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LEGGE 13 novembre 2002, n. 260

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal: 3-12-2002
al: 14-6-2011
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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
                         la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Il contributo dello Stato previsto in  favore  della  Biblioteca
italiana per ciechi "Regina  Margherita"  di  Monza  dall'articolo  1
della legge 20 gennaio 1994, n. 52, e' stabilito  nell'importo  annuo
di 4.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003. 
          Avvertenza: 
              Il testo della nota qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura della disposizione  di  legge
          alla quale e' operato  il  rinvio  e  della  quale  restano
          invariati il valore e l'efficacia. 
          Nota all'art. 1, comma 1: 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1994,  n.
          52 (Adeguamento  del  contributo  statale  a  favore  della
          biblioteca italiana "Regina Margherita") e' il seguente: 
              "Art. 1. - 1. A  decorrere  dall'esercizio  finanziario
          1993  il  contributo  annuo  dello  Stato  a  favore  della
          Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza
          di cui alla legge 22 dicembre 1981, n. 776,  e'  elevato  a
          lire  5.000  milioni,  anche  per  il  conseguimento  delle
          finalita' di cui all'art. 4 della presente legge.".