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LEGGE 1 agosto 2002, n. 166

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.

note: Entrata in vigore della legge: 18-8-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 18-8-2002
       La  Camera  dei  deputati  ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
(Disposizioni  per l'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e
per l'accesso al SIMPT)
   1.  Per  le  finalita'  indicate  al  comma 3 dell'articolo 10 del
decreto-legge   30   dicembre   1997,   n.   457,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 27 febbraio 1998, n. 30, dando priorita'
alle   tematiche  inerenti  allo  sviluppo  dell'intermodalita',  del
trasporto  pubblico  locale,  al miglioramento della logistica, e per
incentivare  la liberalizzazione del mercato, e' autorizzata la spesa
di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
   2.  E' facolta' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
concedere  a titolo oneroso alle societa' private e a titolo gratuito
agli    uffici    della   pubblica   amministrazione,   agli   organi
costituzionali  e  giurisdizionali,  alle  associazioni ambientaliste
individuate  ai  sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349,  e  successive  modificazioni,  alle associazioni di utenti e di
consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281,
e   successive   modificazioni,  alle  associazioni  di  volontariato
iscritte  nei  registri  di  cui all'articolo 6 della legge 11 agosto
1991, n. 266, e alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS)  l'accesso  alle  procedure  elaborative,  agli  strumenti di
analisi  dei risultati ed alla banca dati del Sistema informativo per
il  monitoraggio  e  la  pianificazione  dei  trasporti  (SIMPT)  del
Servizio   pianificazione  e  programmazione  dell'ex  Ministero  dei
trasporti  e  della  navigazione. Le modalita' ed i corrispettivi per
l'accesso  da  parte  dei  soggetti  di  cui  al  presente comma sono
definiti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  legge.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente comma, e'
istituito  apposito  capitolo  nello stato di previsione dell'entrata
del   bilancio  dello  Stato.  I  corrispettivi  per  l'accesso  alle
procedure  elaborative,  agli  strumenti  di analisi dei risultati ed
alla banca dati del SIMPT sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato  per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e destinati alle
finalita' di cui al presente articolo.
   3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  700.000  euro  per  ciascuno  degli  anni  2002,  2003  e 2004, si
provvede,  per  i  medesimi  anni,  mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2002,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
       La  Camera  dei  deputati  ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
(Disposizioni  per l'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e
per l'accesso al SIMPT)
   1.  Per  le  finalita'  indicate  al  comma 3 dell'articolo 10 del
decreto-legge   30   dicembre   1997,   n.   457,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 27 febbraio 1998, n. 30, dando priorita'
alle   tematiche  inerenti  allo  sviluppo  dell'intermodalita',  del
trasporto  pubblico  locale,  al miglioramento della logistica, e per
incentivare  la liberalizzazione del mercato, e' autorizzata la spesa
di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
   2.  E' facolta' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
concedere  a titolo oneroso alle societa' private e a titolo gratuito
agli    uffici    della   pubblica   amministrazione,   agli   organi
costituzionali  e  giurisdizionali,  alle  associazioni ambientaliste
individuate  ai  sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349,  e  successive  modificazioni,  alle associazioni di utenti e di
consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281,
e   successive   modificazioni,  alle  associazioni  di  volontariato
iscritte  nei  registri  di  cui all'articolo 6 della legge 11 agosto
1991, n. 266, e alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS)  l'accesso  alle  procedure  elaborative,  agli  strumenti di
analisi  dei risultati ed alla banca dati del Sistema informativo per
il  monitoraggio  e  la  pianificazione  dei  trasporti  (SIMPT)  del
Servizio   pianificazione  e  programmazione  dell'ex  Ministero  dei
trasporti  e  della  navigazione. Le modalita' ed i corrispettivi per
l'accesso  da  parte  dei  soggetti  di  cui  al  presente comma sono
definiti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  legge.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente comma, e'
istituito  apposito  capitolo  nello stato di previsione dell'entrata
del   bilancio  dello  Stato.  I  corrispettivi  per  l'accesso  alle
procedure  elaborative,  agli  strumenti  di analisi dei risultati ed
alla banca dati del SIMPT sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato  per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e destinati alle
finalita' di cui al presente articolo.
   3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  700.000  euro  per  ciascuno  degli  anni  2002,  2003  e 2004, si
provvede,  per  i  medesimi  anni,  mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2002,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.