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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2002, n. 202

Regolamento recante modifiche delle norme sull'articolazione organizzativa del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 3-10-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto l'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega
al  Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica;
  Visto  il  decreto  legislativo  5  dicembre  1997, n. 430, recante
l'unificazione  dei  Ministeri  del  tesoro  e  del  bilancio e della
programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE a norma
dell'articolo 7 della citata legge n. 94 del 1997;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n.   38,   concernente   regolamento   recante  le  attribuzioni  dei
Dipartimenti   del   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, ed in particolare l'articolo 4;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154,  concernente regolamento recante l'articolazione organizzativa e
le dotazioni organiche dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica, a norma dell'articolo 7,
comma  3,  della  citata  legge  n.  94  del  1997, ed in particolare
l'articolo 3;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n.
147, concernente regolamento recante modifiche all'organizzazione del
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
ed in particolare l'articolo 3;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della  legge  15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in
particolare  gli  articoli 23,  24,  25,  27,  comma  4,  e  55 ed in
applicazione  delle  disposizioni  che  regolano  le competenze delle
diverse Amministrazioni;
  Ritenuto    di   dover   procedere   alla   modifica   dell'assetto
organizzativo  del  Dipartimento  per  le  politiche  di  sviluppo  e
coesione del Ministero dell'economia e delle finanze;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
data 28 febbraio 2002;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 aprile 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 maggio 2002;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 luglio 2002;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
       Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
  1.  All'articolo  3  del decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile  1998, n. 154, come modificato dall'articolo 3 del decreto del
Presidente  della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    "a)  Servizio  per  le  politiche  di  sviluppo territoriale e le
intese:  programmazione,  promozione,  coordinamento  e monitoraggio,
specie  nelle  aree depresse, delle iniziative e degli interventi per
lo   sviluppo   economico   territoriale,  attraverso  gli  strumenti
negoziali  previsti dalla legislazione vigente. Attivita' preordinate
alla  promozione,  stipula  e  gestione delle intese istituzionali di
programma   e  degli  strumenti  di  programmazione  che  attuano  le
intese;";
    b) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    "b) Servizio  progetti studi e statistiche: analisi, informazione
statistica  e  comunicazione sulle tendenze economiche territoriali e
su  programmi  e  attuazione  degli  investimenti  pubblici  e  degli
strumenti  di sviluppo. Coordinamento dipartimentale per la redazione
dei  documenti  di  programmazione.  Azioni,  progetti  innovativi  e
sperimentazioni  in  materia  di  investimenti,  pubblici  e privati,
materiali   e   immateriali,   e  di  modernizzazione  amministrativa
finalizzata  alle  politiche  di  sviluppo.  Documentalistica storica
sulle politiche di sviluppo;";
    c) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
    "e)  Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili,
il  personale  e  la  qualita'  dei  processi  e dell'organizzazione:
provvede,  nell'ambito  delle materie di competenza del Dipartimento,
agli  affari  di  carattere  generale e al servizio di economato e di
provveditorato  dipartimentale;  alla  formazione  specialistica  del
personale e alla mobilita' interna al Dipartimento; all'analisi della
qualita'  dei  processi  e  dell'organizzazione  e conseguenti azioni
innovative  e  sperimentazioni.  Elabora,  in  raccordo con gli altri
servizi  del  Dipartimento,  il  quadro dei fabbisogni finanziari del
Dipartimento  e degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi
di   sviluppo;  predispone  le  azioni  necessarie  alla  conseguente
attivita'   di  inserimento  di  tali  fabbisogni  nei  documenti  di
programmazione  finanziaria annuale e pluriennale ivi compresa, salvo
le  attribuzioni degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro,
l'attivita'   pre-legislativa   con   particolare   riferimento  alla
elaborazione  di  proposte  normative  in  materia  di  politiche  di
sviluppo   e   coesione;   fornisce   al  centro  di  responsabilita'
amministrativa  il  supporto  per  la  gestione delle relative unita'
previsionali  di  base  con particolare riferimento a quanto previsto
dall'articolo  5  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144;  gestione
contabile  delle  risorse  relative  agli  interventi dipartimentali;
esamina  i problemi di natura contabile del Dipartimento, fornendo ai
competenti  servizi centrali supporto in materia contabile; si occupa
della  gestione  contabile dei procedimenti, ivi compresa la gestione
dei mandati;";
    d) al comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita dalla seguente:
    "e-bis)  Servizio  relazioni  con  i  Paesi  terzi  in materia di
politiche di sviluppo territoriale: analisi delle tendenze economiche
territoriali  a  livello internazionale e delle relative politiche di
sviluppo;   rapporti  e  comunicazione  istituzionale  con  organismi
internazionali  in  materia  di  politiche  di sviluppo territoriale.
Promozione  e aggiudicazione di servizi di assistenza tecnica in tema
di sviluppo economico alle amministrazioni pubbliche dei Paesi in via
di  adesione  all'Unione europea e di altri Paesi di interesse per la
politica  di  sviluppo  nazionale.  Promozione  e  assistenza  per la
progettazione  di investimenti pubblici, materiali ed immateriali, in
Paesi terzi di interesse per la politica di sviluppo nazionale, fatte
salve le competenze del Ministero delle attivita' produttive.";
    e) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis)   alle   dirette  dipendenze  del  direttore  del  Servizio
dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la
qualita'   dei   processi  e  dell'organizzazione  opera  il  Sistema
informativo   per   gli  investimenti  territoriali  (SINIT)  di  cui
all'articolo  4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38.";
    f) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.   Nell'ambito   delle   competenze   istituzionali  gli  Uffici
dirigenziali  generali  di  cui al comma 1 provvedono all'istruttoria
delle  proposte  al  CIPE.  Provvedono  altresi',  nell'ambito  della
collaborazione  con  il Capo Dipartimento, all'attivita' giuridica e,
salvo  le  attribuzioni  degli  Uffici  di diretta collaborazione del
Ministro, pre-legislativa.".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              -  Il  testo  del  comma 4-bis dell'art. 17 della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e' il seguente:
              "4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              -   Il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,
          concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
          dipendenze   delle   amministrazioni  pubbliche,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n.
          106, supplemento ordinario.
              - Il testo dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94
          (Modifiche  alla  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita'
          generale  dello  Stato  in  materia  di bilancio. Delega al
          Governo  per  l'individuazione delle unita' previsionali di
          base del bilancio dello Stato) e' il seguente:
              "Art.  7.  -  1.  Ai fini della razionalizzazione delle
          strutture   amministrative   e   del   potenziamento  degli
          strumenti  operativi  a supporto dell'azione del Governo in
          materia di politica economica, finanziaria e di bilancio e'
          disposto  l'accorpamento  del  Ministero  del  tesoro e del
          Ministero  del bilancio e della programmazione economica in
          un'unica  amministrazione,  che  assume la denominazione di
          "Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  ,  nel quale confluiscono tutte le funzioni, gli
          uffici,  il  personale  e  le  risorse  finanziarie dei due
          Ministeri  interessati.  In  tutti gli atti normativi e gli
          atti   ufficiali   della  Repubblica  italiana  le  dizioni
          "Ministero  del  tesoro e "Ministro del tesoro e "Ministero
          del  bilancio e della programmazione economnica e "Ministro
          del   bilancio   e   della  programmazione  economica  sono
          sostituite   dalle   dizioni  "Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della programmazione economica e "Ministro del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica .
              2.  Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  uno  o piu' decreti legislativi diretti a
          riordinare  le competenze e la organizzazione del Ministero
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
          Nell'emanazione  dei  decreti  legislativi  il  Governo  si
          attiene  ai  principi  e  criteri direttivi contenuti nella
          legge  7 agosto  1990,  n.  241,  e nel decreto legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni,   nonche'  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi:
                a) eventuale  trasferimento  ad altre amministrazioni
          delle   competenze   non   strettamente  connesse  ai  fini
          istituzionali;
                b) eliminazione  di  ogni  forma  di  duplicazione  e
          sovrapposizione  organizzativa  e  funzionale  sia  fra  le
          strutture  dei Ministeri oggetto dell'unificazione, sia fra
          queste ed altre amministrazioni;
                c) organizzazione    della   struttura   ministeriale
          attraverso la previsione di settori generali ed omogenei di
          attivita', da individuare anche in forma dipartimentale, e,
          nel   loro   ambito,  di  uffici  di  livello  dirigenziale
          generale,  ove  necessario  anche periferici, articolati in
          altre  unita'  organizzative interne, secondo le rispettive
          attribuzioni;
                d) rafforzamento  delle strutture di studio e ricerca
          economica   e   finanziaria,   nonche'   di  analisi  della
          fattibilita'    economico-finanziaria   delle   innovazioni
          normative   riguardanti   i  vari  settori  dell'intervento
          pubblico;
                e) ridefinizione   delle  attribuzioni  del  Comitato
          interministeriale  della  programmazione  economica (CIPE),
          con  eliminazione  dei  compiti  di  gestione  finanziaria,
          tecnica  e amministrativa ed attribuzione degli stessi alle
          competenti amministrazioni, nonche' riordino, con eventuale
          unificazione  o  soppressione,  degli  attuali organi della
          programmazione economica;
                f) riordino,  rafforzamento ed eventuale unificazione
          del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del
          nucleo   ispettivo   per  la  verifica  degli  investimenti
          pubblici;
                g) riorganizzazione  della  cabina  di  regia  di cui
          all'art.  6  del  decreto-legge  23 giugno  1995,  n.  244,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
          n. 341, intesa quale strumento di coordinamento, promozione
          di  iniziative  e  supporto  alle  amministrazioni centrali
          dello Stato, a quelle regionali e agli altri enti attuatori
          in  materia  di  utilizzazione  dei  fondi  comunitari, con
          potenziamento   delle   relative   strutture   tecniche  ed
          amministrative,  nonche'  individuazione,  tra le altre, di
          una  struttura  dipartimentale  per  le aree depresse sulla
          base dei criteri di cui alla lettera c).
              3.    L'organizzazione,    la    dotazione    organica,
          l'individuazione  degli  uffici  di  livello dirigenziale e
          delle relative funzioni, nonche' la distribuzione dei posti
          di  funzione  dirigenziale  del  Ministero  del tesoro, del
          bilancio  e  della programmazione economica, sono stabiliti
          con  regolamento  da  emanare, entro sei mesi dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge, ai sensi dell'art.
          17,  comma  1,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e
          successive  modificazioni,  nel  rispetto  dei principi del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  sulla  base  dei seguenti
          criteri:
                a) la  determinazione  dei compiti delle ripartizioni
          amministrative   e'   retta   da  criteri  di  omogeneita',
          complementarieta'     e    organicita'    mediante    anche
          l'accorpamento degli uffici esistenti;
                b)   l'organizzazione  si  conforma  al  criterio  di
          flessibilita',   per   corrispondere   al  mutamento  delle
          esigenze,  per  svolgere compiti anche non permanenti e per
          raggiungere specifici obiettivi;
                c) l'ordinamento   complessivo   e'   orientato  alla
          diminuzione  dei costi amministrativi, alla semplificazione
          ed   accelerazione   delle  procedure,  all'accorpamento  e
          razionalizzazione   degli   esistenti  comitati,  nuclei  e
          commissioni,  all'eliminazione  delle  duplicazioni e delle
          sovrapposizioni   dei   procedimenti,   nell'ambito  di  un
          indirizzo che deve garantire la riduzione della spesa.
              4.  Al  fine dell'espressione del parere da parte della
          commissione  di  cui  all'art. 9, il Governo trasmette alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
          dei decreti legislativi e dei regolamenti in attuazione dei
          principi  e  dei  criteri  direttivi  di cui ai commi 2 e 3
          entro  quattro  mesi  dalla data di entrata in vigore della
          presente legge.
              5.  Nella  prima  applicazione  della presente legge e'
          mantenuta,  salva  diversa  istanza  degli  interessati, la
          collocazione  nei  ruoli  centrali  o periferici ai quali i
          dipendenti  appartengono  all'atto dell'unificazione di cui
          al   comma  1,  anche  attraverso  opportune  attivita'  di
          riqualificazione.
              6. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          e   successive   modificazioni,   e'  disposta  la  fusione
          dell'Istituto  di  studi  per  la  programmazione economica
          (ISPE)  e  dell'Istituto  nazionale  per  lo  studio  della
          congiuntura  (ISCO)  in  un unico Istituto, sottoposto alla
          vigilanza e all'alta direzione del Ministro del tesoro, del
          bilancio   e  della  programmazione  economica,  denominato
          Istituto  di  studi  e  analisi economica (ISAE), dotato di
          autonomia   scientifica,   organizzativa,   finanziaria   e
          contabile,  al  quale  sono  attribuiti  il  personale,  le
          risorse  finanziarie  e  le  sedi  dei precedenti istituti,
          nonche'   i   relativi   rapporti   attivi  e  passivi.  Al
          conseguimento  dei  fini  istituzionali l'ISAE provvede: a)
          con  il  contributo  dello  Stato,  il cui importo annuo e'
          determinato  con  la legge finanziaria; b) con i contributi
          di  amministrazioni  ed enti pubblici e privati, nonche' di
          organizzazioni  internazionali;  c)  con  i redditi di beni
          costituenti  il  proprio  patrimonio;  d)  con  i  proventi
          derivanti  dalle  attivita'  di  promozione,  consulenza  e
          collaborazione.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento   sono  abrogate  le  norme,  anche  di  legge,
          relative ai soppressi ISCO e ISPE.
              7.  La  Ragioneria  centrale  presso  il  Ministero del
          tesoro  e  quella  presso il Ministero del bilancio e della
          programnmazione  economica  sono soppresse. Gli uffici e il
          personale,  compreso  quello  dirigenziale, sono trasferiti
          alla  Ragioneria  centrale  del  Ministero  del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica, contestualmente
          istituita.
              8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto,
          per  le  parti  corrispondenti,  dalla  data  di entrata in
          vigore  dei relativi decreti legislativi previsti dal comma
          2.".
              -  Il  decreto  legislativo  5 dicembre  1997,  n. 430,
          recante  l'unificazione  dei  Ministeri  del  tesoro  e del
          bilancio  e della programmazione economica e riordino delle
          competenze  del  CIPE,  a  norma  dell'art.  7  della legge
          3 aprile  1997,  n.  94, e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 17 dicembre 1997, n. 293.
              - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
          Repubblica  20 febbraio 1998, n. 38 (Regolamento recante le
          attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del
          bilancio   e   della   programmazione   economica,  nonche'
          disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a
          norma  dell'art.  7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n.
          94) e' il seguente:
              "Art. 4 (Dipartimento per le politiche di sviluppo e di
          coesione).  -  1.  Il  Dipartimento  per  le  politiche  di
          sviluppo e di coesione, nel rispetto degli indirizzi, degli
          obiettivi  e  delle  politiche  degli investimenti pubblici
          definiti  dai  competenti  organi politici e di Governo, ha
          competenza,  ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), del
          decreto  legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, in materia di
          programmazione economica e finanziaria e di coordinamento e
          verifica  degli  investimenti  per  lo  sviluppo  economico
          settoriale  e  territoriale ed in quello delle politiche di
          coesione,  con  particolare  riguardo  alle  aree depresse.
          Nell'esercizio  delle  funzioni  istituzionali  svolge,  in
          particolare, i seguenti compiti:
                a) provvede,    d'intesa   con   le   amministrazioni
          competenti e in raccordo con la Conferenza permanente per i
          rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome,
          ovvero  con  la  Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, nei casi ivi
          previsti,   in   materia  di  interventi  per  lo  sviluppo
          economico   settoriale   e   territoriale,  contribuendo  a
          definire, sul piano operativo, gli obiettivi e le politiche
          settoriali   degli   investimenti  pubblici  e  curando  la
          programmazione  economica  e  finanziaria degli interventi,
          sulla  base di linee programmatiche generali deliberate dal
          CIPE;  provvede alla diretta attuazione degli interventi di
          competenza  del  Ministero; formula al CIPE le proposte per
          l'individuazione  degli  obiettivi  prioritari  di sviluppo
          economico e sociale;
                b) coordina, per quanto di competenza, gli interventi
          delle  amministrazioni  pubbliche  e  vigila  sul complesso
          dell'azione  pubblica  nelle  aree  depresse del territorio
          nazionale;  svolge funzioni di collaborazione e di supporto
          nei  confronti  di  amministrazioni, enti ed altri soggetti
          attuatori pubblici e privati, su richiesta e d'intesa con i
          predetti  organismi  e soggetti, in materia di promozione e
          attuazione  delle  politiche  di  sviluppo  e  di coesione,
          compresa  l'eventuale  assistenza per la programmazione, la
          progettazione e la gestione degli interventi;
                c) provvede    alle    iniziative   in   materia   di
          utilizzazione  dei fondi strutturali comunitari, secondo le
          direttive  generali  del  CIPE  e  partecipa, per quanto di
          competenza  del  Dipartimento,  ai  processi di definizione
          delle  relative politiche comunitarie; promuove e verifica,
          nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni
          pubbliche   interessate,  l'attuazione  dei  programmi  che
          utilizzano fondi strutturali comunitari;
                d) procede,   nel  rispetto  delle  competenze  delle
          singole  amministrazioni  pubbliche,  allo  studio  e  alla
          pianificazione  degli  interventi  di  sviluppo  a  livello
          locale,   regionale   e   pluriregionale,  con  particolare
          riguardo   alle   aree  depresse,  e  adotta  le  opportune
          iniziative  per  la  promozione e lo sviluppo di tali aree,
          provvedendo    alla    valutazione   e   all'ammissione   a
          finanziamento  dei relativi progetti e all'erogazione delle
          agevolazioni;
                e) interviene  nella promozione e nella stipula delle
          intese istituzionali di programnma e promuove l'attivazione
          degli strumenti di programmazione negoziata, in particolare
          per  incentivare gli investimenti nelle aree depresse; cura
          la gestione delle intese istituzionali di programma e degli
          altri  strumenti  di  programmazione  negoziata; a tal fine
          intrattiene  i  necessari  rapporti  con le amministrazioni
          dello  Stato,  le regioni e gli enti locali, enti pubblici,
          enti  pubblici economici, societa' a partecipazione statale
          e   imprenditori   interessati,   anche   ai   fini   della
          realizzazione   di  opere  di  interesse  pubblico  con  la
          partecipazione finanziaria di privati;
                f)  cura  l'inoltro  agli  organismi comunitari delle
          richieste di cofinanziamento;
                g) segnala  agli  organi  competenti  ad  attivare le
          procedure  per  l'esercizio dei poteri sostitutivi, secondo
          quanto  previsto  dall'ordinamento,  l'inerzia o il ritardo
          riferibili  ad amministrazioni statali e ad amministrazioni
          ed  enti regionali o locali nell'adozione dei provvedimenti
          necessari all'attuazione di interventi cofinanziati;
                h) definisce  le  esigenze funzionali e le specifiche
          prestazioni   e   modalita'  operative  che  devono  essere
          assicurate,  nell'ambito  del sistema informativo integrato
          del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali
          del  Dipartimento  e  svolge  attivita' di collaborazione e
          supporto  per l'elaborazione delle relative procedure e per
          le  verifiche  di  funzionalita' dei servizi e dei processi
          informatici riguardanti le materie di competenza;
                i) provvede  in  materia  di gestione della mobilita'
          interna  e  di  formazione  specialistica  nelle materie di
          competenza.
              2.   Il   Sistema   informativo  per  gli  investimenti
          territoriali  (SINIT)  opera come struttura di servizio del
          Dipartimento di cui al comma 1 e svolge i propri compiti in
          forma coordinata ed a supporto anche dell'attivita' e delle
          funzioni  di tutti i Dipartimenti del Ministero, per quanto
          di rispettiva competenza.
              3. E' soppresso l'incarico di Segretario generale della
          programmazione  economica di cui all'art. 10 della legge 27
          febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni.".
              - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica  28 aprile  1998,  n.  154  (Regolamento recante
          norme   sull'articolazione  organizzativa  e  le  dotazioni
          organiche  dei  Dipartimenti  del Ministero del tesoro, del
          bilancio   e   della   programmazione  economica,  a  norma
          dell'art.  7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94) e'
          il seguente:
              "Art. 3 (Dipartimento per le politiche di sviluppo e di
          coesione).  -  1.  Il  Dipartimento  per  le  politiche  di
          sviluppo e di coesione e' articolato nei seguenti uffici di
          livello  dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti
          generali  di  livello  C,  con  le  competenze  di  seguito
          indicate:
                a) Servizio    per    le    politiche   di   sviluppo
          territoriale:   programmazione   economica  e  finanziaria,
          studio,   pianificazione,   promozione,   coordinamento   e
          vigilanza   sulle   iniziative   e   gli   interventi   per
          l'attuazione delle politiche di coesione, a livello locale,
          regionale  e  pluriregionale, con particolare riguardo alle
          aree  depresse; intervento nella promozione e nella stipula
          delle intese istituzionali di programma;
                b) Servizio    per   la   programmazione   negoziata:
          provvede,  in  generale,  nelle  materie di cui all'art. 4,
          comma  1,  lettera  e),  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  20 febbraio  1998,  n.  38,  e, in particolare,
          nella    promozione   e   gestione   degli   strumenti   di
          programmazione  negoziata,  ferme  restando le attribuzioni
          del  Servizio  per le politiche di sviluppo territoriale in
          materia di intese istituzionali di programma;
                c) Servizio  per  le  politiche dei fondi strutturali
          comunitari:   svolge,   per   quanto   di   competenza  del
          Dipartimento  e nel rispetto delle competenze delle singole
          amministrazioni  interessate,  i compiti di cui all'art. 4,
          comma  1,  lettere  c), f) e g), del decreto del Presidente
          della  Repubblica  20 febbraio  1998, n. 38; in tale ambito
          provvede,  in  particolare,  alle  iniziative in materia di
          utilizzazione  dei fondi strutturali comunitari, secondo le
          direttive  generali  del  CIPE  e  partecipa ai processi di
          definizione  delle  relative  politiche  comunitarie;  cura
          l'inoltro  agli  organismi  comunitari  delle  richieste di
          cofinanziamento;  effettua  le segnalazioni per l'esercizio
          dei  poteri  sostitutivi in caso di inerzia o ritardo delle
          competenti  amministrazioni statali e delle amministrazioni
          ed  enti regionali e locali nell'adozione dei provvedimenti
          necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati;
                d) Servizio centrale di segreteria del CIPE: fornisce
          il  supporto  operativo  e  le attivita' di amministrazione
          necessari al funzionamento del CIPE; provvede alle esigenze
          di  coordinamento  e  di  ausilio  tecnico-istruttorio  per
          l'adozione  delle  deliberazioni collegiali e, in generale,
          per l'esercizio delle funzioni del CIPE;
                e) Servizio  dipartimentale  per gli affari generali,
          il    personale    e    la    qualita'   dei   processi   e
          dell'organizzazione: provvede, nell'ambito delle materie di
          competenza  del  Dipartimento,  all'amministrazione ed agli
          affari  di  carattere generale; alla gestione contabile; al
          servizio  di  economato e di provveditorato dipartimentale;
          agli adempimenti in materia di formazione specialistica del
          personale  e  di  mobilita'  interna  al Dipartimento; allo
          studio   e   all'analisi  della  qualita'  dei  processi  e
          dell'organizzazione   e  conseguenti  azioni  innovative  e
          sperimentazioni;  allo  studio, analisi e definizione delle
          esigenze   funzionali  e  delle  specifiche  prestazioni  e
          modalita'   operative   che   devono   essere   assicurate,
          nell'ambito   del   sistema   informativo   integrato   del
          Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del
          Dipartimento, nonche' alla collaborazione e al supporto per
          l'elaborazione  delle relative procedure e per le verifiche
          di  funzionalita'  dei  servizi  e dei processi informatici
          riguardanti  le  materie  di  competenza;  all'informazione
          statistica;
                e-bis)   Servizio   dipartimentale   per  gli  affari
          contabili:  elabora il quadro dei fabbisogni finanziari del
          Dipartimento concorrendo, in raccordo con gli altri servizi
          del  Dipartimento, alla formulazione del quadro complessivo
          delle esigenze finanziarie necessarie per il raggiungimento
          degli  obiettivi fissati dal Ministro; predispone le azioni
          necessarie  alla  conseguente  attivita'  di inserimento di
          tali fabbisogni nei documenti di programmazione finanziaria
          annuale    e    pluriennale;    fornisce   al   centro   di
          responsabilita'  amministrativa il supporto per la gestione
          delle  relative unita' previsionali di base con particolare
          riferimento  a  quanto  previsto  dall'art.  5  della legge
          17 maggio  1999, n. 144, in tema di intese istituzionali di
          programma;  gestisce  le risorse dei programmi cofinanziati
          dall'Unione   europea   per  i  quali  il  Dipartimento  e'
          individuato   quale   autorita'  di  pagamento;  esamina  i
          problemi   di   natura   contabile  del  Dipartimento,  con
          particolare    riferimento    a   quelli   concernenti   la
          contrattazione programmata; fornisce, ai competenti Servizi
          centrali  che  ne  facciano  richiesta, supporto in materia
          contabile;   si   occupa   della   gestione  contabile  dei
          procedimenti, ivi compresa l'emissione dei mandati.
              2.  Per  le specifiche esigenze di consulenza, studio e
          ricerca  nelle materie di competenza degli uffici di cui al
          presente  articolo  ed in funzione di supporto ai comitati,
          commissioni  e gruppi di lavoro di cui all'art. 1, comma 3,
          del  decreto  legislativo  5 dicembre  1997,  n.  430, sono
          assegnati   al   Dipartimento  due  posti  di  funzione  di
          dirigente  generale  di  livello  C,  per  l'esercizio  dei
          relativi compiti.
              3.  Gli  uffici dirigenziali generali di cui al comma 1
          provvedono,    ciascuno    nell'ambito   delle   rispettive
          attribuzioni,  per quanto riguarda i rapporti con organismi
          internazionali    nelle    materie    di   competenza   del
          Dipartimento,  nonche'  per  la  consulenza  in  materia di
          attivita'   pre-deliberativa   del  CIPE  e  di  consulenza
          giuridica e legislativa dipartimentale.".
              - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica  22 marzo  2001,  n.  147  (Regolamento  recante
          modifiche  all'organizzazione del Ministero del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica) e' il seguente:
              "Art. 3 (Dipartimento per le politiche di sviluppo e di
          coesione).  -  1.  All'art.  3,  comma  1,  del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, dopo la
          lettera e) e' aggiunta la seguente:
                "e-bis)   Servizio   dipartimentale  per  gli  affari
          contabili:  elabora il quadro dei fabbisogni finanziari del
          Dipartimento concorrendo, in raccordo con gli altri servizi
          del  Dipartimento, alla formulazione del quadro complessivo
          delle esigenze finanziarie necessarie per il raggiungimento
          degli  obiettivi fissati dal Ministro; predispone le azioni
          necessarie  alla  conseguente  attivita'  di inserimento di
          tali fabbisogni nei documenti di programmazione finanziaria
          annuale    e    pluriennale;    fornisce   al   centro   di
          responsabilita'  amministrativa il supporto per la gestione
          delle  relative unita' previsionali di base con particolare
          riferimento  a  quanto  previsto  dall'art.  5  della legge
          17 maggio  1999, n. 144, in tema di intese istituzionali di
          programma;  gestisce  le risorse dei programmi cofinanziati
          dall'Unione   europea   per  i  quali  il  Dipartimento  e'
          individuato   quale   autorita'  di  pagamento;  esamina  i
          problemi   di   natura   contabile  del  Dipartimento,  con
          particolare    riferimento    a   quelli   concernenti   la
          contrattazione programmata; fornisce, ai competenti Servizi
          centrali  che  ne  facciano  richiesta, supporto in materia
          contabile;   si   occupa   della   gestione  contabile  dei
          procedimenti, ivi compresa l'emissione dei mandati. ".
              - Il testo degli articoli 23, 24, 25, 27, comma 4, e 55
          del   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  e',
          rispettivamente, il seguente:
              "Art.  23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
          finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
          programmazione,  coordinamento  e verifica degli interventi
          per  lo  sviluppo  economico,  territoriale  e settoriale e
          politiche  di  coesione.  Il  Ministero  svolge  altresi' i
          compiti  di  vigilanza  su  enti  e attivita' e le funzioni
          relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
          previsti dalla legge.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
          o  ad  agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e  b)  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
          enti locali e alle autonomie funzionali.".
              "Art.  24  (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge,
          in  particolare,  le  funzioni  di  spettanza statale nelle
          seguenti aree funzionali:
                a) politica  economica e finanziaria, con particolare
          riguardo  all'analisi  dei  problemi  economici, monetari e
          finanziari  interni  e  internazionali,  alla vigilanza sui
          mercati    finanziari    e    sul    sistema    creditizio,
          all'elaborazione  delle linee di programmazione economica e
          finanziaria,  alle  operazioni  di copertura del fabbisogno
          finanziario  e  di  gestione  del  debito  pubblico  e alla
          gestione  di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso
          l'esercizio  dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei
          titoli azionari di proprieta' dello Stato;
                b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con
          particolare   riguardo   alla  formazione  e  gestione  del
          bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria
          e  la  verifica  dei  relativi andamenti e flussi di cassa,
          assicurandone  il raccordo operativo con gli adempimenti in
          materia  di  copertura  del fabbisogno finanziario previsto
          dalla    lettera    a),   nonche'   alla   verifica   della
          quantificazione  degli  oneri derivanti dai provvedimenti e
          dalle  innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa
          pubblica,  coordinandone  e  verificandone  gli andamenti e
          svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento;
                c) programmazione     economica     e    finanziaria,
          coordinamento  e  verifica degli interventi per lo sviluppo
          economico  territoriale  e  settoriale e delle politiche di
          coesione,  anche avvalendosi delle Camere di commercio, con
          particolare  riferimento  alle aree depresse, esercitando a
          tal  fine  le funzioni attribuite dalla legge in materia di
          strumenti  di  programmazione negoziata e di programmazione
          dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;
                d) politiche  fiscali,  con particolare riguardo alle
          funzioni  di  cui  all'art.  56,  all'analisi  del  sistema
          fiscale  e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed
          erariali  in  sede nazionale, comunitaria e internazionale,
          alle  attivita'  di  coordinamento,  indirizzo, vigilanza e
          controllo  previste  dalla  legge  sulle  agenzie fiscali e
          sugli  altri enti o organi che comunque esercitano funzioni
          in  materia  di  tributi  ed entrate erariali di competenza
          dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del
          sistema  informativo della fiscalita' e della rete unitaria
          di  settore,  alla  informazione  istituzionale nel settore
          della  fiscalita',  alle  funzioni  previste dalla legge in
          materia  di  demanio,  patrimonio  dello  Stato,  catasto e
          conservatorie dei registri immobiliari;
                e) amministrazione   generale,  personale  e  servizi
          indivisibili   e  comuni  del  Ministero,  con  particolare
          riguardo  alle  attivita'  di  promozione,  coordinamento e
          sviluppo  della qualita' dei processi e dell'organizzazione
          e  alla  gestione  delle  risorse;  servizi  del  tesoro  e
          provveditorato generale dello Stato; gestione delle risorse
          necessarie all'attivita' delle commissioni tributarie.".
              "Art.  25  (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
          del  presente  decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
          essere   superiore  a  cinque,  in  riferimento  alle  aree
          funzionali definite nel precedente articolo.
              2.  Restano  ferme  le  disposizioni  dell'art.  7  del
          decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.".
              "Art.  27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1-3 (Omissis).
              4.   Spettano  inoltre  al  Ministero  delle  attivita'
          produttive  le  risorse  e  il  personale del Ministero del
          tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, del
          Ministero  della  sanita', del Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale,  concernenti  le funzioni assegnate al
          Ministero  delle  attivita' produttive dal presente decreto
          legislativo.".
              "Art.   55  (Procedura  di  attuazione  ed  entrata  in
          vigore).  - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina
          del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni
          politiche  successive  all'entrata  in  vigore del presente
          decreto  legislativo  e  salvo  che  non  sia  diversamente
          disposto dalle norme del presente decreto:
                a) sono istituiti:
                  il Ministero dell'economia e delle finanze;
                  il Ministero delle attivita' produttive;
                  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio;
                  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
                  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
                  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e
          della ricerca;
                  il Ministero della salute;
                b) sono soppressi:
                  il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione economica;
                  il Ministero delle finanze;
                  il   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato;
                  il Ministero del commercio con l'estero;
                  il Dipartimento per il turismo della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero dell'ambiente;
                  il Ministero dei lavori pubblici;
                  il Ministero dei trasporti e della navigazione;
                  il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                  il Ministero della sanita';
                  il  Dipartimento  per  le  politiche  sociali della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero della pubblica istruzione;
                  il   Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica.
              2.  Alla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo   il  Ministro  e  il  Ministero  di  grazia  e
          giustizia  assumono  rispettivamente  la  denominazione  di
          Ministro  della  giustizia e Ministero della giustizia e il
          Ministro  e il Ministero per le politiche agricole assumono
          rispettivamente   la   denominazione   di   Ministro  delle
          politiche  agricole e forestali e Ministero delle politiche
          agricole e forestali.
              3.  Sino  all'attuazione  del  comma 1, con regolamento
          adottato  ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  si puo' provvedere al riassetto
          dell'organizzazione  dei  singoli Ministeri, in conformita'
          con  la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed
          i principi previsti dal presente decreto legislativo.
              4.   Sono,  comunque,  fatti  salvi  i  regolamenti  di
          organizzazione  gia'  adottati  ai  sensi  del  comma 4-bis
          dell'art.  17  della  legge  23 agosto 1988, n. 400 e della
          legge 3 aprile 1997, n. 94.
              5.  Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e
          3,  trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al
          comma 1.
              6.   Salvo   disposizione   contraria,   la  decorrenza
          dell'operativita'  delle  disposizioni del presente decreto
          e'  distribuita,  con  decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  entro  l'arco  temporale  intercorrente tra
          l'entrata  in  vigore del presente decreto e la data di cui
          al comma 1.
              7.  Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e
          del  Magistrato  per  il  Po  si  provvede, nel rispetto di
          quanto  disposto  dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112,  con  i  decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della
          legge 15 marzo 1997, n. 59.
              8.  A far data dal 1 gennaio 2000, le funzioni relative
          al  settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le
          politiche   agricole   sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato.  Per  l'esercizio  delle  funzioni di cui
          agli  articoli  35 e 36 del presente decreto legislativo il
          Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello
          Stato.  Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al
          Ministero  dell'ambiente  e' disposto ai sensi dell'art. 4,
          comma  2,  del  decreto  legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
          contestualmente  alla emanazione del decreto del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del
          medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.
              9.  All'art.  46,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e
          le  aziende  autonome" sono sostituite dalle parole "per le
          amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome.".
          Nota all'art. 1:
              -  Il  nuovo  testo dell'art. 3 del gia' citato decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n. 154/1998 (si veda in
          nota  alle  premesse),  a  seguito  delle  modificazioni ed
          integrazioni  apportate  dal  decreto qui pubblicato, e' il
          seguente:
              "Art. 3 (Dipartimento per le politiche di sviluppo e di
          coesione).  -  1.  Il  Dipartimento  per  le  politiche  di
          sviluppo e di coesione e' articolato nei seguenti uffici di
          livello  dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti
          di livello C, con le competenze di seguito indicate:
                a) Servizio per le politiche di sviluppo territoriale
          e  le  intese:  programmazione, promozione, coordinamento e
          monitoraggio,  specie nelle aree depresse, delle iniziative
          e  degli interventi per lo sviluppo economico territoriale,
          attraverso   gli   strumenti   negoziali   previsti   dalla
          legislazione    vigente.    Attivita'    preordinate   alla
          promozione,  stipula  e gestione delle intese istituzionali
          di  programma  e  degli  strumenti  di  programmazione  che
          attuano le intese;
                b) Servizio  progetti  studi  e statistiche: analisi,
          informazione  statistica  e  comunicazione  sulle  tendenze
          economiche  territoriali  e su programmi e attuazione degli
          investimenti   pubblici  e  degli  strumenti  di  sviluppo.
          Coordinamento dipartimentale per la redazione dei documenti
          di    programmazione.   Azioni,   progetti   innovativi   e
          sperimentazioni  in  materia  di  investimenti  pubblici  e
          privati,  materiali  e  immateriali,  e  di modernizzazione
          amministrativa  finalizzata  alle  politiche  di  sviluppo.
          Documentaristica storica sulle politiche di sviluppo;
                c) Servizio  per  le  politiche dei fondi strutturali
          comunitari:   svolge,   per   quanto   di   competenza  del
          Dipartimento  e nel rispetto delle competenze delle singole
          amministrazioni  interessate,  i compiti di cui all'art. 4,
          comma  1,  lettere  c), f) e g), del decreto del Presidente
          della  Repubblica  20 febbraio  1998, n. 38; in tale ambito
          provvede,  in  particolare,  alle  iniziative in materia di
          utilizzazione  dei fondi strutturali comunitari, secondo le
          direttive  generali  del  CIPE  e  partecipa ai processi di
          definizione  delle  relative  politiche  comunitarie;  cura
          l'inoltro  agli  organismi  comunitari  delle  richieste di
          cofinanziamento;  effettua  le segnalazioni per l'esercizio
          dei  poteri  sostitutivi in caso di inerzia o ritardo delle
          competenti  amministrazioni statali e delle amministrazioni
          ed  enti regionali e locali nell'adozione dei provvedimenti
          necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati;
                d) Servizio centrale di segreteria del CIPE: fornisce
          il  supporto  operativo  e  le attivita' di amministrazione
          necessari al funzionamento del CIPE; provvede alle esigenze
          di  coordinamento  e  di  ausilio  tecnico-istruttorio  per
          l'adozione  delle  deliberazioni collegiali e, in generale,
          per l'esercizio delle funzioni del CIPE;
                e) Servizio  dipartimentale per gli affari generali e
          contabili,  il  personale  e  la  qualita'  dei  processi e
          dell'organizzazione: provvede, nell'ambito delle materie di
          competenza  del  Dipartimento,  agli  affari  di  carattere
          generale  e  al  servizio  di economato e di provveditorato
          dipartimentale; alla formazione specialistica del personale
          e alla mobilita' interna al Dipartimento; all'analisi della
          qualita'  dei  processi e dell'organizzazione e conseguenti
          azioni  innovative  e sperimentazioni; elabora, in raccordo
          con  gli  altri  servizi  del  Dipartimento,  il quadro dei
          fabbisogni  finanziari  del  Dipartimento e degli strumenti
          per   il   raggiungimento   degli  obiettivi  di  sviluppo;
          predispone  le azioni necessarie alla conseguente attivita'
          di   inserimento   di  tali  fabbisogni  nei  documenti  di
          programmazione   finanziaria   annuale  e  pluriennale  ivi
          compresa,  salvo  le  attribuzioni  degli uffici di diretta
          collaborazione  del  Ministro,  l'attivita' pre-legislativa
          con  particolare  riferimento alla elaborazione di proposte
          normative  in  materia di politiche di sviluppo e coesione;
          fornisce  al  centro  di  responsabilita' amministrativa il
          supporto  per la gestione delle relative unita' revisionali
          di  base  con  particolare  riferimento  a  quanto previsto
          dall'art.  5  della  legge 17 maggio 1999, n. 144; gestione
          contabile    delle   risorse   relative   agli   interventi
          dipartimentali;  esamina i problemi di natura contabile del
          Dipartimento,   fornendo  ai  competenti  servizi  centrali
          supporto  in  materia  contabile;  si occupa della gestione
          contabile  dei  procedimenti,  ivi compresa la gestione dei
          mandati;
                e-bis)  servizio  relazioni  con  i  Paesi  terzi  in
          materia  di  politiche  di  sviluppo  territoriale; analisi
          delle    tendenze   economiche   territoriali   a   livello
          internazionale  e  delle  relative  politiche  di sviluppo;
          rapporti   e   comunicazione  istituzionale  con  organismi
          internazionali   in   materia   di  politiche  di  sviluppo
          territoriale.  Promozione  e  aggiudicazione  di servizi di
          assistenza  tecnica  in  tema  di  sviluppo  economico alle
          amministrazioni  pubbliche  dei  Paesi  in  via di adesione
          all'Unione  europea  e  di  altri Paesi di interesse per la
          politica di sviluppo nazionale. Promozione e assistenza per
          la  progettazione  di  investimenti  pubblici,  materiali e
          immateriali, in Paesi terzi di interesse per la politica di
          sviluppo nazionale, fatte salve le competenze del Ministero
          delle attivita' produttive.
              1-bis.   Alle  dirette  dipendenze  del  direttore  del
          servizio   dipartimentale   per   gli   affari  generali  e
          contabili,  il  personale  e  la  qualita'  dei  processi e
          dell'organizzazione  opera  il  Sistema informativo per gli
          investimenti  territoriali (SINIT) di cui all'art. 4, comma
          2,  del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
          1998, n. 38.
              2.  Per  le specifiche esigenze di consulenza, studio e
          ricerca  nelle materie di competenza degli uffici di cui al
          presente  articolo  ed in funzione di supporto ai comitati,
          commissioni  e gruppi di lavoro di cui all'art. 1, comma 3,
          del  decreto  legislativo  5 dicembre  1997,  n.  430, sono
          assegnati   al   Dipartimento  due  posti  di  funzione  di
          dirigente  generale  di  livello  C,  per  l'esercizio  dei
          relativi compiti.
              3.   Nell'ambito  delle  competenze  istituzionali  gli
          uffici  dirigenziali  generali di cui al comma 1 provvedono
          all'istruttoria   delle   proposte   al   CIPE.  Provvedono
          altresi',  nell'ambito  della  collaborazione  con  il Capo
          Dipartimento,   all'attivita'   giuridica   e,   salvo   le
          attribuzioni  degli  uffici  di  diretta collaborazione del
          Ministro, pre-legislativa.".