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DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n. 198

Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-9-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/10/2003)
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-10-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
  Vista la deliberazione CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata
nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo
2002,  ed  in  particolare  la sintesi del piano degli interventi nel
comparto delle telecomunicazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 2002;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 2002;
  Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro  della  salute, con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                              Obiettivi

  1.  Il  presente decreto legislativo detta principi fondamentali in
materia di installazione e modifica delle categorie di infrastrutture
di  telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi dell'articolo
1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, al fine di:
    a)    agevolare    la    liberalizzazione   del   settore   delle
telecomunicazioni,  consentendo  a  tutti gli operatori di installare
proprie   infrastrutture   celermente,   creando   cosi'  un  mercato
effettivamente concorrenziale;
    b)   consentire  la  realizzazione  di  infrastrutture  di  nuova
generazione  e  l'adeguamento di quelle esistenti idonee a soddisfare
le esigenze connesse con lo sviluppo tecnologico;
    c) razionalizzare le procedure autorizzatorie per l'installazione
di  impianti  di  telecomunicazioni sul territorio nazionale, secondo
principi di efficienza, pubblicita', concentrazione e speditezza;
    d)  assicurare  che  la  realizzazione  delle  infrastrutture  di
telecomunicazioni  sia  coerente  con la tutela dell'ambiente e della
salute  per  quanto  attiene  ai  limiti di esposizione, ai valori di
attenzione   ed   agli  obiettivi  di  qualita',  relativamente  alle
emissioni  elettromagnetiche  di  cui alla legge 22 febbraio 2001, n.
36, e relativi provvedimenti di attuazione;
    e)  dare  certezza  ai  termini  per  la conclusione dei relativi
procedimenti  amministrativi,  conformemente  ad  un quadro normativo
omogeneo  a  livello  nazionale  anche  per quanto attiene ai livelli
delle emissioni elettromagnetiche degli impianti radioelettrici;
    f)   favorire  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  qualita'
relativamente  alle predette emissioni elettromagnetiche nelle aree a
tal  fine  determinate a livello locale nel rispetto delle competenze
regionali di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36;
    g)   assicurare  condizioni  che  consentano  agli  operatori  di
offrire, in regime di libero mercato, servizi innovativi ai cittadini
ed  agli  utenti, incentivando cosi' il perseguimento degli obiettivi
di qualita' da parte degli operatori del settore;
    h)  assicurare  l'osservanza  dei  principi  di concorrenza e non
discriminazione con riferimento alle attivita' di installazione delle
infrastrutture  di telecomunicazioni ed all'espletamento del relativo
servizio al pubblico;
    i)  favorire  una  adeguata  diffusione  delle  infrastrutture di
telecomunicazione sull'intero territorio nazionale;
    j)   facilitare   la   realizzazione  delle  reti  radio  per  le
comunicazioni  relative  alle  emergenze sanitarie ed alla protezione
civile di cui, rispettivamente, al decreto del Ministro della sanita'
in  data  6  ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257
del  3  novembre 1998, ed al decreto del Ministro delle comunicazioni
in  data 22 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302
del 29 dicembre 1998. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003,
n.   303   (in   G.U.   1a  s.s.  8/10/2003,  n.  40)  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'intero provvedimento.