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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 2002, n. 293

Regolamento di semplificazione recante modifica all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo.

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Testo in vigore dal: 17-1-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  15 marzo  1997,  n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni,  ed,  in  particolare,  l'articolo 20  e  l'allegato I,
numeri 77, 78 e 108;
  Visti  il  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento
di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n.
311, ed in particolare, l'articolo 4;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 giugno 2002;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 ottobre 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell'interno;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

              Modifica al regolamento per l'esecuzione
              delle leggi di pubblica sicurezza di cui
               al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

  1. Al  secondo  comma  dell'articolo 141 del regio decreto 6 maggio
1940,  n.  635,  come  modificato  dall'articolo 4  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, dopo le parole:
"professionista  iscritto nell'albo degli ingegneri" sono inserite le
seguenti:  "o  nell'albo  degli  architetti  o  nell'albo  dei periti
industriali".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 6 novembre 2002

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2002
  Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 374
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  15 marzo  1997,  n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni,  ed,  in  particolare,  l'articolo 20  e  l'allegato I,
numeri 77, 78 e 108;
  Visti  il  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento
di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n.
311, ed in particolare, l'articolo 4;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 giugno 2002;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 ottobre 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell'interno;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

              Modifica al regolamento per l'esecuzione
              delle leggi di pubblica sicurezza di cui
               al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

  1. Al  secondo  comma  dell'articolo 141 del regio decreto 6 maggio
1940,  n.  635,  come  modificato  dall'articolo 4  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, dopo le parole:
"professionista  iscritto nell'albo degli ingegneri" sono inserite le
seguenti:  "o  nell'albo  degli  architetti  o  nell'albo  dei periti
industriali".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 6 novembre 2002

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2002
  Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 374