stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2002, n. 216

Ratifica delle decisioni adottate dal XXII Congresso dell'Unione postale universale - UPU - tenutosi a Pechino dal 23 agosto al 19 settembre 1999, e loro esecuzione

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/2002
nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-10-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visto l'articolo 87 della Costituzione;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 27 dicembre
1965,  n.  1717,  recante  esecuzione degli Atti adottati a Vienna il
10 luglio 1964 dal XV Congresso dell'Unione postale universale (UPU);
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1997,
n. 98, concernente regolamento di esecuzione delle decisioni adottate
dal  XXI  Congresso  dell'UPU,  tenutasi  a  Seoul  dal  22 agosto al
14 settembre 1994;
    Visto  l'articolo  17,  commi  1, lettera c), e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
    Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 giugno 2002;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 luglio 2002;
    Sulla  proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad
interim,  Ministro  degli  affari  esteri, di concerto con i Ministri
dell'interno, della giustizia e delle comunicazioni;
                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1. Piena ed intera esecuzione e' data alle decisioni adottate dal
XXII   Congresso   dell'Unione   postale   universale  (UPU)  recanti
modifiche:   al   sesto  protocollo  addizionale  della  Costituzione
dell'UPU,  al  regolamento  generale  dell'Unione postale universale,
alla Convenzione postale universale e protocollo finale e all'accordo
relativo  ai servizi di pagamento della posta, tenutosi a Pechino dal
23 agosto al 15 settembre 1999.
    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

      Dato a Roma, addi' 2 agosto 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei  Ministri  e,  ad interim, Ministro
                              degli affari esteri
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Gasparri, Ministro delle comunicazioni

Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2002
  Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 276
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note qui pubblicato, e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi  e  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato
          con  D.P.R.  28 dicembre  1985,  n.  1092,  al solo fine di
          facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di legge alle
          quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma  quinto,  della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
          dicembre  1965,  n. 1717, provvede al recepimento sul piano
          interno,  mediante  Regolamento,  degli Atti internazionali
          relativi  alla  costituzione  dell'Organismo internazionale
          denominato  "Unione postale universale", con sede in Berna,
          al quale aderiscono tutti i Paesi riconosciuti dall'O.N.U.
              -  Il  decreto  3 febbraio  1997,  n.  98,  provvede al
          recepimento  sul  piano  interno,  mediante regolamento, di
          talune  modifiche delle regole universali postali apportate
          nel corso del XXI Congresso dell'Unione postale universale,
          tenutosi a Seoul nel 1994.
              -  Il  comma  1, lettera c), ed il comma 4 dell'art. 17
          della  legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  attribuisce  al
          Governo  il  potere di emanare regolamenti di esecuzione di
          leggi  vigenti,  previo  parere  del Consiglio di Stato. Si
          trascrive,  qui  di  seguito,  il  testo  del  comma 1 e la
          lettera c) del medesimo:
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla  rchiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                  a) - b) (omissis);
                  c) le  materie in cui manchi la disciplina da parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;".
              - Si trascrive altresi' il testo del comma 4 del citato
          art. 17 della legge n. 400 del 1988:
              "4.  I  regolamenti  di cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".