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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 25 giugno 2002, n. 155

Regolamento recante modifica all'articolo 8 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 novembre 1999, n. 470, recante disposizioni in materia di presentazione delle domande di ammissione ai contributi in favore delle attività teatrali.

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Testo in vigore dal: 28-7-2002
           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
  Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;
  Visto il proprio decreto 4 novembre 1999, n. 470;
  Ritenuto  necessario  procedere alla modifica del citato decreto n.
470  del  1999,  per quanto concerne in particolare la fissazione del
termine   per   la  presentazione  delle  domande  di  ammissione  ai
contributi annuali;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 giugno 2002;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
n. 1878 del 7 giugno 2002;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifica  all'articolo 8 del decreto ministeriale 4 novembre 1999, n.
                                 470
  1.  All'articolo  8, comma 2, del decreto del Ministro per i beni e
le attivita' culturali 4 novembre 1999, n. 470, le parole "31 maggio"
sono sostituite dalle seguenti: "15 settembre".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   recante  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, dispone:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.- 4-bis. (Omissis)".
              -  L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
          "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata
          nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  192  del  18 agosto  1990,
          dispone:
              "Art.   12.   -   1.  La  concessione  di  sovvenzioni,
          contributi,  sussidi  ed ausili finanziari e l'attribuzione
          di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
          pubblici  e privati sono subordinate alla predeterminazione
          ed   alla  pubblicazione  da  parte  delle  amministrazioni
          procedenti,    nelle    forme   previste   dai   rispettivi
          ordinamenti,   dei   criteri   e  delle  modalita'  cui  le
          amministrazioni stesse devono attenersi.
              2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
          di  cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
          relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.".
              -  La  legge  30 aprile  1985,  n.  163, recante "Nuova
          disciplina  degli  interventi  dello  Stato  a favore dello
          spettacolo"  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104
          del 4 maggio 1985.
              -  Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante
          "Riordino   degli  organi  collegiali  operanti  presso  la
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello
          spettacolo,  a  norma  dell'art.  11,  comma 1, lettera a),
          della  legge  15 marzo  1997,  n.  59"  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1998.
              -  Il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368,
          recante   "Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  a  norma  dell'art.  11  della legge
          15 marzo   1997,   n.  59"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.
              -  Il  decreto  legislativo  21 dicembre  1998, n. 492,
          recante "Disposizioni correttive ed integrative del decreto
          legislativo   18 novembre   1997,   n.   426,  del  decreto
          legislativo  8  gennaio 1998, n. 3, del decreto legislativo
          29 gennaio  1998, n. 19, del decreto legislativo 29 gennaio
          1998,  n.  20  e del decreto legislativo 23 aprile 1998, n.
          134"  e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1999.
              -  Il  decreto  del  Ministro per i beni e le attivita'
          culturali   4 novembre   1999,  n.  470,  di  adozione  del
          regolamento  recante  "Criteri e modalita' di erogazione di
          contributi   in   favore   delle   attivita'  teatrali,  in
          corrispondenza  agli  stanziamenti  del  Fondo unico per lo
          spettacolo  di  cui  alla  legge 30 aprile 1985, n. 163" e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre
          1999.
          Nota all'art. 1:
              -  L'art.  8,  comma  2, del decreto del Ministro per i
          beni  e  le attivita' culturali 4 novembre 1999, n. 470, di
          adozione  del  regolamento  recante "Criteri e modalita' di
          erogazione   di   contributi   in  favore  delle  attivita'
          teatrali,  in  corrispondenza  agli  stanziamenti del Fondo
          unico  per  lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985,
          n.  163",  come  modificato dal presente regolamento, e' il
          seguente:
              "Art. 8 (Presentazione delle domande). - 1. (Omissis).
              2.  Il  termine  per  la presentazione delle domande e'
          fissato  al  15 settembre  dell'anno antecedente il periodo
          per il quale si chiede il contributo. Ai sensi dell'art. 7,
          comma  3,  del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, il
          termine e' perentorio. Nel caso di domanda spedita mediante
          il servizio postale, fa fede la data di spedizione.".