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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 2002, n. 293

Regolamento di semplificazione recante modifica all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo.

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Testo in vigore dal: 17-1-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  15 marzo  1997,  n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni,  ed,  in  particolare,  l'articolo 20  e  l'allegato I,
numeri 77, 78 e 108;
  Visti  il  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento
di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n.
311, ed in particolare, l'articolo 4;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 giugno 2002;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 ottobre 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell'interno;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

              Modifica al regolamento per l'esecuzione
              delle leggi di pubblica sicurezza di cui
               al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

  1. Al  secondo  comma  dell'articolo 141 del regio decreto 6 maggio
1940,  n.  635,  come  modificato  dall'articolo 4  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, dopo le parole:
"professionista  iscritto nell'albo degli ingegneri" sono inserite le
seguenti:  "o  nell'albo  degli  architetti  o  nell'albo  dei periti
industriali".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 6 novembre 2002

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2002
  Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 374
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Per il testo dell'art. 141 del regio decreto 6 maggio
          1940,  n.  635, e successive modificazioni, si veda in nota
          all'art. 1.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - Si  trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 - supplemento ordinario
          -   recante:   "Disciplina   dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emananti  i regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              - La  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  17 marzo  1997,  n.  63  - supplemento
          ordinario - reca: "Delega al Governo per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione  amministrativa".  Si  trascrive  il  testo
          dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la
          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto
          previsto  alla  lettera a)  del  comma 5.  In  allegato  al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti
          amministrativi.
              2. Nelle  materie  di  cui  all'art.  117, primo comma,
          della   Costituzione,   i  regolamenti  di  delegificazione
          trovano  applicazione  solo  fino  a  quando la regione non
          provveda  a disciplinare autonomamente la materia medesima.
          Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art. 2, comma 2, della
          presente  legge  e  dall'art. 7 del testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  enti locali, approvato con decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
              3. I   regolamenti   sono   emanati   con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa
          acquisizione   del   parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario,
          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,
          riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
          giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  Commissioni,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              4. I  regolamenti  entrano  in  vigore  il quindicesimo
          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              5. I  regolamenti  si  conformano ai seguenti criteri e
          principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una
          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione
          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni;
                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                g-bis) soppressione  dei  procedimenti  che risultino
          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento nazionale o comunitario;
                g-ter) soppressione  dei procedimenti che comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione da parte degli interessati;
                g-quater) adeguamento  della disciplina sostanziale e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                g-quinquies) soppressione    dei   procedimenti   che
          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere
          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale;
                g-sexies) regolazione,  ove  possibile,  di tutti gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
                g-septies) adeguamento  delle  procedure  alle  nuove
          tecnologie informatiche.
              5-bis. I  riferimenti a testi normativi contenuti negli
          elenchi    di   procedimenti   da   semplificare   di   cui
          all'allegato 1  alla  presente legge e alle leggi di cui al
          comma 1  del  presente  articolo  si  intendono  estesi  ai
          successivi provvedimenti di modificazione.
              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.
              7. Le  regioni  a statuto ordinario regolano le materie
          disciplinate  dai  commi  da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
          semplificazione  nel rispetto dei principi desumibili dalle
          disposizioni  in essi contenute, che costituiscono principi
          generali   dell'ordinamento  giuridico.  Tali  disposizioni
          operano  direttamente  nei  riguardi  delle  regioni fino a
          quando  esse  non  avranno legiferato in materia. Entro due
          anni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  provvedono ad adeguare i rispettivi
          ordinamenti  alle  norme fondamentali contenute nella legge
          medesima.
              8. In  sede  di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei  principi, criteri e modalita' di cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema
          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
          successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla  presente  lettera sono soggette e revisione biennale,
          sentite le competenti Commissioni parlamentari;
                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di
          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e
          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per
          ricercatore  in  deroga  all'art.  5,  comma 9, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537;
                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia.
              9. I  regolamenti  di  cui al comma 8, lettere a), b) e
          c),   sono   emanati   previo   parere   delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia.
              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al  comma 8,  lettera c),  il  decreto  del  Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  previsto dall'art. 4 della legge
          2 dicembre  1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
          costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli
          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
              11. Con  il  disegno  di  legge  di  cui al comma 1, il
          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di
          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla
          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,
          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla
          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima
          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad
          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di
          cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
          assoluta  di  legge,  nonche'  testi  unici delle leggi che
          disciplinano  i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
          lettera c),   anche  attraverso  le  necessarie  modifiche,
          integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri
          previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
              - Si  trascrivono i numeri 77, 78 e 108 dell'allegato 1
          della legge 15 marzo 1997, n. 59:
              "77. Procedimenti  per il rilascio di autorizzazioni di
          pubblica   sicurezza   per  lo  svolgimento  di  industrie,
          mestieri, esercizi ed attivita' imprenditoriali e tenuta di
          registri in materia di attivita' commerciali:
                testo   unico   delle  leggi  di  pubblica  sicurezza
          approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
                regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi
          di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
          1940, n. 635;
                legge 1 marzo 1975, n. 44;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 luglio
          1977, n. 616;
                legge 17 maggio 1983, n. 217.
              78. Procedimento  di  dichiarazione  di  agibilita'  da
          parte  della  Commissione  provinciale  di  vigilanza per i
          locali di pubblico spettacolo e trattenimento:
                testo   unico   delle  leggi  di  pubblica  sicurezza
          approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 luglio
          1977, n. 616.
              (Omissis).
              108. Procedimento  per il rilascio di autorizzazioni di
          pubblica   sicurezza   per  lo  svolgimento  di  industrie,
          mestieri,  esercizi  ed  attivita'  imprenditoriali:  testo
          unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza, approvato con
          regio   decreto   18 giugno   1931,   n.  773,  e  relativo
          regolamento  di  esecuzione  approvato  con  regio  decreto
          6 maggio 1940, n. 635.".
              - Il  regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931, reca:
          "Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
          sicurezza".
              - Il  regio  decreto  6 maggio 1940, n. 635, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  149  del  26 giugno  1940 -
          supplemento ordinario - reca: "Approvazione del regolamento
          per  l'esecuzione  del  testo unico 18 giugno 1931, n. 773,
          delle leggi di pubblica sicurezza".
              - La  legge  18 marzo  1968,  n.  337, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.  93  del  10 aprile  1968,  reca:
          "Disposizioni   sui  circhi  equestri  e  sullo  spettacolo
          viaggiante".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
          1997,  n.  616,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234
          del   29 agosto   1977  -  supplemento  ordinario  -  reca:
          "Attuazione  della  delega  di  cui  all'art. 1 della legge
          22 luglio 1975, n. 382".
              - Il   decreto   legislativo   8 gennaio  1998,  n.  3,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 10 del 14 gennaio
          1998,   corretto   con  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n. 25 del 31 gennaio 1998, reca: "Riordino degli
          organi   collegiali   operanti  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a
          norma   dell'art.  11,  comma 1,  lettera a),  della  legge
          15 marzo 1997, n. 59".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio
          2001,  n.  311,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178
          del    2 agosto    2001,    reca:   "Regolamento   per   la
          semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni
          per  lo  svolgimento  di  attivita'  disciplinate dal testo
          unico   delle   leggi  di  pubblica  sicurezza  nonche'  al
          riconoscimento   della  qualifica  di  agente  di  pubblica
          sicurezza  (numeri 77,  78 e 108, allegato 1 della legge n.
          59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n.
          50/1999)".
          Nota all'art. 1:
              - Si trascrive il secondo comma dell'art. 141 del regio
          decreto  6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'art. 4
          del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001,
          n.  311  -  per  i  cui  riferimenti si vedano le note alle
          premesse  - nel testo coordinato con il regolamento che qui
          si pubblica.
              "Per  i  locali e gli impianti con capienza complessiva
          pari   o  inferiore  a  200 persone,  le  verifiche  e  gli
          accertamenti  di  cui al primo comma sono sostituiti, ferme
          restando   le   disposizioni   sanitarie  vigenti,  da  una
          relazione  tecnica  di un professionista iscritto nell'albo
          degli  ingegneri  o  nell'albo degli architetti o nell'albo
          dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta
          la  rispondenza  del  locale  o  dell'impianto  alle regole
          tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.".