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DECRETO-LEGGE 24 settembre 2002, n. 209

Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-9-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 265 (in G.U. 23/11/2002, n. 275).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2023)
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Testo in vigore dal: 25-9-2002
al: 23-11-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  operare
interventi  in materia di razionalizzazione della base imponibile, di
contrasto   alla  elusione  fiscale,  di  crediti  d'imposta  per  le
assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i
concessionari della riscossione e di imposta di bollo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 settembre 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
           Disposizioni in materia di fiscalita' d'impresa

  1.  A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente
al  31  dicembre  2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, in
deroga alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:
   a)   ai   fini   della  determinazione  del  valore  minimo  delle
partecipazioni  in societa' non negoziate in mercati regolamentati di
cui  agli  articoli  61,  comma 3, e 66, comma 1-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  non  si  tiene conto delle
diminuzioni  patrimoniali  derivanti  dalla  distribuzione  di utili,
nonche' delle diminuzioni patrimoniali derivanti da costi ed oneri di
qualsiasi natura non fiscalmente deducibili, in tutto o in parte, per
la  societa'  partecipata.  Per  le  partecipazioni  in  societa' non
residenti  la  deducibilita'  fiscale  e'  determinata  applicando le
disposizioni  dell'articolo  127-bis,  comma  6, secondo periodo, del
predetto  testo  unico,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986;
   b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a
partecipazioni  che  costituiscono  immobilizzazioni finanziarie sono
deducibili  in  quote  costanti  nell'esercizio  in  cui  sono  state
iscritte e nei quattro successivi;
   c)  ai  fini dell'applicazione del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 466, non si tiene conto dell'incremento percentuale previsto
dalla  disposizione  di  cui  all'articolo  1,  comma 1, dello stesso
decreto  e la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del
capitale  investito  di  cui  alla  medesima  disposizione e' pari al
saggio degli interessi legali.
  2.  A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in   vigore   del   presente   decreto,  gli  accantonamenti  di  cui
all'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917, sono deducibili in misura non superiore al novantotto
per  cento  della  media  di quelli dedotti nei tre periodi d'imposta
precedenti.  L'ammontare  complessivo degli accantonamenti che supera
il  predetto  limite e' deducibile in quote costanti nei nove periodi
d'imposta successivi.
  3.  In funzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'acconto
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche per il periodo
d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto  e' calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo
1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che
si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.
  4.   Relativamente   alle  minusvalenze  di  ammontare  complessivo
superiore   a  dieci  milioni  di  euro,  derivanti  da  cessioni  di
partecipazioni   che   costituiscono   immobilizzazioni   finanziarie
realizzate, anche a seguito di piu' atti di disposizione, a decorrere
dal  periodo  d'imposta  in  corso alla data di entrata in vigore del
presente  decreto, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate
i  dati  e  le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento
della  conformita'  dell'operazione  di  cessione con le disposizioni
dell'articolo  37-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973, n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle  entrate,  emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  sono  stabiliti  i dati e le notizie
oggetto  di  comunicazione,  nonche'  le  procedure e i termini della
stessa.  In  caso  di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la
minusvalenza realizzata e' fiscalmente indeducibile.
  5.  Fatti  salvi  i  casi di specifica contestazione in ordine alle
fattispecie  di  cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre
1997,  n. 358, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza,
e'  precluso  ogni accertamento tributario, relativamente ai maggiori
valori  iscritti  in  bilancio  per  effetto  della  imputazione  dei
disavanzi da annullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti dai
commi  2,  3  e  4  del predetto articolo 6, con il versamento di una
somma  pari  al quattro per cento dei predetti maggiori valori. Resta
fermo  il  potere  dell'amministrazione  finanziaria di verificare la
sussistenza  delle  condizioni  ed  il  rispetto dei limiti di cui al
citato  articolo  6. La somma non e' deducibile ai fini delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ed e'
versata in un'unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002.