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DECRETO LEGISLATIVO 6 dicembre 2002, n. 287

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonchè i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 14-1-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n.
178;
  Vista  la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo
1;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.
207;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  ed  in particolare
l'articolo 1, comma 10;
  Ritenuto  necessario  procedere alla riorganizzazione del Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  nel  rispetto  dei
principi e delle norme comunitarie, nonche' del rinnovato concetto di
Governo  e  di  Pubblica Amministrazione contenuto nel titolo V della
Costituzione,   cosi'   come   e'   stato   modificato   dalla  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 settembre 2002;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Udite le Commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                      Modifiche all'articolo 3
           del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
  1.  L'articolo  3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  3  (Disposizioni generali). - 1. Nei Ministeri costituiscono
strutture di primo livello, alternativamente:
    a) i dipartimenti;
    b) le direzioni generali.
  2.  Nei  Ministeri  in  cui  le  strutture  di  primo  livello sono
costituite  da  dipartimenti  non puo' essere istituita la figura del
segretario   generale.  Nei  Ministeri  organizzati  in  dipartimenti
l'ufficio   del  segretario  generale,  ove  previsto  da  precedenti
disposizioni   di  legge  o  regolamento,  e'  soppresso.  I  compiti
attribuiti  a  tale  ufficio sono distribuiti tra i capi dipartimento
con il regolamento di cui all'articolo 4.".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 76 della Costituzione e' il seguente:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
              - L'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
              "Art.  87.  - Il Presidente delle Repubblica e' il capo
          dello  Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare
          messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previo, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica".
              -  La  legge  15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa",
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63
          (S.O.).
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300,
          recante:  "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
          dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59",  e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203
          (S.O.).
              -  Il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
          recante:  "Norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle
          dipendenze  delle amministrazioni pubbliche", e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106 (S.O.).
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
          2001,  n.  178, recante: "Regolamento di organizzazione del
          Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio", e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114
          (S.O.).
              - L'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n.137, recante la
          delega  per  la  riforma  dell'organizzazione del Governo e
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche' di enti
          pubblici,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8 luglio
          2002, n. 158, e' il seguente:
              "Art.  1  (Deleghe  di  cui  all'art.  11  della  legge
          15 marzo  1997,  n.  59).  -  1.  Il Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  diciotto  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore  della presente legge, nel rispetto delle competenze
          costituzionali  delle  regioni e delle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  uno  o  piu'  decreti legislativi,
          correttivi  o  modificativi  di  decreti  legislativi  gia'
          emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c)
          e  d),  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59, e successive
          modificazioni.  Resta  fermo  quanto  previsto dall'art. 28
          della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448,  come modificato
          dall'art. 2 della presente legge.
              2.  Nell'attuazione  della delega di cui al comma 1, il
          Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati
          negli  articoli  12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59, e successive modificazioni.
              3.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 sono
          adottati  previo parere della commissione di cui all'art. 5
          della  citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta
          giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi schemi.
          Decorso  tale termine, i decreti legislativi possono essere
          comunque adottati.
              4.  Al  comma  6  dell'art.  55 del decreto legislativo
          30 luglio  1999,  n. 300, e' aggiunto, in fine, il seguente
          periodo: "Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze,
          il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro competente, puo', con proprio decreto, differire o
          gradualizzare  temporalmente  singoli  adempimenti od atti,
          relativi    ai   procedimenti   di   riorganizzazione   dei
          Ministeri".
              -   La   legge   15   luglio  2002,  n.  145,  recante:
          "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per
          favorire  lo  scambio  di  esperienze  e  l'interazione tra
          pubblico e privato", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 172 del 24 luglio 2002.
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto
          2002,  n.  207,  recante: "Regolamento recante approvazione
          dello  statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente
          e  per i servizi tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del
          decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300", e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2002. n. 222 (S.O.).
              -  Il  comma  10,  dell'art.  1 della legge 24 dicembre
          1993,  n.  537,  recante: "Interventi correttivi di finanza
          pubblica",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del
          28 dicembre 1993 (S.O.), e' il seguente:
              "10.  Sono  trasferite  al  Ministero  dell'ambiente le
          funzioni  del  Ministero della marina mercantile in materia
          di  tutela  e  di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero
          dell'ambiente  si  avvale  dell'Istituto  centrale  per  la
          ricerca   scientifica   e  tecnologica  applicata  al  mare
          (ICRAM)".
              -  La  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n. 3,
          recante:  "Modifiche  al titolo V della parte seconda della
          Costituzione",  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n.
          248 del 24 ottobre 2001.