stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2002, n. 237

Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, in materia di dislocazione delle sedi delle direzioni interregionali della Polizia di Stato.

nascondi
vigente al 27/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 13-11-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, concernente il
riordinamento della struttura organizzativa delle articolazioni
  centrali   e   periferiche   dell'Amministrazione   della  pubblica
  sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n.
208,  con  il  quale  e' stato emanato il regolamento per il riordino
della   struttura   organizzativa   delle  articolazioni  centrali  e
periferiche della Polizia di Stato;
  Ritenuta  l'opportunita'  di apportare modificazioni alla tabella 1
allegata al predetto regolamento, relativamente all'indicazione della
sede delle Direzioni interregionali della Polizia di Stato;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 25 febbraio
  2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 settembre 2002;
  Sulla proposta del Ministro dell'interno;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. La Tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 2001, n. 208, e' sostituita dalla seguente:
                                                            Tabella 1
                                      (prevista dall'art. 6, comma 1)
NUMERO, SEDE E COMPETENZA TERRITORIALE DELLE DIREZIONI INTERREGIONALI
   DELLA POLIZIA DI STATO
  1.  Torino:  Direzione interregionale della Polizia di Stato per le
regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria;
  2.  Milano:  Direzione interregionale della Polizia di Stato per le
regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;
  3.  Padova:  Direzione interregionale della Polizia di Stato per le
regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;
  4.  Firenze: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le
regioni Toscana, Umbria e Marche;
  5.  Roma:  Direzione  interregionale  della Polizia di Stato per le
regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna;
  6.  Napoli:  Direzione interregionale della Polizia di Stato per le
regioni Campania, Molise, Puglia e Basilicata;
  7.  Catania: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le
regioni Sicilia e Calabria.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 12 settembre 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2002
  Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 381
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della
          Repubblica   italiana   conferisce   al   Presidente  della
          Repubblica  il potere di promulgare le leggi e di emanare i
          decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
              -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 17, comma 2,
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              -  Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 31 marzo
          2000,  n.  78  (Delega  al  Governo  in materia di riordino
          dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,
          del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  e della Polizia di
          Stato.  Norme  in  materia  di coordinamento delle Forze di
          polizia):
              "Art.   6  (Disposizioni  per  l'Amministrazione  della
          pubblica  sicurezza  e  per alcune attivita' delle Forze di
          polizia  e  delle  Forze  armate).  - 1. Con regolamento da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400,  e'  determinata  la  struttura
          organizzativa  delle  articolazioni  centrali e periferiche
          dell'Amministrazione   della   pubblica  sicurezza  di  cui
          all'art.  31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1
          aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari stanziamenti
          di  bilancio  e  delle  dotazioni organiche complessive del
          personale, osservando i seguenti criteri:
                a) economicita', speditezza e rispondenza al pubblico
          interesse dell'azione amministrativa;
                b) articolazione  degli uffici per funzioni omogenee,
          anche  attraverso  la  diversificazione  fra  strutture con
          funzioni  finali  e  quelle  con  funzioni strumentali o di
          supporto;
                c) ripartizione a livello centrale e periferico delle
          funzioni  di  direzione  e  controllo, con riferimento alla
          funzione di cui all'art. 4, numero 3), della legge 1 aprile
          1981,   n.   121,  secondo  coerenti  linee  di  dipendenza
          gerarchica o funzionale;
                d) flessibilita'  organizzativa,  da conseguire anche
          con atti amministrativi (1/e).
              2.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  1  prevede  le
          corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e
          istituti   individuati   e   quelle   previgenti,   nonche'
          l'abrogazione,  con effetto dalla data di entrata in vigore
          delle   norme   regolamentari,   delle  disposizioni  degli
          articoli 31 e 34 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
              3.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
          regolamento  di cui al presente articolo, la lettera a) del
          secondo  comma  dell'art.  3  della legge 1 aprile 1981, n.
          121,  e'  sostituita  dalla  seguente: 3. Identico. "a) dal
          personale   addetto  agli  uffici  del  dipartimento  della
          pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti
          in cui la stessa si articola; .
              4.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  da emanare ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono  determinate  le  modalita'  per il reclutamento ed il
          trasferimento  ad  altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
          alle  specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
          e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
          armate,  nonche'  le  condizioni  per  le  sponsorizzazioni
          individuali  e  collettive,  con  l'osservanza dei seguenti
          criteri:
                a) valutazione,  per  il  personale  da reclutare nei
          gruppi  sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
          ottenuti nell'anno precedente;
                b) previsione  che  i  gruppi  sportivi  delle  Forze
          armate,  delle  Forze  di polizia e del Corpo nazionale dei
          vigili  del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
          Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
          nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
          ai  fini  sportivi  e  possano ottenere l'affiliazione alle
          federazioni  sportive  sulla  base delle disposizioni dello
          statuto  del  CONI,  anche  in  deroga  ai  principi e alle
          disposizioni  per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
          societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
                c) valutazione,  per  il personale da reclutare nelle
          bande  musicali,  della  specifica  professionalita'  e  di
          titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
                d) previsione  che  il personale non piu' idoneo alle
          attivita'  dei  gruppi  sportivi e delle bande musicali, ma
          idoneo  ai  servizi  d'istituto,  possa essere impiegato in
          altre  attivita'  istituzionali o trasferito in altri ruoli
          delle amministrazioni di appartenenza;
                d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per
          l'autorizzazione  delle  sponsorizzazioni e di destinazione
          dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43,
          comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
              5.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore dei
          regolamenti  di  cui  al comma 4, sono abrogate le seguenti
          disposizioni:
                a) l'art.  62  della  legge 10 maggio 1983, n. 212, e
          successive modificazioni;
                b) gli  articoli  12, 13, 14, 15 e 28 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30 aprile 1987, n. 240, come
          modificato  dall'art.  10 del decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 197;
                c) il  capo  III  del decreto legislativo 27 febbraio
          1991, n. 78, e successive modificazioni;
                d) il  capo  III  del decreto legislativo 27 febbraio
          1991, n. 79;
                e) l'art.  33,  commi  2,  3,  4  e  5,  del  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 196.".
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
          2001,  n.  208  reca:  "Regolamento  per  il riordino della
          struttura  organizzativa  delle  articolazioni  centrali  e
          periferiche  dell'amministrazione della pubblica sicurezza,
          a norma dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78".
          Nota all'art. 1:
              -  Per  l'argomento  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  22 marzo  2001,  n.  208,  v.  nelle  note alle
          premesse.