, in conformita' delle
norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.".
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  117  della  Costituzione,  cosi' come sostituito
dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo
45,  comma  1,  lettera  a),  numeri  1  e  2,  cosi' come modificato
dall'articolo 78, comma 26, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
prescrive  di procedere alla revisione dei criteri per l'accertamento
dei  requisiti  individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse
categorie,  allo  scopo di renderli piu' adeguati alla valutazione ed
al  controllo  della effettiva situazione di disagio, con revisione e
razionalizzazione  del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto
previsto  dal  decreto  legislativo  23  dicembre  1997,  n.  469, in
funzione  del  miglioramento  dell'incontro tra domanda ed offerta di
lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;
  Vista   la  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  ed  in  particolare
l'articolo 45, comma 5;
  Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
  Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n.
442;
  Visti  i  decreti ministeriali in data 30 maggio 2001 in materia di
elenco anagrafico e di scheda professionale;
  Visto  il  confronto  con  le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale  dei  datori  di  lavoro e dei
lavoratori, in data 13 e 20 febbraio 2002;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;
  Visto  il  parere  della  Conferenza  Unificata, istituita ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 ottobre 2002;
  Sulla  proposta  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  1  (Finalita' e definizioni). - 1. Le disposizioni contenute
nel presente decreto stabiliscono:
    a) i   principi   fondamentali  per  l'esercizio  della  potesta'
legislativa  delle  regioni  e delle province autonome di Trento e di
Bolzano  in  materia di revisione e razionalizzazione delle procedure
di   collocamento,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo  23 dicembre  1997, n. 469, in funzione del miglioramento
dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione
degli strumenti di informatizzazione;
    b) i   principi  per  l'individuazione  dei  soggetti  potenziali
destinatari  di  misure di promozione all'inserimento nel mercato del
lavoro,  definendone  le  condizioni  di  disoccupazione  secondo gli
indirizzi  comunitari  intesi a promuovere strategie preventive della
disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.
  2. Ad ogni effetto si intendono per:
    a) "adolescenti  ,  i  minori  di  eta' compresa fra i quindici e
diciotto anni, che non siano piu' soggetti all'obbligo scolastico;
    b) "giovani , i soggetti di eta' superiore a diciotto anni e fino
a  venticinque  anni  compiuti  o,  se  in  possesso  di  un  diploma
universitario  di  laurea,  fino a ventinove anni compiuti, ovvero la
diversa   superiore  eta'  definita  in  conformita'  agli  indirizzi
dell'Unione europea;
    c) "stato di disoccupazione , la condizione del soggetto privo di
lavoro,  che  sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla
ricerca  di una attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i
servizi competenti;
    d) "disoccupati  di lunga durata , coloro che, dopo aver perso un
posto di lavoro o cessato un'attivita' di lavoro autonomo, siano alla
ricerca  di una nuova occupazione da piu' di dodici mesi o da piu' di
sei mesi se giovani;
    e) "inoccupati   di   lunga  durata  ,  coloro  che,  senza  aver
precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, siano alla ricerca di
un'occupazione  da  piu'  di  dodici  mesi  o  da piu' di sei mesi se
giovani;
    f) "donne   in   reinserimento  lavorativo  ,  quelle  che,  gia'
precedentemente  occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro
dopo almeno due anni di inattivita';
    g) "servizi   competenti   ,   i  centri  per  l'impiego  di  cui
all'articolo  4,  comma  1,  lettera  e)  del  decreto legislativo 23
dicembre   1997,   n.  469,  e  gli  altri  organismi  autorizzati  o
accreditati  a  svolgere  le  previste funzioni, in conformita' delle
norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.".