stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 150

Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2015)
nascondi
vigente al 22/10/2015
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-1-2015
al: 22-10-2015
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle nuove norme in  materia
di   procedimento   amministrativo,   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n.  251,  ed  in
particolare l'articolo 27 che dispone l'emanazione del Regolamento di
applicazione  del  citato   provvedimento   mediante   "decreto   del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  di  concerto  con  il   Ministro
dell'interno,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,
sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
6 luglio 1999, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  286  del  6
dicembre 1999, sulla individuazione dei beni e  delle  risorse  degli
uffici provinciali metrici da trasferire alle camere di commercio; 
  Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente  modifiche  al
sistema penale; 
  Esperita  la  procedura  d'informazione  prevista  dalla  direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno  1998,
che codifica la procedura di notifica 83/189/CE recepita con la legge
21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Sentito il parere del Comitato centrale metrico nella seduta del 22
maggio 2001; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 4 giugno 2001; 
  Ritenuto di non poter condividere interamente il citato parere  del
Consiglio di Stato, con riferimento ai successivi articoli 33,  comma
5, 36, comma 5 e 53, comma 6, in  considerazione  del  fatto  che  le
funzioni ed i compiti in  materia  di  metrologia  legale  e  metalli
preziosi sono stati conferiti alle camere  di  commercio,  dotate  di
autonomia organizzativa, conservando allo Stato unicamente il  potere
di indirizzo e coordinamento previsto  dall'articolo  4  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 21 dicembre 2001 e del 24 maggio 2002; 
  Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'interno; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Agli effetti del presente regolamento si intende: 
    a) per "decreto", il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251; 
    b) per "metalli preziosi",  il  platino,  il  palladio,  l'oro  e
l'argento; 
    c) per "materie prime", i metalli preziosi puri e le  loro  leghe
nelle seguenti forme: 
      1) i lingotti, i pani, le verghe, i bottoni, i  granuli  ed  in
genere ogni prodotto ricavato da fusione; 
      2) i laminati ed i trafilati, in  lamine,  barre,  fili  ed  in
genere ogni prodotto predisposto ad ogni processo di trasformazione; 
      3) i semilavorati di qualsiasi forma e dimensione,  e  cioe'  i
prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non,
che pur presentando una struttura finita o semifinita  non  risultano
diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad  essere
intimamente  inseriti  in  oggetti  compositi,  garantiti  nel   loro
complesso dal produttore che opera il montaggio; 
      4) le  polveri  prodotte  con  processi  di  natura  chimica  o
elettrochimica o meccanica; 
      5) le leghe brasanti, ad eccezione delle  leghe  per  saldature
"ad  argento"  destinate  ad  impieghi  industriali   estranei   alla
lavorazione dei metalli preziosi; 
    d) per "marchio di identificazione",  il  marchio  costituito  da
un'impronta poligonale, recante all'interno la sagoma di una stella a
cinque  punte,  il  numero  caratteristico   attribuito   all'azienda
assegnataria e la sigla della provincia ove la medesima ha la propria
sede legale; 
    e) per "titolo" delle materie  prime  e  dei  lavori  in  metalli
preziosi, il rapporto in peso tra il fino ed il complesso dei metalli
componenti la lega; 
    f) per "tolleranze sui titoli", le tolleranze sui  titoli  legali
degli oggetti, previste all'articolo 3, comma 4 del decreto; 
    ((g) per "errori ammessi in sede  di  analisi",  l'incertezza  di
misura dei metodi di analisi prevista dalle norme nazionali,  europee
o internazionali di cui all'allegato II.)) 
    h) per "campioni d'analisi", le parti di metallo prelevato  dalla
materia prima o dal semilavorato  o  dall'oggetto,  per  eseguire  il
saggio tendente ad accertare l'esattezza del  titolo.  Tali  campioni
possono essere  costituiti  da  interi  oggetti,  quando  particolari
caratteristiche  costruttive   o   dimensionali   degli   stessi   lo
richiedono; 
    i)  per  "personale  della  camera  di  commercio"  il  personale
ispettivo di cui all'articolo 20 del decreto; 
    l) per "registro", il registro degli assegnatari  dei  marchi  di
identificazione  dei  metalli  preziosi,  tenuto  dalle   camere   di
commercio, di cui all'articolo 14 del decreto; 
    m) per "diritti di saggio e marchio", i  diritti  da  versare  ai
sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto; 
    n) per "indennita' di mora", le indennita' previste  all'articolo
7, comma 3, del decreto; 
    o) per "tipologia produttiva", la modalita' di produzione  di  un
oggetto  inerente  alla  forma  finale  ed  al  tipo  di   tecnologia
impiegata; 
    p) per "laboratori di analisi", i laboratori  che  effettuano  il
saggio dei metalli preziosi e rilasciano le  relative  certificazioni
del titolo, di cui all'articolo 18 del decreto; 
    q) per  "saggio  facoltativo",  l'analisi  delle  leghe  e  degli
oggetti contenenti metalli preziosi, richiesta facoltativamente dagli
interessati, ed eseguita dai laboratori di  saggio  delle  camere  di
commercio o da loro aziende speciali,  di  cui  all'articolo  13  del
decreto; 
    r)  per  "verbale  di  prelevamento",  il  verbale  redatto   dal
personale della camera di commercio, in sede  di  vigilanza,  di  cui
all'articolo 21 del decreto; 
    s) per "certificazione aggiuntiva", la facolta'  riconosciuta  al
fabbricante o suo mandatario, ai sensi dell'articolo 19 del  decreto,
di garantire la conformita' dei  propri  prodotti  alle  disposizioni
dello stesso decreto((;)) 
    ((s-bis) per "laminazione", il processo meccanico di deformazione
plastica ottenuto mediante il  passaggio,  anche  ripetuto,  tra  due
cilindri del prodotto proveniente dalla fusione; 
    s-ter) per  "placcatura",  l'applicazione,  mediante  trattamento
meccanico o termico, di una sottile lastra di metallo prezioso su una
lastra di altro metallo.))