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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 2002, n. 252

Regolamento recante modifiche al regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, concernente il servizio sanitario aeronautico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 27-11-2002
al: 8-10-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  il  regio  decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, convertito
dalla  legge  18  marzo  1926,  n. 562, concernente l'ordinamento del
servizio  sanitario aeronautico, ed in particolare l'articolo 14, che
prevede   l'emanazione   di  un  apposito  regolamento  sul  servizio
sanitario aeronautico;
  Visto   il   regio   decreto  7  ottobre  1926,  n.  2410,  recante
approvazione del regolamento sul servizio sanitario aeronautico;
  Visto  l'articolo  17,  commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 settembre 2002;
  Sulla proposta del Ministro della difesa;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.  L'articolo  71  del  regio  decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  71  -  1.  L'assistenza sanitaria notturna presso gli enti
aeronautici  aeroportuali  e' assicurata da un ufficiale medico sulla
base di appositi turni di servizio o di reperibilita'.".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse.
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  Il  regio  decreto-legge  8  ottobre  1925, n. 1879,
          convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 9 novembre 1925.
              -  Il  regio  decreto  7  ottobre  1926,  n.  2410,  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  60 del 14 marzo
          1927.
              -  La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio dei Ministri", e' pubblicata nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 214 del 12 novembre
          1988; si riporta il testo dell'art. 17, commi 1 e 4:
                "1.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere  del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possono  essere emanati
          regolamenti per disciplinare:
                  a)   l'esecuzione   delle   leggi   e  dei  decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                  b)  l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                  c)  le materie in cui manchi la disciplina parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                  d)   l'organizzazione  ed  il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                  e) l'organizzazione  del  lavoro  ed  i rapporti di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali.
              (Omissis).
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione  di  "regolamento sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".