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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 19 giugno 2002, n. 165

Regolamento di modifica del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495, recante: "Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241".

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vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal: 17-8-2002
           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visti  gli  articoli  2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n.
241,  che  demandano  ad un apposito regolamento la determinazione da
parte  delle  pubbliche  amministrazioni  del  termine entro cui deve
concludersi ciascun tipo di procedimento e del relativo procedimento;
  Visto  il  decreto  ministeriale 13 giugno 1994, n. 495, pubblicato
nel   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta   Ufficiale   n.  187
dell'11 agosto  1994,  recante: "Regolamento concernente disposizioni
di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
riguardanti  i  termini  e  i  responsabili  dei procedimenti"; ed in
particolare l'articolo 10;
  Visto  il  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n. 490, recante
"Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di beni
culturali  e ambientali a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre
1997, n. 352";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000,
n.  441,  concernente il "Regolamento recante norme di organizzazione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali";
  Rilevata  l'esigenza  di modificare le disposizioni contenute negli
articoli 3, 4 e 6 del citato decreto ministeriale n. 495 del 1994, in
coerenza con i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 maggio 2002;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 1793 del 31 maggio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Modifica  all'articolo  3 del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n.
                                 495
  1.  Il  comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Ministro per i beni
culturali  e  ambientali  13 giugno  1994,  n. 495, e' sostituito dal
seguente:
    "3.  All'atto  della  presentazione  della  domanda e' rilasciata
all'interessato   una   ricevuta,   contenente,   ove  possibile,  le
indicazioni  di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Per  le  domande  o  istanze  inviate  a  mezzo del servizio postale,
mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  la ricevuta e'
costituita dall'avviso stesso.".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Per gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n.
          241, si rimanda alle note alle premesse.
          Note alle premesse:
              -  L'art.  17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  recante:  "Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, dispone:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              -  L'art.  2,  comma  2 e l'art. 4 della legge 7 agosto
          1990,   n.   241,  recante:  "Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti   amministrativi",   pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990, dispone:
              "Art. 2. - 1. (Omissis).
              2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
          tipo  di  procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
          disposto  per legge o per regolamento, il termine entro cui
          esso  deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
              3. - 4. (Omissis)".
              "Art.  4.  - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
          per  legge  o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
          sono  tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
          relativo  ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
          responsabile  della istruttoria e di ogni altro adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale.
              2.  Le  disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti.".
              - L'art. 10 del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n.
          495,  recante:  "Regolamento  concernente  disposizioni  di
          attuazione  degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990,
          n.   241,  riguardanti  i  termini  e  i  responsabili  dei
          procedimenti",  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1994, dispone:
              "Art.  10  (Integrazioni  e  modificazioni del presente
          regolamento).   -   1.  I  termini  e  i  responsabili  dei
          procedimenti   amministrativi  individuati  successivamente
          alla  data  di  entrata  in vigore del presente regolamento
          saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.
              2.  Entro  due anni dalla data di entrata in vigore del
          presente  regolamento,  e successivamente ogni tre anni, il
          Ministro  per  i  beni  culturali  e ambientali verifica lo
          stato  di  attuazione  della  normativa  emanata e apporta,
          nelle   prescritte   forme,   le   modificazioni   ritenute
          necessarie.".
              -  Il  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n. 490,
          recante:  "Testo  unico  delle  disposizioni legislative in
          materia  di beni culturali e ambientali a norma dell'art. 1
          della  legge  8 ottobre  1997,  n.  352", e' pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 302 del
          27 dicembre 1999.
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          29 dicembre  2000,  n.  441,  concernente  il  "Regolamento
          recante  norme di organizzazione del Ministero per i beni e
          le  attivita'  culturali",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2001.
              -  Per  gli  articoli  3,  4  e  6  del  citato decreto
          ministeriale  13 giugno  1994, n. 495, si rimanda alle note
          agli articoli 1, 2 e 3.
          Note all'art. 1:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 3 del citato decreto
          ministeriale  13 giugno  1994,  n. 495, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "Art.   3   (Decorrenza  del  termine  iniziale  per  i
          procedimenti   ad   iniziativa   di  parte).  -  1.  Per  i
          procedimenti  ad  iniziativa  di parte, il termine iniziale
          decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
              2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme
          e  nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati
          e  portati  a  idonea conoscenza degli amministrati, e deve
          essere corredata dalla prevista documentazione, dalla quale
          risulti  la  sussistenza  dei  requisiti e delle condizioni
          richiesti  da  legge  o  da  regolamento per l'adozione del
          provvedimento.
              3.   All'atto  della  presentazione  della  domanda  e'
          rilasciata  all'interessato  una  ricevuta, contenente, ove
          possibile,  le  indicazioni  di  cui all'art. 8 della legge
          7 agosto  1990,  n. 241. Per le domande o istanze inviate a
          mezzo  del  servizio  postale,  mediante  raccomandata  con
          avviso   di   ricevimento,   la   ricevuta   e'  costituita
          dall'avviso stesso.
              4.   Ove   la  domanda  dell'interessato  sia  ritenuta
          irregolare  o  incompleta, il responsabile del procedimento
          ne  da'  comunicazione  all'istante  entro sessanta giorni,
          indicando    le   cause   della   irregolarita'   e   della
          incompletezza.  In  questi casi il termine iniziale decorre
          dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
              5. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il
          dovere  di  procedere agli accertamenti di ufficio previsti
          rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio
          1968,  n.  15, nonche' il disposto di cui all'art. 18 della
          legge 7 agosto 1990, n. 241.".
              -  L'art.  8  della citata legge 7 agosto 1990, n. 241,
          dispone:
              "Art. 8. - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia
          dell'avvio    del   procedimento   mediante   comunicazione
          personale.
              2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
                a) l'amministrazione competente;
                b) l'oggetto del procedimento promosso;
                c)   l'ufficio   e   la   persona   responsabile  del
          procedimento;
                d)  l'ufficio  in  cui si puo' prendere visione degli
          atti.
              3.   Qualora   per   il   numero   dei  destinatari  la
          comunicazione   personale   non  sia  possibile  o  risulti
          particolarmente   gravosa,   l'amministrazione  provvede  a
          rendere  noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
          di   pubblicita'   idonee   di  volta  in  volta  stabilite
          dall'amministrazione medesima.
              4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
          puo'  essere  fatta  solo dal soggetto nel cui interesse la
          comunicazione e' prevista.".