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LEGGE COSTITUZIONALE 23 ottobre 2002, n. 1

Cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 10-11-2002
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la 
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti hanno approvato; 
  Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata: 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
la seguente legge costituzionale: 
 
                               Art. 1. 
  1. I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e 
finale della Costituzione esauriscono  i  loro  effetti  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, 
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 23 ottobre 2002 
 
                               CIAMPI 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1, comma 1:
              -  Il  testo  dei  commi  primo  e  secondo  della XIII
          disposizione transitoria e finale della Costituzione, i cui
          effetti si esauriranno a decorrere dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, e' il seguente:
              "XIII.  -  I  membri e i discendenti di Casa Savoia non
          sono  elettori  e non possono ricoprire uffici pubblici ne'
          cariche elettive.
              Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro
          discendenti  maschi  sono vietati l'ingresso e il soggiorno
          nel territorio nazionale.".