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DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2002, n. 257

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernenti gli italiani nel Mondo.

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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 16-11-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  1, commi 1, 2 e 3, della legge 6 luglio 2002, n.
137, recante delega al Governo per la riforma dell'organizzazione del
Governo  e  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, nonche' di
enti pubblici;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto
2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001,
recante  delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri
in   materia  di  italiani  nel  Mondo  al  relativo  Ministro  senza
portafoglio;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 settembre 2002;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Acquisito   il   parere   della  Commissione  parlamentare  di  cui
all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 ottobre 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e, ad
interim,  Ministro  degli  affari esteri, di concerto con il Ministro
per  gli italiani nel Mondo, con il Ministro per la funzione pubblica
e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
       Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
  1.  All'articolo  10,  comma  1,  del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, la lettera b) e' soppressa.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Il  testo  dell'art.  10  del decreto legislativo 30
          luglio 1999, n. 303 e' riportato nella nota all'art. 1.
          Note alle premesse:
              -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  Per  l'argomento  del  decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 303, si veda nella nota all'art. 1.
          Nota all'art. 1:
              -  Il  testo  dell'art.  10  del decreto legislativo 30
          luglio  1999,  n.  303,  (Ordinamento  della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15
          marzo  1997,  n.  59),  cosi'  come modificato dal presente
          decreto, e' il seguente:
              "Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).
          - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di
          seguito  individuati  i compiti relativi alle seguenti aree
          funzionali,  in  quanto  non  riconducibili  alle  autonome
          funzioni   di   impulso   indirizzo   e  coordinamento  del
          Presidente.  Ai  Ministeri interessati sono contestualmente
          trasferite   le  corrispondenti  strutture  e  le  relative
          risorse finanziarie, materiali ed umane:
                a) turismo  al  Ministero dell'industria, commercio e
          artigianato;
                b) (lettera soppressa);
                c) segreteria  del comitato per la liquidazione delle
          pensioni  privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma
          1,  lettera  s),  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, al
          Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
                d) aree  urbane, fatto salvo quanto previsto al comma
          5,  nonche'  Commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7
          della  legge  5  luglio  1989, n. 246, e Commissione per il
          risanamento  della  Torre  di Pisa, al Ministero dei lavori
          pubblici;
                e) diritto  d'autore  e  disciplina  della proprieta'
          letteraria,  nonche'  promozione delle attivita' culturali,
          nell'ambito    dell'attivita'    del    Dipartimento    per
          l'informazione  ed  editoria,  al Ministero per i beni e le
          attivita'  culturali,  come previsto dall'art. 52, comma 2,
          del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
              2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di
          cui  agli  articoli  12,  lettere f) e seguenti, e 13 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie
          dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma
          1  ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla entrata
          in   vigore  del  presente  decreto  quando  si  tratti  di
          strutture  in  atto  affidate  a  Ministri  con portafoglio
          mediante  delega  del  Presidente  del  Consiglio.  In caso
          diverso,  l'assunzione  di  responsabilita'  decorre  dalla
          individuazione,  mediante  apposito  decreto del Presidente
          del Consiglio, delle risorse da trasferire.
              3.  A  decorrere dalla data di inizio della legislatura
          successiva  a  quella  in  cui il presente decreto entra in
          vigore,  sono  trasferiti al Ministero dell'interno, con le
          inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
          svolti   dagli  uffici  dei  commissari  di  Governo  nelle
          regioni.
              4.  A  decorrere  dalla  data  di  cui al comma 3, sono
          trasferiti  al  Ministero  del lavoro, della salute e delle
          politiche  sociali, secondo le disposizioni di cui all'art.
          45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,
          i  compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali
          della  Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente
          trasferite  le  inerenti  risorse  finanziarie materiali ed
          umane.
              5.  A  decorrere  dalla  data  di  cui al comma 3, sono
          trasferiti   al   Ministero   delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  di  cui  all'art. 41 del decreto legislativo sul
          riordinamento   dei  Ministeri,  con  le  inerenti  risorse
          finanziarie,  materiali  e  umane,  i  compiti  esercitati,
          nell'ambito   del  Dipartimento  delle  aree  urbane  della
          Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
              6.  A  decorrere  dalla data di cui al comma 3, o dalla
          diversa  data  indicata  in sede di riordino dei Ministeri,
          sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse  finanziarie,
          materiali   ed   umane,   all'Agenzia   per  la  protezione
          dell'ambiente  e  per i servizi tecnici, di cui all'art. 38
          del   decreto   legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
          successive  modificazioni, le funzioni del Dipartimento per
          i  servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio
          sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art.
          91  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112, e
          successive   modificazioni.   Sono   escluse  dal  suddetto
          trasferimento  le  funzioni gia' attribuite all'Ufficio per
          il  sistema  informativo  unico, che restano assegnate alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e sono affidate al
          Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
              7. E' istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9
          del   decreto   legislativo  sul  riordino  dei  Ministeri,
          l'Agenzia   per   il   servizio  civile,  alla  quale  sono
          trasferiti,  con le inerenti risorse finanziarie, materiali
          ed  umane,  i  compiti attribuiti all'Ufficio nazionale del
          servizio   civile  dalla  legge  8  luglio  1998,  n.  230.
          L'Agenzia  svolge  altresi'  i compiti relativi al servizio
          sostitutivo  di  quello di leva previsti dall'art. 46 della
          legge  27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia e' soggetta alla
          vigilanza    della    struttura   centrale   che   esercita
          attribuzioni nell'area funzionale dei diritti sociali.
              8.  L'Agenzia,  in  particolare,  organizza, gestisce e
          verifica   la  chiamata  e  l'impiego  degli  obiettori  di
          coscienza,   promuovendone  e  curandone  la  formazione  e
          l'addestramento,  anche in vista della pianificazione degli
          eventuali richiami in caso di pubbliche calamita'.
              9.  Lo  statuto  dell'Agenzia  di  cui  al  comma  7 e'
          adottato con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni,
          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri  e  del  Ministro  vigilante,  di  concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica.   Gli   organi  dell'Ufficio  nazionale  per  il
          servizio  civile  operano  sino  alla  data di nomina degli
          organi previsti dallo statuto dell'Agenzia.
              10.  La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di
          supporto  alla  Cancelleria  dell'Ordine  al  merito  della
          Repubblica  e  dell'Ufficio  di  segreteria  del  Consiglio
          supremo  della difesa sono stabilite da appositi protocolli
          d'intesa  tra  Segretariato generale della Presidenza della
          Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
              11.  Gli organi collegiali le cui strutture di supporto
          sono    dal    presente   decreto   trasferite   ad   altre
          amministrazioni,    operano   presso   le   amministrazioni
          medesime.