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DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2002, n. 291

Sostituzione dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, in attuazione della direttiva 2002/25/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 1-1-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

   Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
   Visto  l'articolo  1  della  legge 30 luglio 2002, n. 180, recante
delega  al  Governo  per  il  recepimento delle direttive comunitarie
1999/45/CE,   1999/74/CE,   1999/105/CE,   2000/52/CE,   2001/109/CE,
2002/4/CE e 2002/25/CE;
   Vista  la  legge  1  marzo  2002,  n.  39, ed, in particolare, gli
articoli 1, commi 2 e 3, e 2;
   Vista  la direttiva 2002/25/CE della Commissione del 5 marzo 2002,
che  modifica  la  direttiva  98/18/CE  del  Consiglio, relativa alle
disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri;
   Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;
   Vista  la  preliminare  deliberazione  del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 ottobre 2002;
   Acquisiti  i  pareri delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati;
   Considerato  che  il  Senato  della  Repubblica non ha ritenuto di
esprimere il proprio parere nei termini regolamentari prescritti;
   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 dicembre 2002;
   Sulla  proposta  del  Ministro  per le politiche comunitarie e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle
finanze;

                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
1.   A  decorrere  dal  1  gennaio  2003,  l'allegato  I  al  decreto
legislativo  4  febbraio  2000, n. 45, e' sostituito dall'allegato al
presente decreto, fatte salve le disposizioni per le quali l'allegato
               stesso prevede una decorrenza diversa.
          AVVERTENZA:

          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          -  Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:

          -  L'art.  76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della  funzione  legislativa  non  puo'  essere delegato al
          Governo  se  non  con  determinazione di principi e criteri
          direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato  e per oggetti
          definiti.
          -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
          Presidente  della  Repubblica  il  potere  di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
          -  La legge 30 luglio 2002, n. 180, reca "Delega al Governo
          per  il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE,
          1999/105/CE, 1999/74/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE
          e 2002/25/CE".
          - L'art. 1, della citata legge cosi' recita:
          "Art.  1.  -  Il  Governo  e' delegato ad emanare, entro il
          termine  di  un  anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  i  decreti  legislativi  recanti le norme
          occorrenti  per  dare  attuazione  alle  seguenti direttive
          comunitarie:   1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,    del    31   maggio   1999,   concernente   il
          ravvicinamento      delle     disposizioni     legislative,
          regolamentari  e amministrative degli Stati membri relative
          alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
          dei  preparati pericolosi; 1999/74/CE del Consiglio, del 19
          luglio   1999,  che  stabilisce  le  norme  minime  per  la
          protezione   delle   galline   ovaiole;   1999/105/CE   del
          Consiglio,    del   22   dicembre   1999,   relativa   alla
          commercializzazione     dei    materiali    forestali    di
          moltiplicazione;   2000/52/CE  della  Commissione,  del  26
          luglio  2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa
          alla  trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati
          membri   e  le  loro  imprese  pubbliche;  2001/109/CE  del
          Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 19 dicembre 2001,
          relativa  alle  indagini  statistiche  da effettuarsi dagli
          Stati  membri  per  determinare il potenziale di produzione
          delle  piantagioni  di  talune  specie di alberi da frutto;
          2002/4/CE  della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa
          alla  registrazione  degli  stabilimenti  di allevamento di
          galline  ovaiole  di  cui  alla  direttiva  1999/74/CE  del
          Consiglio;  2002/25/CE della Commissione, del 5 marzo 2002,
          che  modifica  la direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa
          alle  disposizioni  e  norme  di  sicurezza  per le navi da
          passeggeri.".
          -  La  direttiva  2002/25/CE e' pubblicata in GUCE n. L 098
          del 15 aprile 2002.
          -  La  legge  1  marzo 2002, n. 39, reca: "Disposizioni per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2001.". L'art. 1, commi 2 e 3, e l'art. 2 cosi' recitano:

          "Art. 1. - 1. (Omissis).

          2.  I  decreti  legislativi  sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
          3.  Gli  schemi  dei decreti legislativi recanti attuazione
          delle  direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli  relativi  all'attuazione  delle  direttive elencate
          nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e  al  Senato  della  Repubblica  perche'  su  di  essi sia
          espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione,
          il  parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale
          termine  i  decreti  sono  emanati  anche  in  mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  previsto  per  il parere dei
          competenti  organi parlamentari scada nei trenta giorni che
          precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o
          successivamente,  questi  ultimi  sono prorogati di novanta
          giorni.".
          "Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega
          legislativa).
          -  1.  Salvi  gli  specifici  principi  e criteri direttivi
          stabiliti  negli  articoli seguenti ed in aggiunta a quelli
          contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi
          di  cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi e
          criteri direttivi generali:
          a)     le    amministrazioni    direttamente    interessate
          provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative;
          b)  per  evitare disarmonie con le discipline vigenti per i
          singoli  settori  interessati  dalla  normativa da attuare,
          saranno  introdotte  le occorrenti modifiche o integrazioni
          alle discipline stesse;
          c)  salva  l'applicazione  delle  norme penali vigenti, ove
          necessario  per  assicurare l'osservanza delle disposizioni
          contenute   nei   decreti   legislativi,  saranno  previste
          sanzioni  amministrative  e  penali  per le infrazioni alle
          disposizioni  dei  decreti  stessi. Le sanzioni penali, nei
          limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e
          dell'arresto  fino  a  tre  anni,  saranno previste, in via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano   o   espongano   a   pericolo   interessi  generali
          dell'ordinamento  interno,  ivi  compreso  l'ecosistema. In
          tali   casi   saranno   previste:   la   pena  dell'ammenda
          alternativa  all'arresto  per le infrazioni che espongano a
          pericolo   o   danneggino  l'interesse  protetto;  la  pena
          dell'arresto   congiunta   a  quella  dell'ammenda  per  le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
          inferiore  a  103 euro e non superiore a 103.291 euro sara'
          prevista  per  le  infrazioni  che  ledano  o  espongano  a
          pericolo   interessi  diversi  da  quelli  sopra  indicati.
          Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le
          sanzioni  sopra  indicate  saranno  determinate  nella loro
          entita',  tenendo  conto della diversa potenzialita' lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto,  di  specifiche qualita' personali del colpevole,
          comprese   quelle   che  impongono  particolari  doveri  di
          prevenzione,  controllo  o vigilanza, nonche' del vantaggio
          patrimoniale  che  l'infrazione  puo' recare al colpevole o
          alla  persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
          caso   saranno   previste   sanzioni   identiche  a  quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi vigenti per le
          violazioni  che  siano  omogenee  e  di  pari  offensivita'
          rispetto  alle  infrazioni  alle  disposizioni  dei decreti
          legislativi;
          d)  eventuali  spese non contemplate da leggi vigenti e che
          non  riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni
          statali  o  regionali  potranno  essere  previste  nei soli
          limiti  occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi  di
          attuazione   delle   direttive;  alla  relativa  copertura,
          nonche'  alla  copertura delle minori entrate eventualmente
          derivanti  dall'attuazione  delle  direttive, in quanto non
          sia  possibile  fare fronte con i fondi gia' assegnati alle
          competenti  amministrazioni,  si  provvedera' a norma degli
          articoli  5  e  21  della  legge  16  aprile  1987, n. 183,
          osservando  altresi' il disposto dell'art. 11-ter, comma 2,
          della   legge   5   agosto   1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni;
          e)  all'attuazione  di  direttive che modificano precedenti
          direttive  gia'  attuate con legge o decreto legislativo si
          procedera',  se  la  modificazione non comporta ampliamento
          della   materia   regolata,  apportando  le  corrispondenti
          modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione
          della direttiva modificata;
          f)  i  decreti  legislativi assicureranno in ogni caso che,
          nelle  materie  trattate  dalle  direttive  da  attuare, la
          disciplina    disposta   sia   pienamente   conforme   alle
          prescrizioni  delle  direttive medesime, tenuto anche conto
          delle  eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
          momento dell'esercizio della delega;
          g)  quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra
          amministrazioni  diverse  o  comunque  siano  coinvolte  le
          competenze  di  piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti
          legislativi  individueranno,  attraverso  le piu' opportune
          forme   di   coordinamento,   rispettando   i  principi  di
          sussidiarieta',   differenziazione   e   adeguatezza  e  le
          competenze  delle  regioni,  le procedure per salvaguardare
          l'unitarieta'  dei processi decisionali, la trasparenza, la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa  e  la  chiara  individuazione  dei soggetti
          responsabili.".
          -  La direttiva 98/18/CE e' pubblicata in GUCE n. L 144 del
          15 maggio 1998.
          -  Il  decreto  legislativo  4  febbraio 2000, n. 45, reca:
          "Attuazione   della   direttiva   98/18/CE   relativa  alle
          disposizioni  e  alle  norme  di  sicurezza  per le navi da
          passeggeri adibite a viaggi nazionali".

          Note all'art. 1:

          -  Per  il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, vedi
          note alle premesse.
          -  L'allegato  I  del citato decreto che, a decorrere dal 1
          gennaio  2003  e'  sostituito  dall'allegato al decreto qui
          pubblicato,  fatte  salve  le  disposizioni  per  le  quali
          l'allegato  stesso  prevede  una  docorrenza diversa, e' il
          seguente:

                                                          "ALLEGATO I
          (art.  1,  comma  1, lettera l);art. 4,comma 3,lettera a) e
          comma 4,lettere a), b), c), e d); art. 5).

          Capitolo I.
          Capitolo II - Parte A.
          Capitolo II - Parte B.
          Capitolo II-1 - Parte B - punti 1.-12.
          Capitolo II-1 - Parte B - punti 13.-23.
          Capitolo II-1 - Parte C.
          Capitolo II-1 - Parte D.
          Capitolo II-1 - Parte E.
          Capitolo II-2 - Parte A - punti 1-3.
          Capitolo II-2 - Parte A - punti 4.-8.
          Capitolo II-2 - Parte A - punti 9.-14.
          Capitolo II-2 - Parte B - punti 1.-3.
          Capitolo II-2 - Parte B - punti 4-5.2.
          Capitolo II-2 - Parte B - punti 6.-9.
          Capitolo II-2 - Parte B - punti 10.-l7.
          Capitolo III.".