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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2002, n. 211

Regolamento recante modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in materia di licenze individuali nel settore delle telecomu-nicazioni.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 10-10-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
  Visto  il  decreto-legge  1  maggio  1997,  n. 115, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 1 luglio 1997, n. 189, ed in particolare
l'articolo 1, commi 1 e 3;
  Visto  il  decreto-legge  23  ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, recante regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie
nel settore delle telecomunicazioni;
  Visto  il  decreto-legge  23  gennaio  2001,  n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerato  che  il  numero  di  operatori,  operanti in base alle
diverse  tecniche disponibili, consente ormai condizioni di effettiva
concorrenza  e  che  occorre  assicurare  a  tutti indistintamente un
orizzonte temporale di operativita' piu' prolungato, affinche' queste
condizioni si mantengano durevolmente;
  Considerato   che  sulla  contendibilita'  della  proprieta'  degli
operatori,   che   consente   forme   di   aggregazione   a   livello
internazionale  piu'  efficienti  dal  punto  di vistadelle politiche
industriali,  influisce  fortemente  la  garanzia  di  un  piu' ampio
orizzonte  temporale  di  operativita' rispetto a quello previsto dal
regime di licenza con il limite quindicennale;
  Considerato  di  dover  garantire  lo stesso termine di validita' a
tutti gli operatori secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non
discriminazione e proporzio-nalita';
  Rilevato  di dover modificare il termine di validita' delle licenze
di  cui  all'articolo  6, comma 27, del citato decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 318 del 1997, al fine di garantire un orizzonte
temporale  di  operativita'  dei  licenziatari  che  sia coerente con
l'obiettivo  di  rendere  stabile  e  duratura la concorrenza tra gli
operatori  e  la  contendibilita'  della  proprieta'  azionaria degli
stessi;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 dicembre 2001;
  Visto  il  parere  dell'Autorita'  garante  della concorrenza e del
mercato;
  Visto il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
  Vista la corrispondenza intercorsa con la Commissione europea;
  Sentito    il    Consiglio    superiore   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni;
  Sentite le parti interessate;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 giugno 2002;
  Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 luglio 2002;
  Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro per le politiche comunitarie;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  6,  comma  27,  primo  periodo,  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  19  settembre 1997, n. 318, le parole:
"non  superiore  a  15  anni", sono sostituite dalle seguenti: "di 20
anni".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Per  il  testo dell'art. 6, comma 27, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  19 settembre  1997,  n. 318,
          recante:   "Regolamento   per   l'attuazione  di  direttive
          comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" pubblicato
          nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 221
          del 22 settembre 1997, si veda nota all'art. 1.
          Note alle premesse:
              - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
              "Art.  87. - Il  Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
              - La   legge   31 luglio   1997,   n.   249,   recante:
          "Istituzione   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
          radiotelevisivo"  e'  pubblicata  nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997.
              -  L'art. 1 della legge 1 luglio 1997, n. 189, recante:
          "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          1  maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il
          recepimento  della  direttiva  96/2/CE  sulle comunicazioni
          mobili e personali" e' il seguente:
              "Art.  1  (Attuazione  della  direttiva  96/2/CE). - 1.
          Entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto-legge,  su  proposta  del  Ministro delle
          poste  e  delle  telecomunicazioni, secondo le procedure di
          cui  all'art.  17  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e'
          adottato  il  regolamento  per l'attuazione della direttiva
          96/2/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE in materia di
          comunicazioni  mobili e personali, prevedendo tra gli altri
          disposizioni  ed indirizzi a garantire l'accesso al mercato
          secondo   criteri   di   obiettivita',   trasparenza,   non
          discriminazione    e    proporzionalita'    e    l'uso   di
          apparecchiature  multistandard, la soppressione dei diritti
          esclusivi  e  speciali  per  la fornitura di detti servizi,
          l'abolizione   di   ogni   restrizione  per  i  gestori  di
          comunicazioni  mobili  e  personali  ad  installare proprie
          infrastrutture  o  ad  impiegare  infrastrutture fornite da
          terzi  e  ad  utilizzare  in  comune le infrastrutture, gli
          impianti  ed  i  siti,  la  sottoposizione delle imprese ad
          autorizzazione,   l'adeguamento   delle   concessioni  gia'
          assentite,  secondo  criteri  di obiettivita', trasparenza,
          non   discriminazione  e  proporzionalita'.  Lo  schema  di
          regolamento  e'  trasmesso  alla  Camera dei deputati ed al
          Senato  della  Repubblica  perche' su di esso sia espresso,
          entro  venti  giorni  dalla data di assegnazione, il parere
          delle  commissioni  competenti  per  materia.  Decorso tale
          termine,  il  regolamento  e'  emanato anche in mancanza di
          parere.
              2.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  1 puo' formare
          oggetto di un unico testo coordinato con le disposizioni da
          emanarsi  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
          23 ottobre  1996,  n.  545,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  23 dicembre 1996, n. 650, ed integrato con le
          norme  occorrenti  in  materia di autorizzazioni generali e
          licenze individuali e di interconnessione, sulla base degli
          orientamenti gia' definiti in sede di Unione europea.
              3.  Con  la  medesima  procedura  di cui ai commi 1 e 2
          possono  essere apportate le correzioni, le modificazioni e
          le  integrazioni eventualmente occorrenti, anche sulla base
          delle  direttive  europee  nel  frattempo  emanate,  per il
          completamento   e  l'aggiornamento  della  regolamentazione
          riguardante  la completa liberalizzazione del settore delle
          telecomunicazioni.".
              - La   legge   23 dicembre   1996,   n.  650,  recante:
          "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          23 ottobre  1996,  n. 545, recante disposizioni urgenti per
          l'esercizio  dell'attivita' radiotelevisiva. Interventi per
          il  riordino  della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e
          dello  spettacolo,  per  l'emittenza televisiva e sonora in
          ambito  locale  nonche'  per  le trasmissioni televisive in
          forma  codificata.", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 300 del 23 dicembre 1996.
              - Il  decreto-legge  23 gennaio  2001, n. 5, pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale  24 gennaio  2001,  n.  19,  e
          convertito   in   legge,  con  modificazioni,  dalla  legge
          20 marzo  2001,  n. 66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          24 marzo  2001,  n.  70, reca: "Disposizioni urgenti per il
          differimento   di   termini   in  materia  di  trasmissioni
          radiotelevisive  analogiche  e  digitali,  nonche'  per  il
          risanamento di impianti radiotelevisivi".
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo
          e  ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"
          e' il seguente:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              - Per  il  testo dell'art. 6, comma 27, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  19 settembre  1997,  n. 318,
          recante:   "Regolamento   per   l'attuazione  di  direttive
          comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" pubblicato
          nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta   Ufficiale
          22 settembre 1997, n. 221, si veda nota all'art. 1.
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art.  6,  comma  27,  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  19 settembre  1997,  n. 318,
          recante:   "Regolamento   per   l'attuazione  di  direttive
          comunitarie   nel  settore  delle  telecomunicazioni"  come
          modificato dal presente regolamento e' il seguente:
              "27. Le licenze individuali di cui al presente articolo
          hanno   una  validita'  di  20  anni  e  sono  rinnovabili,
          conformemente  alle  norme vigenti al momento del rinnovo e
          previa richiesta da presentarsi almeno sei mesi prima della
          scadenza.  I  titolari  di  autorizzazioni  generali  e  di
          licenze   individuali   sono   tenuti   ad  adeguarsi  alle
          disposizioni  di  volta  in volta emanate per la disciplina
          del settore delle telecomunicazioni.