stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 settembre 2002, n. 272

Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-12-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2016)
nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Articoli
  • Principi generali
  • 1
  • 2
  • 3
  • Procedimento di autorizzazione e norme relative all'attività degli
    Organismi notificati e disposizioni per il funzionamento del
    Comitato tecnico di vigilanza sugli Organismi notificati.
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-12-2002
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
              i Ministri della giustizia, dell'economia
                    e delle finanze, della difesa
                    e delle attivita' produttive
  Visto  il  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, di recepimento
della   direttiva   93/15/CEE,   "relativa  all'armonizzazione  delle
disposizioni  in  materia di immissione sul mercato e controllo degli
esplosivi per uso civile";
  Visto  il  regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, recante il testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza;
  Visto   il   regio  decreto  6 maggio  1940,  n.  635,  recante  il
regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico;
  Vista  la  legge 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi";
  Vista  la  legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  la  "Procedura d'informazione nel settore
delle  norme  e  regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi   della   societa'  dell'informazione,  in  attuazione  della
direttiva  98/34/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del
22 giugno  1998,  modificata  dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998";
  Vista  la legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante "Nuove norme sulla
detenzione  delle  armi,  delle  munizioni,  degli  esplosivi  e  dei
congegni assimilati";
  Vista  la  legge  9 luglio  1990,  n. 185, recante "Nuove norme sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
armamento";
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni,   recante  "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo  e  di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
ed in particolare gli articoli 2 e 4 della stessa legge;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284,
e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  "Regolamento di
attuazione  degli  articoli  2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
riguardanti   i  termini  di  completamento  ed  i  responsabili  dei
procedimenti     imputati     alla     competenza     degli    organi
dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno";
  Vista  la  legge  6 febbraio 1996, n. 52, recante "Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994";
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
"Riforma  dell'organizzazione  del  Governo  a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Vista  la  legge  23 agosto  1988, n. 400, e successive modifiche e
integrazioni,  recante  la  "Disciplina  dell'attivita'  di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche";
  Ritenuto  che  occorre  dare attuazione all'articolo 4, comma 3, ed
all'articolo  14,  commi  1  e  2,  del  citato  decreto  legislativo
2 gennaio 1997, n. 7;
  Sentito  il  parere  della  Commissione  consultiva centrale per il
controllo  delle  armi  per  le  funzioni  consultive  in  materia di
sostanze   esplosive   e  infiammabili,  espresso  nelle  sedute  del
21 maggio 2002 e 20 giugno 2002;
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio di Stato n. 2778/02, espresso
dalla  Sezione  consultiva  per  gli atti normativi nell'adunanza del
26 agosto 2002;
  Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota prot. n. 52-1/A-30 (4593), del 10 settembre 2002;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Il  presente  decreto  concerne  l'immissione sul mercato degli
esplosivi  per  uso  civile  che  abbiano  superato  le  procedure di
valutazione di conformita' di cui agli articoli seguenti e provvede:
    a) a    disciplinare    il    procedimento    di   autorizzazione
dell'Organismo   notificato,   di  cui  all'articolo  3  del  decreto
legislativo  2 gennaio  1997,  n.  7,  d'ora  in avanti indicato come
decreto legislativo n. 7;
    b) a  disciplinare,  ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  2, del
decreto  legislativo n. 7, le modalita' di esecuzione delle verifiche
tecniche  e  degli  esami  necessari  all'accertamento da parte degli
Organismi  notificati  della  sussistenza dei requisiti essenziali di
sicurezza  di  cui all'allegato II al predetto decreto legislativo n.
7;
    c) ad individuare le modalita' di convocazione e di funzionamento
del  Comitato  tecnico, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
n. 7;
    d) ad adeguare, ai soli fini del libero scambio in ambito europeo
degli esplosivi per uso civile, le disposizioni regolamentari vigenti
alle  categorie  di  rischio,  alle  definizioni  ed  ai  criteri  di
classificazione  degli esplosivi previsti dalle raccomandazioni delle
Nazioni  Unite  relative  al  trasporto  di  merci  pericolose, fermo
restando  il regime autorizzatorio per la fabbricazione, il deposito,
la  detenzione,  la cessione ed il trasporto dei medesimi esplosivi e
le  misure  di  sicurezza  per  le  attivita'  di  fabbricazione e di
deposito  degli stessi, di cui al testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del
relativo  regolamento  di  esecuzione  approvato  con  regio  decreto
6 maggio 1940, n. 635;
    e) a  fissare  principi  e  criteri  direttivi  per adeguare alle
disposizioni   internazionali,   in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'allegato  I al decreto legislativo n. 7, i manufatti pirotecnici
riconosciuti   e  non  classificati  tra  i  prodotti  esplodenti  in
applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 14, commi 1 e 2, del
          decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (Recepimento della
          direttiva   93/15/CEE   relativa  all'armonizzazione  delle
          disposizioni   in  materia  di  immissione  sul  mercato  e
          controllo degli esplosivi per uso civile):
              "Art.  14.  - 1. Con decreto del Ministro dell'interno,
          di  concerto  con  i  Ministri di grazia e giustizia, delle
          finanze,  della  difesa  e  dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  da  emanarsi entro sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, e' adottato
          il   regolamento  di  esecuzione,  recante  in  particolare
          l'adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti alle
          categorie  di  rischio,  alle  definizioni  e ai criteri di
          classificazione     degli    esplosivi    previsti    dalle
          raccomandazioni  delle  Nazioni Unite relative al trasporto
          delle merci pericolose.
              2. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalita'
          di  esecuzione  delle  verifiche  tecniche  e  degli  esami
          necessari   all'accertamento,   da  parte  degli  organismi
          notificati, della sussistenza dei requisiti di sicurezza di
          cui all'allegato II.".
              - Per  il  testo  dell'art.  4,  comma  3,  del decreto
          legislativo  2 gennaio  1997,  n. 7 (per l'argomento vedasi
          nelle presenti note), vedasi nelle note all'art. 1.
              - Il  regio  decreto  18 giugno  1931,  n.  773,  reca:
          "Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
          sicurezza".
              - Il   regio  decreto  6 maggio  1940,  n.  635,  reca:
          "Approvazione  del  regolamento  per l'esecuzione del testo
          unico  18 giugno  1931,  n.  773,  delle  leggi di pubblica
          sicurezza".
              - La   legge  18 aprile  1975,  n.  110,  reca:  "Norme
          integrative della disciplina vigente per il controllo delle
          armi, delle munizioni e degli esplosivi".
              - La  legge  21 giugno  1986,  n. 317, reca: "Procedura
          d'informazione  nel  settore delle norme e regolamentazioni
          tecniche  e delle regole relative ai servizi della societa'
          dell'informazione  in  attuazione  della direttiva 98/34/CE
          del  Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
          modificata  dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio del 20 luglio 1998".
              - La  legge 21 febbraio 1990, n. 36, reca: "Nuove norme
          sulla   detenzione   delle  armi,  delle  munizioni,  degli
          esplosivi e dei congegni assimilati".
              - La  legge  9 luglio  1990, n. 185, reca: "Nuove norme
          sul  controllo  dell'esportazione,  importazione e transito
          dei materiali di armamento".
              - Si  riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge
          7 agosto   1990,   n.   241  (Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti amministrativi):
              "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento  consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
              2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
          tipo  di  procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
          disposto  per legge o per regolamento, il termine entro cui
          esso  deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
              3.  Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
              4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti.".
              "Art.  4.  - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
          per  legge  o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
          sono  tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
          relativo  ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
          responsabile  della istruttoria e di ogni altro adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale.".
              - Il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993,
          n. 284, reca: "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e
          4  della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini
          di   completamento   ed  i  responsabili  dei  procedimenti
          imputati  alla competenza degli organi dell'Amministrazione
          centrale e periferica dell'interno.".
              - La  legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1994.".
              - Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
          "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.".
              - Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 17, comma 3,
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              - Il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
          "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche".
          Note all'art. 1:
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 4, del decreto
          legislativo  2 gennaio  1997,  n. 7 (per l'argomento vedasi
          nelle note alle premesse):
              "Art.  3. - 1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento
          della   pubblica   sicurezza,   notifica  alla  Commissione
          dell'Unione europea e alle autorita' competenti degli altri
          Stati  membri  gli  organismi,  d'ora  in avanti denominati
          "organismi   notificati   ,  autorizzati  ad  espletare  le
          procedure  di  valutazione  della  conformita'  di  cui  al
          presente  decreto, i compiti specifici per i quali ciascuno
          di   essi  e'  stato  autorizzato,  nonche'  il  numero  di
          identificazione attribuito dalla medesima Commissione.
              2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello
          Stato,  ad  istituti universitari o di ricerca o a privati,
          aventi  i  requisiti  di  cui all'allegato III. Il medesimo
          decreto    autorizza    ciascun   organismo   al   rilascio
          dell'attestato  di esame "CE del tipo e all'espletamento di
          tutte  o  di  alcune  delle procedure di valutazione di cui
          all'allegato  V,  lettere B), C), D), E) ed F). La relativa
          istanza   e'   presentata   al   Ministero  dell'interno  -
          Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  corredata  dalla
          documentazione  comprovante  l'avvenuto  adempimento  degli
          oneri  di  cui all'art. 47, comma 2, della legge 6 febbraio
          1996, n. 52.
              Art.  4. - 1. Il Ministero dell'interno si avvale di un
          comitato   tecnico   per   vigilare   sull'attivita'  degli
          organismi notificati.
              2.   Il   comitato,   istituito   presso  il  Ministero
          dell'interno  e'  composto da: un presidente, con qualifica
          non inferiore a prefetto o a dirigente generale di pubblica
          sicurezza,  due  rappresentanti del Ministero dell'interno,
          due   rappresentanti   del   Ministero  della  difesa,  due
          rappresentanti  del Ministero dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato  e tre esperti in materia di esplosivi,
          anche  estranei alla pubblica amministrazione. I componenti
          appartenenti  ad amministrazioni dello Stato sono designati
          dalle  rispettive  amministrazioni  fra  i funzionari o gli
          ufficiali  di qualifica non superiore a dirigente superiore
          o grado corrispondente.
              3.  Il  presidente  e  i  componenti  del comitato sono
          nominati  con  decreto del Ministro dell'interno, durano in
          carica  cinque  anni e possono essere riconfermati non piu'
          di  una volta. Per ciascun componente effettivo e' nominato
          un   supplente.   Le   modalita'   di   convocazione  e  di
          funzionamento   del   comitato   sono   stabilite   con  il
          regolamento di esecuzione di cui all'art. 14.
              4.   Salvi   gli  ulteriori  adempimenti  previsti  per
          ciascuna  procedura  di  valutazione  della conformita', il
          comitato puo' richiedere ad ogni organismo notificato copia
          della documentazione relativa agli accertamenti eseguiti ed
          ogni ulteriore notizia o informazione occorrente.
              5.   Il   comitato,  nel  riscontrare  che  l'organismo
          notificato  non  soddisfa  piu'  i  requisiti  richiesti  o
          nell'accertare  gravi irregolarita' nello svolgimento delle
          procedure di valutazione di conformita' degli esplosivi, ne
          informa  il  Ministro  dell'interno,  il quale provvede con
          proprio    decreto,    di    concerto   con   il   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al ritiro
          dell'autorizzazione  a  svolgere  i  compiti  di  organismo
          notificato  e  puo'  disporre,  con  propria  ordinanza, la
          sospensione  immediata  delle  procedure  di valutazione di
          conformita' per le quali l'organismo era stato autorizzato.
          Del  ritiro  o  della sospensione dell'autorizzazione viene
          data  immediata  notizia  agli  altri  Stati membri ed alla
          Commissione dell'Unione europea.".
              - Per  il  testo  dell'art.  14,  comma  2, del decreto
          legislativo  2 gennaio  1997,  n. 7, vedasi nelle note alle
          premesse.
              - Per  la  rubrica  degli  allegati I e II, del decreto
          legislativo  2 gennaio  1997, n. 7, (per l'argomento vedasi
          nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.
              - Per  l'argomento del regio decreto 18 giugno 1931, n.
          773, vedasi nelle note alle premesse.
              - Per  l'argomento  del regio decreto 6 maggio 1940, n.
          635, vedasi nelle note alle premesse.
              - Il  decreto  del Ministro dell'interno 4 aprile 1973,
          reca:  "Modifiche all'allegato A al regolamento delle leggi
          di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
          1940, n. 635.".