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DECRETO-LEGGE 25 settembre 2002, n. 210

Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-9-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 266 (in G.U. 23/11/2002, n.275).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2002)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 24-11-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di incentivare
l'emersione  del lavoro sommersa, introducendo le opportune modifiche
ed integrazioni alla specifica normativa di cui alla legge 18 ottobre
2001,  n. 383, anche al fine di dare attuazione a quanto convenuto in
materia  tra  Governo  e  organizzazioni sindacali nel luglio scorso,
nonche'  prorogando  il  termine  di  efficacia  delle  clausole  dei
contratti  collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti
di lavoro a tempo parziale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 settembre 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
            Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383

  ((1.  All'articolo  1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n.
383,  dopo  le  parole:  "atto  di  conciliazione"  sono  inserite le
seguenti:  "nel  quale  sia  indicato  il  livello  di  inquadramento
attribuito  al  lavoratore, come specificato dal contratto collettivo
nazionale  di  lavoro di riferimento, sottoscritto dalle associazioni
sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative  dei  lavoratori e
degli imprenditori o, in mancanza, dai contratti collettivi stipulati
per  le  categorie  affini,"  e  sono  aggiunte,  in fine, le parole:
"sottoscritti  dalle  associazioni  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori")).
  2.  L'articolo  1-bis  della  legge  18  ottobre  2001,  n. 383, e'
sostituito dal seguente:
"Art.   1-bis  (Emersione  progressiva).  1.  In  ogni  capoluogo  di
provincia sono istituiti presso le direzioni provinciali del lavoro i
Comitati  per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). I Comitati
sono composti da 16 membri nominati dal prefetto; otto dei quali sono
designati  rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali,  dal  Ministero  dell'ambiente, dall'INPS, dall'INAIL, dalla
ASL,   dal   comune,   dalla   regione   e  dalla  Prefettura-Ufficio
territoriale  del  Governo,  e  otto  designati in maniera paritetica
dalle  organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
sul  piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro.
Il  componente  designato  dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  assume  le  funzioni  di  presidente.  ((La regione e l'ANCI
provvedono,   rispettivamente,   ad   individuare,   nell'ambito  del
territorio   provinciale,   l'ASL   e   il   comune  competente  alla
designazione.))  I Comitati sono nominati entro il 30 ottobre 2002. I
Comitati  possono  operare  qualora  alla  predetta  data siano stati
nominati  la meta' piu' uno dei componenti. Le funzioni di segreteria
dei CLES sono svolte dalle direzioni provinciali del lavoro.
((1-bis.  Per  l'attivita' e il funzionamento dei CLES e' autorizzata
la  spesa massima di 500.000 euro per l'anno 2002 e di 2,6 milioni di
euro   a   decorrere   dall'anno   2003,  cui  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.))
2.  In  alternativa  alla  procedura  prevista  dall'articolo  1, gli
imprenditori  presentano  al  CLES  di  cui  al comma 1, dove ha sede
l'unita'  produttiva,  entro il 28 febbraio 2003 un piano individuale
di emersione contenente:
a) le  proposte  per  la  progressiva regolarizzazione ed adeguamento
   agli  obblighi  previsti  dalla  normativa vigente per l'esercizio
   dell'attivita',  relativamente a materie diverse da quella fiscale
   e  contributiva,  in  un  periodo  non  superiore a diciotto mesi,
   eventualmente  prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate
   esigenze;
b) le  proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti
   dai  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  in  materia  di
   trattamento  economico ((sottoscritti dalle associazioni sindacali
   comparativamente  piu'  rappresentative  dei  lavoratori e degli e
   degli  imprenditori)),  in  un  periodo  comunque non superiore al
   triennio  di  emersione,  mediante  ((sottoscrizione  con apposito
   verbale)) aziendale degli accordi sindacali collettivi a tale fine
   conclusi,  a  livello provinciale, tra le organizzazioni sindacali
   comparativamente   piu'   rappresentative  e  le  associazioni  di
   rappresentanza  dei  datori  di  lavoro  con riferimento a ciascun
   settore economico; per i settori economici per i quali non operano
   organi  di rappresentanza dei datori di lavoro o dei lavoratori in
   sede  provinciale,  i  predetti  accordi possono essere conclusi a
   livello  nazionale  o  regionale ((;le proposte per il progressivo
   adeguamento  agli obblighi in materia di trattamento economico, in
   assenza  di  contratti  collettivi  nazionali di lavoro propri del
   settore   economico  interessato,  devono  fare  riferimento  agli
   obblighi  previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro di
   settori omogenei));
c) il  numero  e  la  remunerazione  dei  lavoratori  che  si intende
   regolarizzare;
d) l'impegno  a  presentare  un'apposita  dichiarazione  di emersione
   successivamente alla approvazione del piano da parte del CLES.
((3.  I CLES operano in collaborazione con le commissioni provinciali
istituite ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre
1998,  n.  448, e successive modificazioni. Di tali commissioni fanno
parte,   ove   gia'   non   presenti,   le  organizzazioni  sindacali
comparativamente  piu' rappresentative sul piano nazionale dei datori
di  lavoro  e  dei  prestatori  di  lavoro, nonche' le organizzazioni
sindacali  dei  datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che hanno
sottoscritto  l'avviso  comune, in materia di emersione dell'economia
sommersa, in data 19 luglio 2002.))
4. ((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 22 NOVEMBRE 2002, N. 266)).
5.  I  comitati  di  cui  al  comma  1  ricevono i piani di emersione
individuale presentati dai datori di lavoro interessati all'emersione
progressiva ed hanno i seguenti compiti:
a) valutare  le  proposte di progressivo adeguamento agli obblighi di
   legge   diversi  da  quelli  fiscali  e  previdenziali  formulando
   eventuali proposte di modifica;
b) valutare  la  fattibilita'  tecnica  dei  contenuti  del  piano di
   emersione;
c) definire,   nel  rispetto  degli  obblighi  di  legge,  temporanee
   modalita' di adeguamento per ciascuna materia da regolarizzare;
d) verificare  la  conformita'  del  piano  di  emersione  ai  minimi
   contrattuali contenuti negli accordi sindacali di cui al comma 2.
((5-bis.  Qualora il piano individuale di emersione contenga proposte
per  il progressivo adeguamento che coinvolgono interessi urbanistici
e  ambientali,  il  CLES  sottopone  il  piano  al  parere del comune
competente  per  territorio, che esprime, in ordine a tali interessi,
un  parere  vincolante  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione della
richiesta. Decorso tale termine il CLES valuta comunque il piano.))
6.  I  componenti dei CLES non sono responsabili per i fatti connessi
alla   realizzazione  del  piano  di  emersione  progressiva  che  si
verificano durante il periodo di attuazione dello stesso, nonche' del
mancato   rilascio   delle   autorizzazioni  allo  svolgimento  delle
attivita' al termine del periodo di emersione.
7.  Per  la  presentazione  del  piano  individuale di emersione, gli
imprenditori  che  intendono conservare l'anonimato possono avvalersi
delle   organizzazioni   sindacali   dei   datori  di  lavoro  o  dei
professionisti  iscritti  agli  albi  dei dottori commercialisti, dei
ragionieri  e  periti  commerciali  e  dei consulenti del lavoro, che
provvedono  alla  presentazione del programma al competente CLES, con
l'osservanza   di   misure   idonee  ad  assicurare  la  riservatezza
dell'imprenditore stesso.
8.  Il  CLES  approva  il  piano individuale di emersione nell'ambito
delle  linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal
comma 1 dell'articolo 1.
9.  Il CLES approva il piano di emersione entro sessanta giorni dalla
sua   presentazione,   previe   eventuali  modifiche  concordate  con
l'interessato  o con i soggetti di cui al comma 7, ovvero respinge il
piano stesso.
10.   Le   autorita'   competenti,  previa  verifica  della  avvenuta
attuazione  del  piano,  rilasciano  le relative autorizzazioni entro
sessanta  giorni  dalla  scadenza  dei  termini  fissati  nel  piano.
L'adeguamento  o  la  regolarizzazione  si  considerano,  a tutti gli
effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei
reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei
predetti obblighi.
11.  La  dichiarazione di emersione ai sensi del presente articolo e'
presentata  entro  il  15  maggio  2003  e  produce gli altri effetti
previsti dall'articolo 1.
12.  Le certificazioni di regolarita' rilasciate ai datori di lavoro,
precedentemente   alla   presentazione   dei   piani  individuali  di
emersione, conservano la loro efficacia.
13. I soggetti che hanno fatto ricorso ai contratti di riallineamento
retributivo   di  cui  al  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
che gia' in corso di applicazione di tali contratti non sono riusciti
a  rispettare  gli  obblighi assunti, ovvero che alla conclusione del
periodo   previsto   per   il  riallineamento  non  sono  riusciti  a
corrispondere  i  minimi  contrattuali nazionali, possono accedere ai
programmi di emersione progressiva secondo le modalita' stabilite nel
presente articolo.
14.  I  soggetti  che si avvalgono dei piani individuali di emersione
sono esclusi dalle gare di appalto ((pubblico)) fino alla conclusione
del periodo di emersione.
15.  L'approvazione  del  piano individuale di emersione ai sensi del
presente  articolo comporta, esclusivamente per le violazioni oggetto
di  regolarizzazione, la sospensione, gia' nel corso dell'istruttoria
finalizzata all'approvazione del piano stesso, di eventuali ispezioni
e  verifiche  da  parte  degli  organi  di  controllo e vigilanza nei
confronti del datore di lavoro che ha presentato il piano.".
  ((2-bis. I piani di emersione individuale gia' presentati alla data
di  entrata in vigore del presente decreto sono trasmessi, a cura del
sindaco,  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  territorialmente
competenti)).
  3.  Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
dopo  le  parole:  "redditi  di  lavoro  autonomo"  sono  aggiunte le
seguenti:  "e  alle  imprese  che  svolgono  attivita'  agricola  non
produttiva di reddito di impresa".