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LEGGE 23 dicembre 2002, n. 279

Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario.

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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 24-12-2002
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                    (Modifiche all'articolo 4-bis
                 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1.  All'articolo  4-bis  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  L'assegnazione  al  lavoro  all'esterno,  i permessi premio e le
misure  alternative  alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la
liberazione   anticipata,  possono  essere  concessi  ai  detenuti  e
internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e
internati  collaborino  con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter
della  presente  legge: delitti commessi per finalita' di terrorismo,
anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante
il  compimento  di  atti  di  violenza,  delitto  di cui all'articolo
416-bis   del  codice  penale,  delitti  commessi  avvalendosi  delle
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare
l'attivita'  delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli
articoli  600,  601,  602  e  630  del  codice  penale,  all'articolo
291-quater  del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in
materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope,
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9  ottobre  1990,  n.  309.  Sono  fatte  salve le disposizioni degli
articoli  16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I
benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per
uno  dei  delitti  di cui al primo periodo del presente comma purche'
siano  stati  acquisiti  elementi  tali  da escludere l'attualita' di
collegamenti   con   la   criminalita'  organizzata,  terroristica  o
eversiva,  altresi'  nei  casi  in  cui la limitata partecipazione al
fatto   criminoso,  accertata  nella  sentenza  di  condanna,  ovvero
l'integrale  accertamento  dei  fatti e delle responsabilita' operato
con  sentenza  irrevocabile,  rendono  comunque  impossibile un'utile
collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi in cui, anche se la
collaborazione  che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante,
nei  confronti  dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata
una  delle  circostanze  attenuanti previste dall'articolo 62, n. 6),
anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza
di  condanna,  dall'articolo  114  ovvero  dall'articolo 116, secondo
comma, del codice penale. I benefici di cui al presente comma possono
essere  concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la
sussistenza   di   collegamenti   con  la  criminalita'  organizzata,
terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui
ai  seguenti articoli: articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo
comma,  del codice penale, articolo 291-ter del citato testo unico di
cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43,  articolo  73  del  citato  testo  unico  di  cui  al decreto del
Presidente  della  Repubblica  9  ottobre 1990, n. 309, limitatamente
alle  ipotesi  aggravate  ai  sensi  dell'articolo  80,  comma 2, del
medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo
scopo  di  commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo
III,   sezione  I,  del  medesimo  codice,  dagli  articoli  609-bis,
609-quater  e  609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi
3,  3-bis  e  3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.";
b)  al  comma 2-bis, le parole: "terzo periodo" sono sostituite dalle
seguenti: "quarto periodo".
          Avvertenza:     Il testo delle note qui pubblicato e' stato
          redatto  dall'amministrazione  competente  per  materia, ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Il testo dell'art. 4-bis, della legge 26 luglio 1975,
          n.    354    (Norme    sull'ordinamento   penitenziario   e
          sull'esecuzione  delle  misure privative e limitative della
          liberta), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.  4-bis  (Divieto  di  concessione  dei benefici e
          accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
          taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
          i  permessi  premio e le misure alternative alla detenzione
          previste  dal  capo  VI, esclusa la liberazione anticipata,
          possono  essere  concessi  ai  detenuti  e  internati per i
          seguenti  delitti  solo  nei  casi  in  cui tali detenuti e
          internati  collaborino  con  la giustizia a norma dell'art.
          58-ter della presente legge: delitti commessi per finalita'
          di   terrorismo,   anche  internazionale,  o  di  eversione
          dell'ordine  democratico  mediante il compimento di atti di
          violenza,  delitto  di  cui  all'art.  416-bis  del  codice
          penale,   delitti  commessi  avvalendosi  delle  condizioni
          previste  dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare
          l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di
          cui  agli  articoli  600, 601, 602 e 630 del codice penale,
          all'art.  291-quater  del  testo  unico  delle disposizioni
          legislative  in  materia  doganale,  di  cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n. 43, e
          all'art.  74  del  testo  unico  delle  leggi in materia di
          disciplina   degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
          prevenzione,  cura  e  riabilitazione dei relativi stati di
          tossicodipendenza,  di  cui al decreto del Presidente dalla
          Repubblica  9 ottobre  1990,  n.  309.  Sono fatte salve le
          disposizioni   degli   articoli   16-nonies  e  17-bis  del
          decreto-legge   15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni  dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici
          suddetti  possono  essere  concessi ai detenuti o internati
          per  uno  dei  delitti di cui al primo periodo dal presente
          comma  purche'  siano  stati  acquisiti  elementi  tali  da
          escludere  l'attualita' di collegamenti con la criminalita'
          organizzata,  terroristica o eversiva, altresi' nei casi in
          cui   la   limitata   partecipazione  al  fatto  criminoso,
          accertata  nella  sentenza  di condanna, ovvero l'integrale
          accertamento  dei fatti e delle responsabilita' operato con
          sentenza   irrevocabile,   rendono   comunque   impossibile
          un'utile  collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi
          in  cui,  anche  se  la  collaborazione  che  viene offerta
          risulti   oggettivamente  irrilevante,  nei  confronti  dei
          medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle
          circostanze  attenuanti previste dall'art. 62, n. 6), anche
          qualora  il  risarcimento  del  danno  sia avvenuto dopo la
          sentenza  di  condanna, dall'art. 114 ovvero dall'art. 116,
          seconda  comma,  del  codice  penale.  I benefici di cui al
          presente  comma possano essere concessi solo se non vi sono
          elementi   tali   da   far   ritenere   la  sussistenza  di
          collegamenti con la criminalita' organizzata terroristica o
          eversiva,  ai  detenuti o internati per i delitti di cui ai
          seguenti  articoli:  articoli  575, 628, terzo comma e 629,
          secondo  comma,  del codice penale, art. 291-ter del citato
          testo   unico  di  cui  ai  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, art. 73 del citato testo
          unico  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica
          9 ottobre   1990,   n.   309,  limitatamente  alle  ipotesi
          aggravate  ai  sensi  dell'art.  80,  comma 2, del medesimo
          testo  unico,  art.  416 del codice penale, realizzato allo
          scopo  di  commettere delitti previsti dal libro II, titolo
          XII,  capo  III,  sezione  I,  del  medesimo  codice, dagli
          articoli  609-bis 609-quater e 609-octies del codice penale
          e  dall'art.  12,  commi  3,  3-bis e 3-ter del testo unico
          delle     disposizioni     concernenti     la    disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
              2.  Ai  fini  della  concessione dei benefici di cui al
          comma 1  il  magistrato  di  sorveglianza o il tribunale di
          sorveglianza  decide acquisite dettagliate informazioni per
          il  tramite  del  comitato  provinciale  per  l'ordine e la
          sicurezza  pubblica  competente  in  relazione  al luogo di
          detenzione  del  condannato. In ogni caso il giudice decide
          trascorsi    trenta    giorni    dalla   richiesta,   delle
          informazioni.  Al suddetto comitato provinciale puo' essere
          chiamato   a   partecipare   il   direttore   dell'istituto
          penitenziario in cui il condannato e' detenuto.
              2-bis.  Ai  fini della concessione dei benefici dei cui
          al comma 1, quarto periodo, il magistrato di sorveglianza o
          il  tribunale  di sorveglianza decide acquisite dettagliate
          informazioni  dal  questore. In ogni caso il giudice decide
          trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
              3.   Quando   il   comitato   ritiene   che  sussistano
          particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
          potrebbero  essere mantenuti con organizzazioni operanti in
          ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
          giudice  e  il  termine  di  cui al comma 2 e' prorogato di
          ulteriori  trenta  giorni  al fine di acquisire elementi ed
          informazioni da parte dei competenti organi centrali.
              3-bis.  L'assegnazione al lavoro all'estero, i permessi
          premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
          capo  VI,  non  possono  essere  concessi  ai  detenuti  ed
          internati   per   delitti   dolosi  quando  il  Procuratore
          nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica,
          d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per
          l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al
          luogo   di   detenzione  o  internamento,  l'attualita'  di
          collegamenti  con  la criminalita' organizzata. In tal caso
          si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3".