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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2002, n. 202

Regolamento recante modifiche delle norme sull'articolazione organizzativa del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze.

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Testo in vigore dal: 3-10-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto l'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega
al  Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica;
  Visto  il  decreto  legislativo  5  dicembre  1997, n. 430, recante
l'unificazione  dei  Ministeri  del  tesoro  e  del  bilancio e della
programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE a norma
dell'articolo 7 della citata legge n. 94 del 1997;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n.   38,   concernente   regolamento   recante  le  attribuzioni  dei
Dipartimenti   del   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, ed in particolare l'articolo 4;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154,  concernente regolamento recante l'articolazione organizzativa e
le dotazioni organiche dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica, a norma dell'articolo 7,
comma  3,  della  citata  legge  n.  94  del  1997, ed in particolare
l'articolo 3;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n.
147, concernente regolamento recante modifiche all'organizzazione del
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
ed in particolare l'articolo 3;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della  legge  15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in
particolare  gli  articoli 23,  24,  25,  27,  comma  4,  e  55 ed in
applicazione  delle  disposizioni  che  regolano  le competenze delle
diverse Amministrazioni;
  Ritenuto    di   dover   procedere   alla   modifica   dell'assetto
organizzativo  del  Dipartimento  per  le  politiche  di  sviluppo  e
coesione del Ministero dell'economia e delle finanze;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
data 28 febbraio 2002;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 aprile 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 maggio 2002;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 luglio 2002;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
       Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
  1.  All'articolo  3  del decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile  1998, n. 154, come modificato dall'articolo 3 del decreto del
Presidente  della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    "a)  Servizio  per  le  politiche  di  sviluppo territoriale e le
intese:  programmazione,  promozione,  coordinamento  e monitoraggio,
specie  nelle  aree depresse, delle iniziative e degli interventi per
lo   sviluppo   economico   territoriale,  attraverso  gli  strumenti
negoziali  previsti dalla legislazione vigente. Attivita' preordinate
alla  promozione,  stipula  e  gestione delle intese istituzionali di
programma   e  degli  strumenti  di  programmazione  che  attuano  le
intese;";
    b) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    "b) Servizio  progetti studi e statistiche: analisi, informazione
statistica  e  comunicazione sulle tendenze economiche territoriali e
su  programmi  e  attuazione  degli  investimenti  pubblici  e  degli
strumenti  di sviluppo. Coordinamento dipartimentale per la redazione
dei  documenti  di  programmazione.  Azioni,  progetti  innovativi  e
sperimentazioni  in  materia  di  investimenti,  pubblici  e privati,
materiali   e   immateriali,   e  di  modernizzazione  amministrativa
finalizzata  alle  politiche  di  sviluppo.  Documentalistica storica
sulle politiche di sviluppo;";
    c) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
    "e)  Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili,
il  personale  e  la  qualita'  dei  processi  e dell'organizzazione:
provvede,  nell'ambito  delle materie di competenza del Dipartimento,
agli  affari  di  carattere  generale e al servizio di economato e di
provveditorato  dipartimentale;  alla  formazione  specialistica  del
personale e alla mobilita' interna al Dipartimento; all'analisi della
qualita'  dei  processi  e  dell'organizzazione  e conseguenti azioni
innovative  e  sperimentazioni.  Elabora,  in  raccordo con gli altri
servizi  del  Dipartimento,  il  quadro dei fabbisogni finanziari del
Dipartimento  e degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi
di   sviluppo;  predispone  le  azioni  necessarie  alla  conseguente
attivita'   di  inserimento  di  tali  fabbisogni  nei  documenti  di
programmazione  finanziaria annuale e pluriennale ivi compresa, salvo
le  attribuzioni degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro,
l'attivita'   pre-legislativa   con   particolare   riferimento  alla
elaborazione  di  proposte  normative  in  materia  di  politiche  di
sviluppo   e   coesione;   fornisce   al  centro  di  responsabilita'
amministrativa  il  supporto  per  la  gestione delle relative unita'
previsionali  di  base  con particolare riferimento a quanto previsto
dall'articolo  5  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144;  gestione
contabile  delle  risorse  relative  agli  interventi dipartimentali;
esamina  i problemi di natura contabile del Dipartimento, fornendo ai
competenti  servizi centrali supporto in materia contabile; si occupa
della  gestione  contabile dei procedimenti, ivi compresa la gestione
dei mandati;";
    d) al comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita dalla seguente:
    "e-bis)  Servizio  relazioni  con  i  Paesi  terzi  in materia di
politiche di sviluppo territoriale: analisi delle tendenze economiche
territoriali  a  livello internazionale e delle relative politiche di
sviluppo;   rapporti  e  comunicazione  istituzionale  con  organismi
internazionali  in  materia  di  politiche  di sviluppo territoriale.
Promozione  e aggiudicazione di servizi di assistenza tecnica in tema
di sviluppo economico alle amministrazioni pubbliche dei Paesi in via
di  adesione  all'Unione europea e di altri Paesi di interesse per la
politica  di  sviluppo  nazionale.  Promozione  e  assistenza  per la
progettazione  di investimenti pubblici, materiali ed immateriali, in
Paesi terzi di interesse per la politica di sviluppo nazionale, fatte
salve le competenze del Ministero delle attivita' produttive.";
    e) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis)   alle   dirette  dipendenze  del  direttore  del  Servizio
dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la
qualita'   dei   processi  e  dell'organizzazione  opera  il  Sistema
informativo   per   gli  investimenti  territoriali  (SINIT)  di  cui
all'articolo  4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38.";
    f) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.   Nell'ambito   delle   competenze   istituzionali  gli  Uffici
dirigenziali  generali  di  cui al comma 1 provvedono all'istruttoria
delle  proposte  al  CIPE.  Provvedono  altresi',  nell'ambito  della
collaborazione  con  il Capo Dipartimento, all'attivita' giuridica e,
salvo  le  attribuzioni  degli  Uffici  di diretta collaborazione del
Ministro, pre-legislativa.".
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto l'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega
al  Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica;
  Visto  il  decreto  legislativo  5  dicembre  1997, n. 430, recante
l'unificazione  dei  Ministeri  del  tesoro  e  del  bilancio e della
programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE a norma
dell'articolo 7 della citata legge n. 94 del 1997;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n.   38,   concernente   regolamento   recante  le  attribuzioni  dei
Dipartimenti   del   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, ed in particolare l'articolo 4;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154,  concernente regolamento recante l'articolazione organizzativa e
le dotazioni organiche dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica, a norma dell'articolo 7,
comma  3,  della  citata  legge  n.  94  del  1997, ed in particolare
l'articolo 3;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n.
147, concernente regolamento recante modifiche all'organizzazione del
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
ed in particolare l'articolo 3;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della  legge  15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in
particolare  gli  articoli 23,  24,  25,  27,  comma  4,  e  55 ed in
applicazione  delle  disposizioni  che  regolano  le competenze delle
diverse Amministrazioni;
  Ritenuto    di   dover   procedere   alla   modifica   dell'assetto
organizzativo  del  Dipartimento  per  le  politiche  di  sviluppo  e
coesione del Ministero dell'economia e delle finanze;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
data 28 febbraio 2002;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 aprile 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 maggio 2002;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 luglio 2002;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
       Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
  1.  All'articolo  3  del decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile  1998, n. 154, come modificato dall'articolo 3 del decreto del
Presidente  della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    "a)  Servizio  per  le  politiche  di  sviluppo territoriale e le
intese:  programmazione,  promozione,  coordinamento  e monitoraggio,
specie  nelle  aree depresse, delle iniziative e degli interventi per
lo   sviluppo   economico   territoriale,  attraverso  gli  strumenti
negoziali  previsti dalla legislazione vigente. Attivita' preordinate
alla  promozione,  stipula  e  gestione delle intese istituzionali di
programma   e  degli  strumenti  di  programmazione  che  attuano  le
intese;";
    b) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    "b) Servizio  progetti studi e statistiche: analisi, informazione
statistica  e  comunicazione sulle tendenze economiche territoriali e
su  programmi  e  attuazione  degli  investimenti  pubblici  e  degli
strumenti  di sviluppo. Coordinamento dipartimentale per la redazione
dei  documenti  di  programmazione.  Azioni,  progetti  innovativi  e
sperimentazioni  in  materia  di  investimenti,  pubblici  e privati,
materiali   e   immateriali,   e  di  modernizzazione  amministrativa
finalizzata  alle  politiche  di  sviluppo.  Documentalistica storica
sulle politiche di sviluppo;";
    c) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
    "e)  Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili,
il  personale  e  la  qualita'  dei  processi  e dell'organizzazione:
provvede,  nell'ambito  delle materie di competenza del Dipartimento,
agli  affari  di  carattere  generale e al servizio di economato e di
provveditorato  dipartimentale;  alla  formazione  specialistica  del
personale e alla mobilita' interna al Dipartimento; all'analisi della
qualita'  dei  processi  e  dell'organizzazione  e conseguenti azioni
innovative  e  sperimentazioni.  Elabora,  in  raccordo con gli altri
servizi  del  Dipartimento,  il  quadro dei fabbisogni finanziari del
Dipartimento  e degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi
di   sviluppo;  predispone  le  azioni  necessarie  alla  conseguente
attivita'   di  inserimento  di  tali  fabbisogni  nei  documenti  di
programmazione  finanziaria annuale e pluriennale ivi compresa, salvo
le  attribuzioni degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro,
l'attivita'   pre-legislativa   con   particolare   riferimento  alla
elaborazione  di  proposte  normative  in  materia  di  politiche  di
sviluppo   e   coesione;   fornisce   al  centro  di  responsabilita'
amministrativa  il  supporto  per  la  gestione delle relative unita'
previsionali  di  base  con particolare riferimento a quanto previsto
dall'articolo  5  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144;  gestione
contabile  delle  risorse  relative  agli  interventi dipartimentali;
esamina  i problemi di natura contabile del Dipartimento, fornendo ai
competenti  servizi centrali supporto in materia contabile; si occupa
della  gestione  contabile dei procedimenti, ivi compresa la gestione
dei mandati;";
    d) al comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita dalla seguente:
    "e-bis)  Servizio  relazioni  con  i  Paesi  terzi  in materia di
politiche di sviluppo territoriale: analisi delle tendenze economiche
territoriali  a  livello internazionale e delle relative politiche di
sviluppo;   rapporti  e  comunicazione  istituzionale  con  organismi
internazionali  in  materia  di  politiche  di sviluppo territoriale.
Promozione  e aggiudicazione di servizi di assistenza tecnica in tema
di sviluppo economico alle amministrazioni pubbliche dei Paesi in via
di  adesione  all'Unione europea e di altri Paesi di interesse per la
politica  di  sviluppo  nazionale.  Promozione  e  assistenza  per la
progettazione  di investimenti pubblici, materiali ed immateriali, in
Paesi terzi di interesse per la politica di sviluppo nazionale, fatte
salve le competenze del Ministero delle attivita' produttive.";
    e) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis)   alle   dirette  dipendenze  del  direttore  del  Servizio
dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la
qualita'   dei   processi  e  dell'organizzazione  opera  il  Sistema
informativo   per   gli  investimenti  territoriali  (SINIT)  di  cui
all'articolo  4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38.";
    f) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.   Nell'ambito   delle   competenze   istituzionali  gli  Uffici
dirigenziali  generali  di  cui al comma 1 provvedono all'istruttoria
delle  proposte  al  CIPE.  Provvedono  altresi',  nell'ambito  della
collaborazione  con  il Capo Dipartimento, all'attivita' giuridica e,
salvo  le  attribuzioni  degli  Uffici  di diretta collaborazione del
Ministro, pre-legislativa.".