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LEGGE 23 dicembre 2002, n. 279

Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario.

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Testo in vigore dal: 24-12-2002
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                    (Modifiche all'articolo 4-bis
                 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1.  All'articolo  4-bis  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  L'assegnazione  al  lavoro  all'esterno,  i permessi premio e le
misure  alternative  alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la
liberazione   anticipata,  possono  essere  concessi  ai  detenuti  e
internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e
internati  collaborino  con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter
della  presente  legge: delitti commessi per finalita' di terrorismo,
anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante
il  compimento  di  atti  di  violenza,  delitto  di cui all'articolo
416-bis   del  codice  penale,  delitti  commessi  avvalendosi  delle
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare
l'attivita'  delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli
articoli  600,  601,  602  e  630  del  codice  penale,  all'articolo
291-quater  del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in
materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope,
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9  ottobre  1990,  n.  309.  Sono  fatte  salve le disposizioni degli
articoli  16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I
benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per
uno  dei  delitti  di cui al primo periodo del presente comma purche'
siano  stati  acquisiti  elementi  tali  da escludere l'attualita' di
collegamenti   con   la   criminalita'  organizzata,  terroristica  o
eversiva,  altresi'  nei  casi  in  cui la limitata partecipazione al
fatto   criminoso,  accertata  nella  sentenza  di  condanna,  ovvero
l'integrale  accertamento  dei  fatti e delle responsabilita' operato
con  sentenza  irrevocabile,  rendono  comunque  impossibile un'utile
collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi in cui, anche se la
collaborazione  che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante,
nei  confronti  dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata
una  delle  circostanze  attenuanti previste dall'articolo 62, n. 6),
anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza
di  condanna,  dall'articolo  114  ovvero  dall'articolo 116, secondo
comma, del codice penale. I benefici di cui al presente comma possono
essere  concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la
sussistenza   di   collegamenti   con  la  criminalita'  organizzata,
terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui
ai  seguenti articoli: articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo
comma,  del codice penale, articolo 291-ter del citato testo unico di
cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43,  articolo  73  del  citato  testo  unico  di  cui  al decreto del
Presidente  della  Repubblica  9  ottobre 1990, n. 309, limitatamente
alle  ipotesi  aggravate  ai  sensi  dell'articolo  80,  comma 2, del
medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo
scopo  di  commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo
III,   sezione  I,  del  medesimo  codice,  dagli  articoli  609-bis,
609-quater  e  609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi
3,  3-bis  e  3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.";
b)  al  comma 2-bis, le parole: "terzo periodo" sono sostituite dalle
seguenti: "quarto periodo".
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                    (Modifiche all'articolo 4-bis
                 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1.  All'articolo  4-bis  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  L'assegnazione  al  lavoro  all'esterno,  i permessi premio e le
misure  alternative  alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la
liberazione   anticipata,  possono  essere  concessi  ai  detenuti  e
internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e
internati  collaborino  con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter
della  presente  legge: delitti commessi per finalita' di terrorismo,
anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante
il  compimento  di  atti  di  violenza,  delitto  di cui all'articolo
416-bis   del  codice  penale,  delitti  commessi  avvalendosi  delle
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare
l'attivita'  delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli
articoli  600,  601,  602  e  630  del  codice  penale,  all'articolo
291-quater  del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in
materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope,
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9  ottobre  1990,  n.  309.  Sono  fatte  salve le disposizioni degli
articoli  16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I
benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per
uno  dei  delitti  di cui al primo periodo del presente comma purche'
siano  stati  acquisiti  elementi  tali  da escludere l'attualita' di
collegamenti   con   la   criminalita'  organizzata,  terroristica  o
eversiva,  altresi'  nei  casi  in  cui la limitata partecipazione al
fatto   criminoso,  accertata  nella  sentenza  di  condanna,  ovvero
l'integrale  accertamento  dei  fatti e delle responsabilita' operato
con  sentenza  irrevocabile,  rendono  comunque  impossibile un'utile
collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi in cui, anche se la
collaborazione  che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante,
nei  confronti  dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata
una  delle  circostanze  attenuanti previste dall'articolo 62, n. 6),
anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza
di  condanna,  dall'articolo  114  ovvero  dall'articolo 116, secondo
comma, del codice penale. I benefici di cui al presente comma possono
essere  concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la
sussistenza   di   collegamenti   con  la  criminalita'  organizzata,
terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui
ai  seguenti articoli: articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo
comma,  del codice penale, articolo 291-ter del citato testo unico di
cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43,  articolo  73  del  citato  testo  unico  di  cui  al decreto del
Presidente  della  Repubblica  9  ottobre 1990, n. 309, limitatamente
alle  ipotesi  aggravate  ai  sensi  dell'articolo  80,  comma 2, del
medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo
scopo  di  commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo
III,   sezione  I,  del  medesimo  codice,  dagli  articoli  609-bis,
609-quater  e  609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi
3,  3-bis  e  3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.";
b)  al  comma 2-bis, le parole: "terzo periodo" sono sostituite dalle
seguenti: "quarto periodo".