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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2002, n. 240

Regolamento recante modifica degli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, in materia di pagamento della vincita nel gioco del lotto.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-11-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, recante ordinamento del gioco
del lotto e misure per il personale del lotto;
  Vista  la  legge  19 aprile 1990, n. 85, recante modificazioni alla
legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, ed
in  particolare  l'articolo  7,  comma 1,  il  quale prevede che, con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica, su proposta del Ministro
delle  finanze,  di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate
norme  regolamentari  per  l'applicazione e l'esecuzione della citata
legge n. 528 del 1982;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n.
303,  come modificato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo
1994,  n.  239,  recante il regolamento di applicazione ed esecuzione
delle citate leggi n. 528 del 1982, e n. 85 del 1990;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n.  560,  recante regolamento concernente la disciplina del gioco del
lotto affidato in concessione, ed in particolare l'articolo 1, che ha
sostituito integralmente il Titolo V del decreto del Presidente della
Repubblica n. 303 del 1990, con gli articoli da 28 a 42;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 15 luglio 2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 settembre 2002;
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  34  del  decreto  del Presidente della Repubblica 7
agosto  1990,  n.  303,  introdotto  dal decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  34 (Pagamento delle vincite da parte dei raccoglitori). - 1.
Per  le  vincite  di importo non superiore a 2.300 euro, lo scontrino
deve  essere  presentato  al raccoglitore che ha ricevuto la giocata.
Quest'ultimo provvede al ritiro dello scontrino ed al pagamento della
vincita,  previo  accertamento  dell'integrita'  e  completezza dello
stesso,  nonche'  previa  validazione  da  parte  del  concessionario
tramite l'utilizzo del sistema di automazione.
  2.  Nell'ultimo  giorno  utile  per  la  richiesta di pagamento, e'
consentito  al  vincitore  di presentare lo scontrino direttamente al
concessionario,   mediante   lettera  raccomandata  con  ricevuta  di
ritorno, che provvedera' al pagamento della vincita.
  3.  Il  raccoglitore deve inviare ogni venerdi', a mezzo assicurata
postale,  al  competente  Ispettorato compartimentale dei monopoli di
Stato  un plico contenente una copia dell'estratto conto, l'attestato
di  versamento  al  concessionario  del  saldo  a debito dell'importo
pagato   e  gli  originali  degli  scontrini  annullati,  rimborsati,
digitati  manualmente, giocati presso rivendite speciali e non pagati
dalle stesse, le schede del lotto telefonico e gli scontrini relativi
a vincite prenotate.
  4.  Al  raccoglitore  che  effettui il versamento mediante ritenuta
diretta  in  conto  corrente  postale  o  bancario  e'  consentito di
svolgere  le  operazioni  descritte  al  comma 3 il primo venerdi' di
ciascun  mese,  fermo restando il termine settimanale previsto per le
operazioni  di  chiusura  della settimana contabile e per il relativo
versamento degli introiti.
    5.  Gli  scontrini  non ricompresi tra quelli indicati al comma 3
sono   affidati   in   custodia  al  raccoglitore,  che  ne  cura  la
conservazione  per  un  anno  dall'emissione,  provvedendo  poi  alla
relativa  distruzione;  i  competenti Ispettorati compartimentali dei
monopoli  di Stato esercitano l'attivita' di controllo sulla corretta
custodia   degli   scontrini   in  questione,  mediante  verifiche  o
disponendone l'acquisizione, anche con criteri di campionatura.
  6.   Analogamente,   i   controlli   sugli  scontrini  inviati  dai
raccoglitori  ai  sensi del comma 3 devono essere effettuati entro un
anno   dalla   data  di  emissione,  decorso  il  quale  termine  gli
Ispettorati  compartimentali  dei  monopoli  di Stato ne cureranno la
distruzione.
  7.   Il  concessionario  trasmette  settimanalmente  al  competente
Ispettorato  compartimentale  dei  monopoli  di  Stato,  ai  fini dei
necessari   controlli  amministrativi,  un  tabulato  contenente  gli
estratti   conto  di  ciascun  raccoglitore,  i  relativi  versamenti
effettuati nonche' la segnalazione dei casi di ritardato, parziale od
omesso  versamento, per le determinazioni che dovranno essere assunte
dallo stesso Ispettorato.".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgasione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettera delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
          1990,   n.  303,  reca:  "Regolamento  di  applicazione  ed
          esecuzione  delle  leggi 2 agosto 1982, n. 528, e 19 aprile
          1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto".
          Note alle premesse:
              - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 19 aprile
          1990,  n.  85  (Modificazioni  alla legge 2 agosto 1982. n.
          528, sull'ordinamento del gioco del lotto):
              "Art.  7.  -  1.  Il  regolamento  di  applicazione  ed
          esecuzione   della  legge  2  agosto  1992,  n.  528,  come
          modificata  dalla presente legge, sara' emanato con decreto
          del  Presidente  ella  Repubblica  su proposta del Ministro
          delle  finanze,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge.
              2.  Con  il  regolamento  di applicazione ed esecuzione
          saranno determinati:
                a) i  punti  di  raccolta  del gioco, salvo ulteriore
          determinazione   per  effetto  delle  disposizioni  di  cui
          all'art.  5,  e  la  loro  ubicazione  nel territorio dello
          Stato, tenuto conto di obiettivi criteri di funzionalita' e
          produttivita';
                b) la  disciplina  del  rapporto di concessione con i
          raccoglitori del gioco;
                c)  le  modalita'  per l'organizzazione del gioco per
          l'effettuazione  e  la  ricezione  delle  giocate,  per  la
          contablizzazione  e  l'esecuzione  dei  versamenti,  per la
          custodia   e  la  conservazione  delle  scommesse,  per  la
          pubblicita' ed il pagamento delle vincite;
                d) le  modalita'  per  i  riscontri ed i controlli da
          parte  dell'amministrazione per la proposizione dei ricorsi
          amministrativi avverso il mancato pagamento delle vincite.
              3.   Il   compenso   per  il  raccoglitore  del  gioco,
          comprensivo  di  ogni  spesa  ed  onere  sara'  fissato dal
          predetto  regolamento  in  misura non inferiore al 10 e non
          superiore al 12 per cento delle riscossioni lorde.
            4.  Il  raccoglitore  e'  tenuto  a  fornire una cauzione
          dell'importo   di   lire  10  milioni,  anche  a  mezzo  di
          fidejussione bancaria o assicurativa, singola o cumulativa.
          La  misura  di detta cauzione e' ridotta ad un ventesimo se
          pres:ata    collettivamente    e   solidalmente   da   piu'
          concessionari e per un importo minimo di lire 25 milioni. A
          partire   dall'esercizio   successivo,  il  predetto  primo
          importo   sara'   commisurato   all'ammontare  medio  delle
          riscossioni  di  una  settimana  conseguito  nell'esercizio
          precedente arrotondato al milione successivo.
              5.  Per  la  copertura  dei  rischi derivanti da furti,
          rapine ed incendio, che abbiano per oggetto gli incassi del
          gioco  del  lotto,  i  ricevitori  sono tenuti a stipulare,
          anche  in  forma  collettiva,  apposita  assicurazione.  La
          copertura prevista deve essere pari alla meta' dell'incasso
          medio settimanale".
              -  Il  comma  1  dell'art.  17  della legge n. 400/1998
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art.  74  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,   prevede   che   con   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possano
          essere emanati regolamenti per:
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi;
                b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
              Il  comma 4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.