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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 12 giugno 2002, n. 161

Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2005)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-8-2002
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                                e con
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Vista  la  legge  8  luglio  1986,  n. 349, recante istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
  Visto  il  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modifiche, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE  sui  rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio, ed in particolare gli articoli 18, 31 e 33;
  Visto  il  decreto  del Ministro dell'ambiente 25 febbraio 2000, n.
124,  recante  attuazione  della  direttiva  94/67/CE del 16 dicembre
1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta dell'11 novembre 1999;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 1999;
  Espletata  la  procedura  di  notificazione  di  cui alle direttive
91/689/CEE e 98/34/CE;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del
12 giugno 2002;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                          Principi generali
  1.  Il  presente  regolamento  individua  i  rifiuti  pericolosi  e
disciplina  le relative attivita' di recupero ai sensi degli articoli
31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
  2. Le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero ammessi alle
procedure   semplificate  di  ciascuna  delle  tipologie  di  rifiuti
pericolosi individuati dal presente regolamento non devono costituire
un   pericolo   per   la   salute   dell'uomo  e  recare  pregiudizio
all'ambiente, e in particolare non devono:
    a) creare  rischi  per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e
la flora;
    b) causare inconvenienti da rumori e odori;
    c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
  3.  I progetti e la costruzione degli impianti o degli stabilimenti
dove  si  intendono effettuare le operazioni di recupero disciplinate
dal presente regolamento devono essere approvati ed autorizzati cosi'
come  previsto  dall'articolo  31,  comma  6, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22.
  4.  In attesa dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo
3,  comma 2, l'allegato 1 definisce le norme tecniche che individuano
i tipi di rifiuti pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e
per  ogni  attivita' e metodo di recupero degli stessi, le condizioni
specifiche  in  base  alle  quali  l'esercizio  di  tali attivita' e'
sottoposto  alle  procedure  semplificate  di cui all'articolo 33 del
decreto   legislativo   5   febbraio   1997,   n.  22,  e  successive
modificazioni.
  5. Le operazioni di messa in riserva e le attivita', i procedimenti
e  i  metodi di recupero di ciascuna tipologia di rifiuto individuata
dal  presente  regolamento  devono  rispettare  le  norme  vigenti in
materia  di  disciplina  urbanistica, tutela della salute dell'uomo e
dell'ambiente,  rumore,  igiene  degli  ambienti di lavoro, industrie
insalubri,  sicurezza,  prevenzione  incendi  e  rischi  di incidenti
rilevanti. In particolare:
    a) devono  essere rispettate le norme sulla tutela delle acque di
cui  al  decreto  legislativo  11  maggio  1999, n. 152, e successive
modifiche e integrazioni;
    b) devono  essere  rispettate le norme in materia di tutela della
qualita'  dell'aria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni;
    c) devono essere rispettate le norme in materia di etichettatura,
imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose.
  6.  Le procedure semplificate disciplinate dal presente regolamento
si applicano esclusivamente alle attivita' di recupero specificate ed
ai  rifiuti pericolosi, individuati dai rispettivi codici e descritti
negli  allegati, che vengono avviati in modo effettivo ed oggettivo e
sottoposti   alle  suddette  attivita'  di  recupero  in  impianti  o
stabilimenti autorizzati ai sensi del comma 3.
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                                e con
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Vista  la  legge  8  luglio  1986,  n. 349, recante istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
  Visto  il  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modifiche, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE  sui  rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio, ed in particolare gli articoli 18, 31 e 33;
  Visto  il  decreto  del Ministro dell'ambiente 25 febbraio 2000, n.
124,  recante  attuazione  della  direttiva  94/67/CE del 16 dicembre
1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta dell'11 novembre 1999;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 1999;
  Espletata  la  procedura  di  notificazione  di  cui alle direttive
91/689/CEE e 98/34/CE;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del
12 giugno 2002;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                          Principi generali
  1.  Il  presente  regolamento  individua  i  rifiuti  pericolosi  e
disciplina  le relative attivita' di recupero ai sensi degli articoli
31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
  2. Le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero ammessi alle
procedure   semplificate  di  ciascuna  delle  tipologie  di  rifiuti
pericolosi individuati dal presente regolamento non devono costituire
un   pericolo   per   la   salute   dell'uomo  e  recare  pregiudizio
all'ambiente, e in particolare non devono:
    a) creare  rischi  per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e
la flora;
    b) causare inconvenienti da rumori e odori;
    c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
  3.  I progetti e la costruzione degli impianti o degli stabilimenti
dove  si  intendono effettuare le operazioni di recupero disciplinate
dal presente regolamento devono essere approvati ed autorizzati cosi'
come  previsto  dall'articolo  31,  comma  6, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22.
  4.  In attesa dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo
3,  comma 2, l'allegato 1 definisce le norme tecniche che individuano
i tipi di rifiuti pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e
per  ogni  attivita' e metodo di recupero degli stessi, le condizioni
specifiche  in  base  alle  quali  l'esercizio  di  tali attivita' e'
sottoposto  alle  procedure  semplificate  di cui all'articolo 33 del
decreto   legislativo   5   febbraio   1997,   n.  22,  e  successive
modificazioni.
  5. Le operazioni di messa in riserva e le attivita', i procedimenti
e  i  metodi di recupero di ciascuna tipologia di rifiuto individuata
dal  presente  regolamento  devono  rispettare  le  norme  vigenti in
materia  di  disciplina  urbanistica, tutela della salute dell'uomo e
dell'ambiente,  rumore,  igiene  degli  ambienti di lavoro, industrie
insalubri,  sicurezza,  prevenzione  incendi  e  rischi  di incidenti
rilevanti. In particolare:
    a) devono  essere rispettate le norme sulla tutela delle acque di
cui  al  decreto  legislativo  11  maggio  1999, n. 152, e successive
modifiche e integrazioni;
    b) devono  essere  rispettate le norme in materia di tutela della
qualita'  dell'aria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni;
    c) devono essere rispettate le norme in materia di etichettatura,
imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose.
  6.  Le procedure semplificate disciplinate dal presente regolamento
si applicano esclusivamente alle attivita' di recupero specificate ed
ai  rifiuti pericolosi, individuati dai rispettivi codici e descritti
negli  allegati, che vengono avviati in modo effettivo ed oggettivo e
sottoposti   alle  suddette  attivita'  di  recupero  in  impianti  o
stabilimenti autorizzati ai sensi del comma 3.